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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25917/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2015 emesso nei confronti di una società operante nel commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, fondato su un processo verbale della Guardia di finanza e sulla presunzione di cessione di beni non contabilizzati ex d.P.R. n. 441/1997, ricavata da differenze inventariali e dallo scostamento tra costo del venduto e ricavi dichiarati. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, riducendo il maggior imponibile in ragione di rimanenze ritenute esistenti; la CTR aveva poi accolto parzialmente l'appello principale della società, ritenendo non superata la presunzione di cessione ma considerando provato, tramite estratto inventario depositato in primo grado e non contestato dall'Ufficio, un valore di rimanenze pari a euro 750.000,00. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse indebitamente attribuito rilievo a una prova delle rimanenze senza che fosse stata fornita prova contraria idonea a vincere la presunzione di cessione; (2) violazione degli artt. 53 d.lgs. n. 546/1992, 112 e 342 c.p.c., per avere ritenuto inammissibile l'appello incidentale dell'Ufficio per asserita genericità. La società resistiva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, denunciando la violazione degli artt. 1, 2 e 4 d.P.R. n. 441/1997 e dell'art. 62 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la presunzione di cessione non potesse operare perché la verifica della G.d.F. era stata solo documentale e non accompagnata da riscontro fisico, e comunque non potesse estendersi ad annualità precedenti l'accesso.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia sia il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo dell'Ufficio perché la censura non riguardava davvero una errata distribuzione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., ma un contestato apprezzamento delle prove compiuto dalla CTR; ha inoltre confermato che, in presenza di differenze inventariali, la presunzione di cessione ex d.P.R. n. 441/1997 è operante e superabile solo con le prove tassativamente previste dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto. Il secondo motivo dell'Agenzia è stato respinto perché l'appello incidentale dichiarato inammissibile dalla CTR era effettivamente generico, non contenendo specifiche censure idonee a investire la decisione di primo grado. È stato poi respinto anche il ricorso incidentale della società, poiché la presunzione di cessione può operare sulla base di una differenza inventariale emergente dal confronto documentale tra rimanenze e scritture di magazzino e si applica al periodo d'imposta oggetto di controllo anche se la verifica fisica interviene in un anno successivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesti l'apprezzamento dell'esito della prova da parte del giudice di merito.

  • d.P.R. n. 441/1997

    art. 1, comma 1; artt. 1 e 2; art. 4, commi 1 e 2

    La presunzione di cessione opera per i beni non rinvenuti nei luoghi dell'attività o per le differenze inventariali; è relativa ma superabile solo con le prove tassative previste dal decreto. Le differenze quantitative tra scritture di magazzino/documentazione obbligatoria e rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione per il periodo d'imposta oggetto del controllo.

  • art. 14, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Le scritture ausiliarie di magazzino e le annotazioni dei cali e delle variazioni di quantità sono rilevanti per il raffronto con le rimanenze ai fini della presunzione di cessione.

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata contestazione specifica di un fatto allegato dalla controparte consente di considerarlo pacificamente acquisito.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi specifici; la sanzione di inammissibilità va interpretata restrittivamente, ma è legittima quando l'atto sia del tutto generico e non consenta di ricavare le ragioni di censura.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte respinge la censura nei limiti in cui mira solo a contestare la valutazione di genericità dell'appello.

  • art. 342 c.p.c.

    La specificità dei motivi di appello deve essere valutata in modo da rendere individuabili le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per la violazione di norme sostanziali.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per le dedotte nullità processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama che il cattivo apprezzamento delle prove è sindacabile, se del caso, come vizio motivazionale e non come violazione dell'art. 2697 c.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo, secondo la disciplina vigente.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice di merito abbia invertito il riparto dell'onere della prova; non quando la doglianza investa, in realtà, la valutazione del materiale istruttorio o la persuasività delle prove acquisite.
  • In materia di presunzione di cessione di beni ex d.P.R. n. 441/1997, le differenze inventariali e il raffronto tra rimanenze e scritture di magazzino possono fondare la presunzione di ricavi non contabilizzati; il contribuente può superarla solo con i mezzi e nei limiti probatori tassativamente previsti dalla disciplina speciale.
  • La presunzione di cessione derivante da differenze quantitative di magazzino opera per il periodo d'imposta oggetto del controllo, anche se le risultanze emergono da una verifica documentale e anche se l'accesso fisico sia avvenuto in un momento successivo.
  • Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va applicata restrittivamente, ma l'atto è inammissibile quando si limiti a riproporre genericamente le difese di primo grado senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La mancata contestazione specifica di un fatto documentale dedotto in giudizio può renderlo pacificamente acquisito ai sensi dell'art. 115 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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