Sentenza del 24/07/2015 n. 188 - Corte Costituzionale
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 della Regione Piemonte - Risorse non adeguate per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione Piemonte alle Province - Assenza di un progetto di riorganizzazione dei servizi - Illegittimità costituzionale per assunta violazione dei parametri di ragionevolezza e di buon andamento ex artt 3 e 97 Cost. - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le Province hanno contestato le delibere regionali di riparto delle risorse per il 2013 e, indirettamente, le norme del bilancio regionale e dell'assestamento che fissavano lo stanziamento del capitolo 149827R. Le risorse, ridotte drasticamente rispetto agli anni precedenti, erano ritenute insufficienti persino a coprire gli stipendi del personale trasferito per svolgere funzioni conferite dalla Regione. Le funzioni erano rimaste sostanzialmente invariate e la Regione non aveva predisposto un progetto di riorganizzazione, recupero di efficienza o riallocazione delle competenze. Il TAR ha denunciato la violazione degli artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119 Cost., in particolare per irragionevolezza, lesione del buon andamento, dell'autonomia finanziaria provinciale e dei principi di adeguatezza e sussidiarietà.
La decisione
La Corte costituzionale ha riunito i giudizi e ha dichiarato fondate le questioni in riferimento agli artt. 3, 97 e 119 Cost. Ha dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni della legge regionale piemontese n. 9 del 2013 e della legge n. 16 del 2013, relative al capitolo 149827R, nella parte in cui non consentivano di attribuire risorse adeguate per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province. La Corte ha precisato che le scelte di bilancio sono normalmente discrezionali, ma non possono ridurre le risorse in misura tale da rendere impossibile l'esercizio delle funzioni, soprattutto quando le funzioni restano invariate e non sono previste misure di riorganizzazione o riallocazione. Le ulteriori censure sono state assorbite. La sentenza non ha determinato direttamente l'importo dovuto alle Province, lasciando al giudice del merito la quantificazione delle eventuali pretese finanziarie.
Norme richiamate
Art. 3 Costituzione
Principio di ragionevolezza e uguaglianza sostanziale.
Una riduzione drastica delle risorse, a funzioni invariate e senza un piano organizzativo giustificativo, è irragionevole e sproporzionata.
Art. 97 Costituzione
Principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
Le risorse devono essere sufficienti a coprire i costi essenziali, incluso il personale, e devono essere collegate a obiettivi amministrativi credibili e adeguatamente programmati.
Art. 119 Costituzione
Autonomia finanziaria degli enti territoriali.
Le Province devono poter disporre di risorse idonee a finanziare le funzioni loro attribuite; non è ammessa una riduzione che renda impossibile il loro esercizio.
Art. 114 Costituzione
Le Province sono enti costitutivi della Repubblica.
La permanenza della Provincia nell'ordinamento costituzionale rafforza la necessità di rispettarne autonomia e capacità operativa.
Art. 118 Costituzione
Principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Il mantenimento di funzioni presso un ente territoriale deve essere accompagnato da risorse adeguate al loro effettivo svolgimento.
Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, art. 19
Soppressione dei trasferimenti regionali con previsione di meccanismi fiscali compensativi.
La Corte ha considerato la mancata attuazione del meccanismo sostitutivo come un presupposto di fatto, senza decidere direttamente la questione relativa alla sua applicazione.
Legge regionale Piemonte 20 novembre 1998, n. 34
Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali.
Le funzioni conferite alle Province devono essere accompagnate da risorse adeguate al loro esercizio.
Legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 7
L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione.
Le riduzioni di spesa con effetti rilevanti sui rapporti finanziari tra enti devono essere inserite in una programmazione coerente e non possono consistere in meri tagli privi di adeguata motivazione e istruttoria.
Massime di principio
- La discrezionalità dell'ente pubblico nelle scelte di bilancio non è assoluta: il giudice costituzionale può sindacare stanziamenti manifestamente irragionevoli o sproporzionati.
- Quando un ente territoriale mantiene determinate funzioni, la riduzione dei finanziamenti non può essere tale da impedirne concretamente l'esercizio, soprattutto se riguarda persino i costi essenziali del personale.
- Un taglio finanziario significativo può essere legittimo se accompagnato da una riorganizzazione, da un recupero di efficienza, dalla riallocazione delle funzioni o da una motivazione istruttoria concreta; il semplice taglio lineare non è sufficiente.
- Il finanziamento delle funzioni deve essere valutato in modo coordinato con le competenze attribuite: funzioni, personale, costi e risorse devono risultare coerenti.
- La sentenza non riconosce automaticamente una specifica somma all'ente danneggiato: accerta l'illegittimità della disciplina finanziaria, mentre la quantificazione delle somme eventualmente dovute spetta al giudice competente.
- In situazioni analoghe è essenziale documentare l'invarianza delle funzioni, la progressiva riduzione degli stanziamenti, i costi effettivi sostenuti e l'assenza di misure alternative di riorganizzazione o compensazione.
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