Sentenza del 24/07/2015 n. 413 - Comm. Trib. Prov. Varese
Imposta di registro - Rapporto pertinenziale - Rapporto dimensionale con l'unità principale - Rilevanza - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa posizione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta illegittima nella parte in cui aveva escluso il nesso pertinenziale esclusivamente per la maggiore superficie o per il maggiore valore catastale delle pertinenze. È stato affermato che l'elemento oggettivo della pertinenzialità deve essere valutato in concreto sotto il profilo economico-funzionale e non può essere fondato su un criterio meramente quantitativo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la rilevanza delle pertinenze ai fini dell'imposta di registro. Il contribuente sosteneva che il rapporto di complementarietà economico-funzionale tra abitazione e pertinenze non potesse essere negato soltanto perché le pertinenze presentavano una superficie o un valore catastale superiore a quelli dell'unità principale. L'art. 23 del d.P.R. n. 131 del 1986 deve essere interpretato congiuntamente all'art. 817 del codice civile, il quale richiede un rapporto oggettivo di destinazione durevole al servizio o all'ornamento della cosa principale, senza imporre un criterio quantitativo fondato sulle dimensioni o sul valore catastale.
Norme richiamate
Art. 23 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La disciplina dell'imposta di registro relativa agli atti che comprendono più beni deve essere applicata tenendo conto della disciplina civilistica delle pertinenze e del loro effettivo rapporto con il bene principale.
Art. 817, comma 1, del codice civile
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La pertinenzialità richiede una destinazione durevole al servizio o all'ornamento della cosa principale. L'elemento oggettivo del rapporto non può essere accertato mediante un criterio esclusivamente quantitativo basato sulla superficie o sul valore catastale.
Massime di principio
- Per stabilire se un bene costituisce pertinenza ai fini dell'imposta di registro occorre verificare il rapporto concreto di servizio o ornamento rispetto all'unità principale, non soltanto confrontare superfici o valori catastali.
- La maggiore estensione o il maggiore valore catastale della pertinenza non escludono automaticamente il vincolo pertinenziale, purché sussista una destinazione durevole e un collegamento economico-funzionale con il bene principale.
- L'Amministrazione finanziaria non può negare la pertinenzialità sulla base di un solo parametro quantitativo; deve motivare la decisione considerando la funzione effettiva del bene e il collegamento oggettivo con l'immobile principale.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare la destinazione durevole della pertinenza, il suo utilizzo a servizio dell'abitazione e l'unitarietà economico-funzionale dell'operazione.
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