Sentenza del 24/07/2015 n. 15641 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’applicazione del regime IVA del margine alle cessioni di autoveicoli usati effettuate da E.A. s.r.l. in favore di A.O.S. & C. s.a.s., ritenendo insussistenti i relativi presupposti. Dai libretti di circolazione risultava infatti che gli autoveicoli erano stati precedentemente acquistati da società di noleggio o da imprese operanti nel commercio di autoveicoli, soggetti che avrebbero potuto applicare il regime IVA ordinario e detrarre l’imposta. La società ha dedotto, tra l’altro, il difetto di motivazione degli avvisi per mancata allegazione del processo verbale di constatazione relativo alla cedente, la violazione della disciplina del regime del margine e l’assenza di colpevolezza ai fini delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la legittimità dell’accertamento. Ha ritenuto sufficiente la motivazione degli avvisi, anche mediante rinvio ad altri atti, poiché gli elementi essenziali della contestazione erano stati riportati e risultavano conoscibili dalla contribuente. Nel merito, ha stabilito che il regime del margine è speciale, derogatorio e applicabile solo quando il contribuente dimostri la sussistenza dei relativi presupposti. Il semplice acquisto di autovetture usate e l’applicazione del regime da parte del cedente non sono sufficienti. Il cessionario deve verificare la regolarità sostanziale dell’operazione, inclusa la posizione del cedente e la provenienza dei veicoli. L’eventuale inconsapevolezza può incidere sulle sanzioni, ma non rende applicabile il regime in assenza dei presupposti. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 4.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5
La motivazione dell’atto impositivo può riferirsi ad altri atti o documenti, purché questi siano allegati oppure ne sia riprodotto il contenuto essenziale.
L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem, a condizione che il contribuente possa individuare gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa fiscale.
La censura relativa al difetto di motivazione è stata respinta poiché gli avvisi consentivano di comprendere la contestazione e di controllarne la fondatezza.
D.L. n. 41 del 1995, artt. 36 e 37, convertito dalla Legge n. 85 del 1995
Il regime IVA del margine costituisce un regime speciale e derogatorio, applicabile solo in presenza dei presupposti previsti dalla legge e alternativo al regime IVA ordinario.
Direttiva 94/5/CE, art. 1, n. 3, e art. 26-bis della sesta direttiva IVA
Il regime del margine mira a evitare doppie imposizioni quando l’IVA incorporata nel prezzo di acquisto non sia stata detraibile dal cedente o dal rivenditore.
Il grado di diligenza richiesto al cessionario deve essere valutato in relazione alla sua qualifica professionale; agli operatori commerciali del settore è richiesto un controllo particolarmente accurato.
Massime di principio
- Il regime IVA del margine non si applica automaticamente a ogni vendita di beni usati: il contribuente deve dimostrare tutti i presupposti sostanziali della deroga.
- In caso di contestazione, l’onere della prova ricade sul soggetto che invoca il regime speciale, non essendo sufficiente la sola regolarità formale della fattura.
- Il cessionario professionale deve verificare preventivamente la provenienza del bene, la posizione fiscale del cedente e la possibilità che l’IVA sia stata detratta a monte.
- La mancata conoscenza dell’irregolarità può eventualmente rilevare per ridurre o escludere le sanzioni, ma non sana l’errata applicazione del regime fiscale.
- La motivazione per relationem dell’avviso è valida se l’atto indica o riproduce gli elementi essenziali del documento richiamato, consentendo al contribuente di comprendere la contestazione e di difendersi.
- Quanto maggiore è la professionalità del contribuente e la sua esperienza nel settore, tanto più elevato è il livello di diligenza richiesto nella verifica dell’operazione.
Testo integrale
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