Cassazione Civile, Ordinanza n. 31087/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento ICI con cui un ente locale ha richiesto maggiori imposte per gli anni 2004-2008 su un terreno in comproprietà della ricorrente, ritenuto edificabile per la sua inclusione in un comparto edilizio previsto dal piano regolatore generale. La commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente e la commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo sufficiente, ai fini dell'imponibilità come area fabbricabile, l'avvenuta adozione del piano regolatore generale e reputando congruo il valore attribuito al bene. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1 e 7, lett. h, del d.lgs. 504/1992, sostenendo che l'area potesse qualificarsi edificabile solo dopo definitiva approvazione del piano regolatore generale e che l'art. 36, comma 2, del d.l. 223/2006 non avesse natura di interpretazione autentica; 2) violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/1992 e vizio di motivazione, lamentando che la stima del valore fosse priva di riferimento ai prezzi medi di mercato, alla crisi del settore edilizio, alla differenziazione delle destinazioni urbanistiche interne all'area e alla perizia di parte depositata in primo grado. Nelle more la ricorrente ha presentato adesione alla definizione agevolata ex art. 3 d.l. 119/2018 e ha poi rinunciato al giudizio; tale rinuncia però non risultava notificata o vistata dalla controparte.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha ritenuto l'impugnazione inammissibile. Ha rilevato che la dichiarata rinuncia al giudizio, non essendo stata notificata alle parti costituite né comunicata e vistata dai rispettivi difensori, non era idonea a determinare l'estinzione del processo. Ha inoltre osservato che non risultava provato il perfezionamento della procedura di definizione agevolata, mancando evidenza dei pagamenti richiesti dall'art. 3, comma 6, del d.l. 119/2018. Pertanto la rinuncia ha comunque comportato il venir meno dell'interesse al ricorso e la sua conseguente inammissibilità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge sostanziale
norma invocata per denunciare vizio motivazionale
artt. 1 e 7, lett. h, d.lgs. 504/1992
richiamati dalla ricorrente per sostenere che la nozione di area edificabile ai fini ICI richieda l'approvazione definitiva dello strumento urbanistico
"ai fini dell'applicazione …. del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo"
la Corte richiama la disposizione come base del principio per cui l'adozione dello strumento urbanistico generale è sufficiente a far considerare fabbricabile l'area ai fini ICI; la ricorrente contestava che avesse natura di interpretazione autentica
richiamato dalla ricorrente per negare che la disposizione del d.l. 223/2006 valga come interpretazione autentica
art. 5, co. 5, d.lgs. 504/1992
richiamato per i criteri di determinazione del valore imponibile dell'area edificabile
richiamato in relazione alla definizione agevolata e alla necessità del suo effettivo perfezionamento per l'estinzione del giudizio
l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati
art. 390, ultimo comma, c.p.c.
l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse che vi appongono il visto; in difetto non estingue il processo ma rende il ricorso inammissibile
richiamato nel controricorso per il domicilio eletto presso la cancelleria della Corte
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso che non sia stata notificata alle parti costituite o comunicata ai loro difensori con visto non produce estinzione del processo, ma comporta comunque l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto venir meno dell'interesse a coltivarlo.
- La definizione agevolata delle controversie tributarie impedisce l'estinzione del giudizio solo se risulta perfezionata nei fatti, con prova dei pagamenti richiesti dalla relativa disciplina; la sola dichiarazione di adesione non è sufficiente.
- In materia ICI, la censura sul valore imponibile dell'area fabbricabile deve confrontarsi con i criteri legali di stima e con gli elementi fattuali di mercato allegati; tuttavia, nella sentenza in esame, tali questioni non vengono esaminate per la declaratoria di inammissibilità.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese del giudizio e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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