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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31280/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda tre posizioni processuali: Marco Pirro, Maurizio De Giacomo e Mario Celentano, tutti condannati in appello per diversi fatti di bancarotta nell'ambito di un articolato sistema di acquisizione e depredazione di società in crisi, poi lasciate fallire. Per Pirro la Corte d'appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato associativo di cui al capo A), confermando però le condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per bancarotta mediante operazioni dolose in relazione a Diamant s.r.l., I.K.F. S.p.a. e I.K.F. Technology s.r.l. Per De Giacomo era stata confermata la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e mediante operazioni dolose in relazione a Tecnosol Italia s.r.l. Per Celentano era stata confermata la condanna per bancarotta impropria ex art. 223, comma 2, l. fall. in relazione a Lanificio Vallemosso s.p.a. I ricorsi hanno dedotto, in sintesi: per Pirro, l'illogicità dell'uso del quadro associativo ormai prescritto come sfondo probatorio dei reati fine; l'insufficienza della prova del ruolo di amministratore di fatto, del contributo alle distrazioni, della bancarotta documentale e del nesso causale; l'erronea determinazione della pena. Per De Giacomo, l'errata attribuzione delle condotte distrattive e dolose a un mero amministratore di diritto; la mancanza di prova del contributo concorsuale e del dolo specifico nella bancarotta documentale; l'erroneo diniego di attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. nonché la pena eccessiva. Per Celentano, il vizio di motivazione e il travisamento della prova per non avere valorizzato il suo ruolo formale e la concentrazione della gestione in capo ad altri, nonché la carenza di dolo e la mancata considerazione delle sue allegazioni difensive sul mancato pagamento di ritenute e contributi. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i ricorsi infondati o, in più punti, inammissibili. Ha confermato che il quadro associativo, pur estinto per prescrizione quanto al capo A), poteva essere valorizzato come contesto dimostrativo dei reati-fine; ha ritenuto adeguatamente motivati i giudizi di merito sul ruolo gestorio sostanziale di Pirro, sulla consapevole partecipazione di De Giacomo e Celentano alle condotte fraudolente e sulla sussistenza del dolo specifico nella bancarotta documentale. Ha altresì respinto le doglianze sul trattamento sanzionatorio, rilevando la congruità della motivazione sulle aggravanti soggettive e sulla modesta rilevanza di eventuali condotte riparatorie. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente i ricorsi proposti dagli imputati, confermando le decisioni di merito e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse motivato in modo logicamente coerente e conforme ai principi di diritto sul ruolo dell'amministratore di fatto, sul concorso dell'extraneus nei reati di bancarotta, sul dolo specifico della bancarotta documentale e sulla rilevanza, come contesto probatorio, della rete associativa anche dopo la dichiarazione di prescrizione del reato associativo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La prescrizione del reato associativo non impedisce che il quadro fattuale e relazionale emerso in relazione a quel reato sia utilizzato, se non è stato oggetto di accertamento definitivo favorevole o sfavorevole, come contesto dimostrativo dei reati-fine residui, purché la motivazione non attribuisca al reato estinto un'efficacia ultra-attiva, ma valorizzi in concreto le singole risultanze probatorie.
  • In tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto si accerta in base all'effettivo esercizio, continuativo e significativo, di poteri gestori, anche non di tutti i poteri tipici, desumibile da una ingerenza concreta e organica nella gestione della società; non è sufficiente il mero ruolo di consulente o la sola indicazione di direttive generiche.
  • Nel concorso dell'extraneus nei reati di bancarotta propria o impropria, è sufficiente la volontarietà del contributo materiale o morale alla condotta dell'intraneus e la consapevolezza che esso arrechi pregiudizio ai creditori; non è richiesta la specifica conoscenza del dissesto, che può però rilevare come indice probatorio.
  • La bancarotta patrimoniale per distrazione è reato di pericolo e non richiede la prova che la singola condotta abbia causato o aggravato il dissesto; è invece sufficiente la sottrazione o dispersione del patrimonio in danno della garanzia dei creditori.
  • La bancarotta fraudolenta documentale specifica ex art. 216 l. fall. richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; tale finalità può essere provata anche indirettamente, attraverso la complessiva ricostruzione della vicenda e gli indici esteriori del comportamento.
  • La sottrazione o l'occultamento delle scritture contabili può essere imputato anche all'amministratore che abbia accettato e gestito consapevolmente la carica, specie quando emerga un comportamento di opacizzazione, la mancata collaborazione con la curatela e la funzionalità dell'occultamento rispetto alle distrazioni patrimoniali.
  • Per la bancarotta mediante operazioni dolose, l'evento dissesto deve essere almeno prevedibile in concreto alla luce della specifica operazione compiuta; il giudizio di prevedibilità non può essere astratto o automatico, ma deve essere ancorato alle circostanze del caso e agli indici di pericolosità dell'operazione.
  • Le doglianze in cassazione che si limitino a reiterare in modo generico i motivi di appello, senza confrontarsi con la struttura argomentativa della sentenza impugnata e con gli specifici riscontri probatori valorizzati dai giudici di merito, sono inammissibili o comunque infondate.
  • Il trattamento sanzionatorio può essere giustificato con riferimento alla gravità oggettiva e soggettiva dei fatti, alla protrazione delle condotte, all'entità del passivo e ai precedenti penali, mentre una condotta riparatoria di modesto importo può essere ritenuta irrilevante se non incide significativamente sul danno complessivo.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceImputazioniImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentaleBancarotta preferenziale
IstitutiConcorso di personeNe bis in idemOnere della prova

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