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Sentenza

Sentenza del 24/07/2015 n. 3462 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Sottoscrizione dell'atto - Funzionario delegato sfornito della qualifica di dirigente - Nullità dell'atto - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'impugnazione è stata accolta: l'atto di accertamento sottoscritto dal funzionario privo della necessaria qualifica dirigenziale è stato dichiarato nullo, in quanto proveniente da un soggetto privo della competenza richiesta. L'amministrazione non può validamente fondare l'atto su una delega conferita a un funzionario la cui posizione dirigenziale non sia legittimamente attribuita.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

È stata contestata la validità dell'atto di accertamento perché sottoscritto da un funzionario delegato privo della qualifica dirigenziale. La questione deriva dalla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni che consentivano l'accesso alla carriera direttiva dell'Agenzia delle Entrate senza il superamento di un pubblico concorso. Secondo il principio applicato, la mancanza della necessaria qualifica e attribuzione di competenza incide sulla validità dell'atto.

Norme richiamate

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015

    La declaratoria di incostituzionalità delle norme che consentivano l'attribuzione di funzioni dirigenziali senza concorso comporta l'illegittimità della posizione del funzionario e, conseguentemente, la nullità degli atti sottoscritti in assenza della necessaria competenza.

Massime di principio

  • Un atto impositivo deve essere sottoscritto dal titolare dell'ufficio competente o da un soggetto validamente delegato, munito dei requisiti e della qualifica necessari.
  • La delega non è sufficiente se il delegante o il delegato esercita funzioni dirigenziali sulla base di un conferimento illegittimo o privo di valida copertura giuridica.
  • La carenza di competenza del sottoscrittore può determinare la nullità dell'atto, non una semplice irregolarità formale, quando incide sulla legittimazione stessa a esercitare il potere impositivo.
  • In casi analoghi è opportuno verificare la qualifica del firmatario, l'esistenza e l'estensione della delega, nonché la legittimità del conferimento dell'incarico dirigenziale.
  • La nullità deve essere valutata alla luce della disciplina applicabile e della giurisprudenza vigente nel periodo in cui l'atto è stato adottato.

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