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Sentenza

Sentenza del 24/07/2015 n. 6713 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRES - Società madre/figlia - Società madre senza autonomia gestionale - Applicabilità regime direttiva madre/figlia - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regime della direttiva madre/figlia è stato ritenuto non applicabile, poiché la società madre non è stata considerata effettiva beneficiaria dei proventi. La limitata autonomia organizzativa, l'assenza di rischio imprenditoriale e il controllo da parte di un unico azionista hanno prevalso sulla mancata distribuzione dei dividendi.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità del regime fiscale previsto dalla direttiva madre/figlia a una società madre controllata da una società extracomunitaria. È stato contestato che la società madre fosse il beneficiario effettivo dei proventi, poiché priva di effettiva autonomia gestionale e organizzativa, con organizzazione operativa limitata, assenza di un concreto rischio d'impresa e controllo esercitato da un unico azionista. Secondo la prassi OCSE, tali elementi possono indicare che la società operi come mero intermediario per conto di un altro soggetto. Non è stato ritenuto sufficiente, per dimostrare la qualità di beneficiario effettivo, il solo fatto che la società non avesse distribuito dividendi ai soci extracomunitari.

Norme richiamate

  • Direttiva madre/figlia

    Il regime agevolativo presuppone che la società madre sia l'effettiva beneficiaria dei proventi e non un soggetto interposto o meramente conduit.

  • Prassi OCSE sul beneficiario effettivo

    La qualifica di beneficiario effettivo richiede autonomia gestionale e organizzativa, esercizio di un'attività economica effettiva e assunzione dei relativi rischi imprenditoriali.

  • CTP Torino, sentenze n. 14/7/2010 e n. 124/9/2010

    L'assenza di rischio d'impresa e la limitata organizzazione operativa, unite al controllo esercitato da un unico azionista, possono escludere la qualifica di beneficiario effettivo.

Massime di principio

  • Per applicare un regime fiscale agevolato basato sulla direttiva madre/figlia, non basta la titolarità formale delle partecipazioni o dei proventi: occorre dimostrare che la società madre ne abbia la disponibilità effettiva.
  • La presenza di una struttura societaria priva di autonomia gestionale, di personale o mezzi adeguati e di concreti rischi imprenditoriali può far ritenere la società un mero intermediario.
  • Il controllo da parte di un unico socio, soprattutto se extracomunitario, costituisce un elemento indiziario rilevante, ma deve essere valutato insieme agli altri elementi sostanziali.
  • La mancata distribuzione di dividendi alla società controllante non dimostra da sola la qualità di beneficiario effettivo e non supera gli indizi di interposizione.
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare l'autonomia decisionale, l'organizzazione interna, l'attività economica effettiva, la gestione dei proventi e l'assunzione dei rischi connessi all'attività.

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