Cassazione Civile, Ordinanza n. 30257/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della quota pari al 90% dell’IRPEF versata per gli anni 1990, 1991 e 1992, presentata da un contribuente residente in una delle province colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 ai sensi dell’art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso nella misura del 90%. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, sostenendo che la sopravvenuta disciplina limitativa dei rimborsi dovesse applicarsi anche ai giudizi pendenti e potesse ridurre o escludere il rimborso in base alle risorse stanziate; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, lamentando una motivazione internamente contraddittoria della sentenza d’appello, che da un lato avrebbe escluso l’incidenza dello ius superveniens sul diritto al rimborso e dall’altro avrebbe affermato il diritto al rimborso integrale e la sua esecuzione senza abbattimento del 50%.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la giurisprudenza di legittimità esclude, in mancanza di disposizioni transitorie, che la legge sopravvenuta introduca limiti quantitativi al procedimento di rimborso incida sui giudizi in corso, trattandosi di disciplina che attiene non al titolo del diritto alla ripetizione, ma alla sua esecuzione. Ha rigettato anche il secondo motivo, osservando che la sentenza impugnata, letta nel suo complesso, aveva chiarito che l’art. 16-octies non incide sul diritto al rimborso e che le questioni sui limiti di bilancio e sui conseguenti provvedimenti liquidatori rilevano solo nella fase esecutiva o di ottemperanza; il riferimento all’esecuzione del diritto al rimborso, pur improprio, non integra una motivazione mancante o insanabilmente contraddittoria. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché la soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
quota pari al 90% dell'IRPEF versata per gli anni 1990, 1991 e 1992
costituisce il titolo sostanziale del rimborso richiesto dal contribuente colpito dagli eventi sismici del dicembre 1990.
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
la sopravvenuta disciplina sui rimborsi non incide sui giudizi pendenti in assenza di norme transitorie, poiché riguarda i limiti e la fase esecutiva del rimborso, non il titolo del diritto.
art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, conv. in L. n. 123 del 2017
le limitazioni quantitative introdotte dalla norma non si applicano ai giudizi in corso e attengono all’esecuzione del diritto al rimborso, non alla sua esistenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma evocata quale parametro del sindacato di legittimità per la dedotta violazione di legge.
art. 111 Cost.
richiamato per censurare l’asserita anomalia motivazionale della sentenza di appello.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.
richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze nel processo tributario.
richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ne esclude l’applicazione in quanto la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di rimborsi fiscali, una legge sopravvenuta che introduca limiti quantitativi o condizionamenti legati alle risorse stanziate non incide sui giudizi pendenti se mancano disposizioni transitorie, quando tali limiti riguardino solo le modalità di esecuzione del rimborso e non il titolo del diritto azionato.
- Il diritto alla ripetizione del tributo si forma nel giudizio di cognizione; eventuali limiti di bilancio o provvedimenti liquidatori dell’amministrazione possono rilevare soltanto nella fase esecutiva o di ottemperanza.
- La motivazione della sentenza non è viziata da mera improprietà terminologica se, letta nel suo complesso, consente di ricostruire in modo coerente la decisione e il percorso argomentativo del giudice di merito.
- La deduzione di motivazione apparente o contraddittoria non può essere fondata su singole espressioni isolate, ma richiede che l’argomentazione risulti effettivamente incomprensibile o insanabilmente inconciliabile nel suo complesso.
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