Sentenza del 24/07/2015 n. 1621 - Comm. Trib. Prov. Genova
Accertamento - IRES - denuncia penale - raddoppio dei termini - art. 43, DPR n. 600/73 - artt. 8 e 9, D.Lgs. n. 74/2000 - non punibilità a titolo di concorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto che, quando la non punibilità a titolo di concorso esclude di fatto l'esistenza di un reato rilevante, la comunicazione della notizia di reato non può essere utilizzata soltanto per ottenere il raddoppio dei termini. La denuncia è stata considerata meramente strumentale e l'atto impositivo, emesso oltre il termine ordinario, è stato dichiarato illegittimo per intervenuta decadenza dell'Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità del raddoppio dei termini ordinari per l'accertamento, fondato sulla comunicazione di una notizia di reato riconducibile all'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000. Il contribuente sosteneva che tale denuncia fosse strumentale, poiché il soggetto coinvolto non poteva essere punito a titolo di concorso nel reato. Di conseguenza, mancava in concreto un reato idoneo a giustificare il raddoppio dei termini e l'accertamento risultava tardivo.
Norme richiamate
Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973
La norma disciplina i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e il loro raddoppio in presenza di una violazione per la quale sussiste l'obbligo di denuncia penale. Il raddoppio non può essere invocato sulla base di una denuncia priva di effettivo fondamento penale.
Art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000
La disposizione riguarda l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Nel caso esaminato, la sua applicazione è stata valutata anche con riferimento alla possibilità di configurare un concorso nel reato.
Art. 9 del D.Lgs. n. 74/2000
La norma disciplina i rapporti tra i reati di emissione e utilizzazione di fatture o documenti per operazioni inesistenti, incidendo sulla punibilità a titolo di concorso. La non punibilità derivante da tale disciplina impedisce di considerare effettiva la notizia di reato ai fini del raddoppio dei termini.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non può essere fondato su una denuncia penale meramente formale o strumentale: deve esistere una concreta ipotesi di reato, astrattamente configurabile e riferibile alla violazione fiscale contestata.
- Quando la legge esclude la punibilità a titolo di concorso, la condotta non può essere utilizzata artificiosamente per creare il presupposto del raddoppio dei termini.
- Se l'Amministrazione emette l'accertamento oltre il termine ordinario e il presupposto penale del raddoppio risulta inesistente, l'atto è illegittimo per decadenza.
- In situazioni analoghe occorre verificare sia la tempestività dell'accertamento secondo il termine ordinario, sia l'effettiva configurabilità del reato denunciato, non essendo sufficiente la sola presentazione di una denuncia penale.
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