Sentenza del 24/07/2015 n. 414 - Comm. Trib. Prov. Varese
ICI/IMU - Pertinenza - Destinazione d'uso - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione di un'area come pertinenza di un fabbricato ai fini ICI/IMU. Il punto centrale è stabilire se l'area, pur distintamente iscritta in catasto, sia effettivamente destinata a servizio o ornamento del fabbricato. La destinazione pertinenziale deve essere valutata in base alla situazione concreta dei luoghi e all'utilizzo effettivo del bene, non soltanto sulla base dell'autonoma identificazione catastale.
La decisione
Il principio enunciato è che l'area pertinenziale di un fabbricato non è tassabile autonomamente ai fini ICI/IMU, anche quando risulti catastalmente distinta dal fabbricato. La pertinenzialità sussiste quando emerge un rapporto oggettivo e funzionale, desumibile dallo stato dei luoghi, tra l'area e il fabbricato principale. Nel testo non sono indicati gli estremi della sentenza né il dispositivo concreto, pertanto non è possibile ricostruire con certezza l'esito processuale formale.
Norme richiamate
Disciplina ICI/IMU sulle aree pertinenziali
Ai fini dell'imposizione, la qualificazione pertinenziale dell'area dipende dalla sua destinazione effettiva a servizio o ornamento del fabbricato, non dalla sola distinta iscrizione catastale. Se il rapporto pertinenziale è concretamente dimostrato, l'area non è tassabile autonomamente.
Articolo 817 del Codice civile
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
Il rapporto pertinenziale richiede una destinazione durevole e funzionale del bene accessorio a favore del bene principale. Tale rapporto può essere accertato sulla base delle circostanze concrete e dello stato dei luoghi.
Massime di principio
- La separata iscrizione catastale di un'area non è sufficiente, da sola, a renderla autonomamente imponibile ai fini ICI/IMU.
- Per dimostrare la pertinenzialità occorre provare una destinazione effettiva, durevole e funzionale dell'area al servizio o all'ornamento del fabbricato.
- La valutazione deve concentrarsi sulla situazione concreta dei luoghi, sull'utilizzo dell'area e sul rapporto oggettivo con il fabbricato principale.
- In caso di contestazione, il contribuente dovrebbe documentare la funzione pertinenziale mediante planimetrie, fotografie, recinzioni, accessi, caratteristiche fisiche e modalità di utilizzo.
- La mera dichiarazione formale del proprietario può non essere sufficiente se non è coerente con la configurazione e l'utilizzo effettivo dell'area.
Testo integrale
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