Cassazione Civile, Ordinanza n. 33408/2025 del 21/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società impugnava un avviso di accertamento con cui il Comune le richiedeva il pagamento della TARES per l’anno d’imposta 2013. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) contestava la ricostruzione dei fatti e la ritenuta debenza del tributo, sostenendo di aver prodotto una relazione tecnica idonea a dimostrare la reale estensione delle superfici tassabili, l’area esclusa e l’aliquota applicabile, e deducendo la violazione di norme del TUIR e della l. n. 537/1993; (2) denunciava violazione dell’art. 2697 c.c. e omesso esame della documentazione prodotta, affermando di aver provato lo smaltimento autonomo dei rifiuti e quindi l’insussistenza del presupposto impositivo per le aree interessate; (3) censurava la condanna alle spese in favore del Comune, deducendo che l’ente era rimasto contumace in appello e dunque non avrebbe potuto ottenere la liquidazione delle spese processuali. Era inoltre proposta istanza di sospensione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione della sentenza perché il potere di sospensione appartiene al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata, ai sensi dell’art. 62-bis del d.lgs. n. 546/1992. Ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendoli in parte generici e comunque infondati: ha confermato che la consulenza tecnica di parte non ha efficacia probatoria diretta, ma solo valore indiziario rimesso alla valutazione del giudice di merito; ha inoltre ribadito che, in materia di tassa rifiuti, il contribuente ha l’onere di presentare la dichiarazione prevista dall’art. 70 del d.lgs. n. 507/1993 e di fornire i dati necessari per ottenere l’esclusione di superfici non tassabili, non potendo supplire con documentazione equipollente. Ha invece accolto il terzo motivo: ha affermato che la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore della parte rimasta contumace in appello, perché mancava l’effettivo sostenimento di spese processuali. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., la Corte ha eliminato la liquidazione di euro 1.600 oltre accessori in favore del Comune. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 62-bis d.lgs. n. 546/1992
ex art. 62 bis D. Lgs. n. 546/1992
la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata spetta alla Corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la decisione e può essere concessa solo per evitare un danno grave e irreparabile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
costituisce il parametro formale del primo motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla qualificazione fiscale dei redditi e sulla dedotta errata considerazione della prova, ma ritenuti non decisivi ai fini dell’accoglimento del motivo.
art. 13, comma IV, l. n. 537/1993
13, comma IV, della legge n. 537/1993
invocato dalla ricorrente, senza che la Corte ne ricavasse un diverso esito sulla debenza del tributo.
art. 70 del D. Lgs. n. 507/93
la dichiarazione relativa alle variazioni necessarie ai fini della determinazione dell’imposta è obbligatoria e non è sostituibile da documenti o comunicazioni equipollenti.
art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993
art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993
per l’esclusione delle aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili, grava sul contribuente l’onere di fornire i dati relativi all’esistenza e delimitazione di tali aree.
Violazione art. 2697 c.c.
in tema di quantificazione del tributo e di esclusioni dalla superficie tassabile, l’onere di allegazione e informazione gravante sul contribuente si affianca alla regola generale sull’onere probatorio dell’amministrazione circa il presupposto impositivo.
ai sensi dell’art. 91 c.p.c.
la condanna alle spese presuppone che la parte vittoriosa abbia effettivamente sostenuto spese per la difesa nel giudizio; non possono essere liquidate in favore della parte contumace vittoriosa.
ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza in parte qua e decidere nel merito eliminando il capo sulle spese.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla tassa rifiuti, il contribuente che chieda l’esclusione di superfici dalla base imponibile deve rispettare l’obbligo dichiarativo e fornire all’ente i dati necessari a individuare le aree non tassabili; la mancata dichiarazione rende infondata la contestazione sulla quantificazione dell’imposta.
- La consulenza tecnica di parte non ha efficacia probatoria autonoma e diretta: può valere solo come elemento indiziario, la cui rilevanza è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
- La prova dell’autosmaltimento dei rifiuti non esonera di per sé il contribuente dagli obblighi di denuncia e informazione previsti dalla disciplina della tassa rifiuti, se tali adempimenti non risultano osservati.
- La condanna alle spese non può essere pronunciata in favore della parte rimasta contumace nel grado di giudizio, poiché la liquidazione presuppone l’effettivo sostenimento di spese processuali.
- Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare solo il capo erroneo della sentenza e decidere direttamente nel merito, eliminando la statuizione viziata.
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