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Sentenza

Sentenza del 24/07/2015 n. 414 - Comm. Trib. Prov. Varese

ICI/IMU - Pertinenza - Destinazione d'uso - Necessità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la qualificazione di un'area come pertinenza di un fabbricato ai fini ICI/IMU. Il punto centrale è stabilire se l'area, pur distintamente iscritta in catasto, sia effettivamente destinata a servizio o ornamento del fabbricato. La destinazione pertinenziale deve essere valutata in base alla situazione concreta dei luoghi e all'utilizzo effettivo del bene, non soltanto sulla base dell'autonoma identificazione catastale.

La decisione

Il principio enunciato è che l'area pertinenziale di un fabbricato non è tassabile autonomamente ai fini ICI/IMU, anche quando risulti catastalmente distinta dal fabbricato. La pertinenzialità sussiste quando emerge un rapporto oggettivo e funzionale, desumibile dallo stato dei luoghi, tra l'area e il fabbricato principale. Nel testo non sono indicati gli estremi della sentenza né il dispositivo concreto, pertanto non è possibile ricostruire con certezza l'esito processuale formale.

Norme richiamate

  • Disciplina ICI/IMU sulle aree pertinenziali

    Ai fini dell'imposizione, la qualificazione pertinenziale dell'area dipende dalla sua destinazione effettiva a servizio o ornamento del fabbricato, non dalla sola distinta iscrizione catastale. Se il rapporto pertinenziale è concretamente dimostrato, l'area non è tassabile autonomamente.

  • Articolo 817 del Codice civile

    Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

    Il rapporto pertinenziale richiede una destinazione durevole e funzionale del bene accessorio a favore del bene principale. Tale rapporto può essere accertato sulla base delle circostanze concrete e dello stato dei luoghi.

Massime di principio

  • La separata iscrizione catastale di un'area non è sufficiente, da sola, a renderla autonomamente imponibile ai fini ICI/IMU.
  • Per dimostrare la pertinenzialità occorre provare una destinazione effettiva, durevole e funzionale dell'area al servizio o all'ornamento del fabbricato.
  • La valutazione deve concentrarsi sulla situazione concreta dei luoghi, sull'utilizzo dell'area e sul rapporto oggettivo con il fabbricato principale.
  • In caso di contestazione, il contribuente dovrebbe documentare la funzione pertinenziale mediante planimetrie, fotografie, recinzioni, accessi, caratteristiche fisiche e modalità di utilizzo.
  • La mera dichiarazione formale del proprietario può non essere sufficiente se non è coerente con la configurazione e l'utilizzo effettivo dell'area.

Testo integrale

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