Cassazione Penale, Sentenza n. 31074/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata era stata condannata in primo grado per avere reso, nella domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, dichiarazioni mendaci sui requisiti di residenza e sul possesso di un titolo di soggiorno idoneo, percependo indebitamente euro 12.808,77. La corte di appello ha escluso la recidiva e rideterminato la pena, confermando nel resto la condanna. In cassazione la difesa ha proposto sei motivi: 1) insussistenza del fatto tipico, sostenendo che la falsa attestazione sulla residenza decennale non integrerebbe reato alla luce di una sentenza della Corte di giustizia UE e che, comunque, l'imputata era stabilmente in Italia da oltre vent'anni e munita di regolare permesso; 2) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, assumendo che il dolo nei reati di indebita percezione richieda la consapevolezza della non spettanza del beneficio e non possa desumersi dalla sola domanda con dati non veri; 3) violazione di legge per erronea esclusione dell'errore inevitabile, valorizzando la qualità di straniera, le difficoltà linguistiche e l'assistenza del CAF; 4) vizio di motivazione e travisamento della prova per omessa considerazione del ruolo del CAF; 5) violazione di legge sulla riferibilità soggettiva della dichiarazione, per mancata sottoscrizione dell'istanza; 6) vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, ritenuto apodittico in ragione della risalenza del precedente penale valorizzato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché il giudice di merito aveva correttamente accertato la falsità della dichiarazione sul possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, requisito richiesto dalla disciplina del reddito di cittadinanza, mentre la residenza continuativa risultava in fatto non falsamente negata. Ha poi ritenuto manifestamente infondati i motivi sull'elemento soggettivo, osservando che l'errore allegato integra al più un errore sulla legge penale non scusante e che l'uso del CAF non esclude la responsabilità per quanto dichiarato, specie quando il dato omesso era di immediata percezione e la domanda proveniva dalla stessa imputata. È stato ritenuto infondato anche il motivo sulla mancata sottoscrizione, essendo irrilevante l'irregolarità formale se la domanda è comunque riferibile al richiedente e produce l'effetto di ottenere il sussidio. Infine, il diniego delle attenuanti generiche è stato giudicato immune da vizi, poiché fondato sulla negativa personalità desunta da un grave precedente e sull'entità del profitto illecito. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 4 del 2019
integra il precetto penale in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza; la falsità sul possesso dei requisiti richiesti assume rilievo penale.
art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), d.l. n. 4 del 2019
richiede il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo quale presupposto per il beneficio.
art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. n. 4 del 2019
richiede la residenza continuativa in Italia per il periodo indicato; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto in fatto sussistente e non falsamente attestato.
art. 9, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 286 del 1998
individua le condizioni per ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, tra cui cinque anni di soggiorno valido, reddito minimo, alloggio idoneo e test di lingua italiana.
sentenza Corte costituzionale n. 19 del 2022
richiamata per affermare la legittimità costituzionale del requisito del permesso di soggiorno UE lungo periodo ai fini del reddito di cittadinanza.
art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
vizio dedotto per violazione di legge nei motivi relativi a insussistenza del fatto, errore inevitabile, riferibilità della dichiarazione e attenuanti.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
vizio dedotto per i motivi attinenti all'elemento soggettivo, al ruolo del CAF, alla mancata sottoscrizione e al diniego delle attenuanti generiche.
art. 43 cod. pen.
richiamato insieme all'art. 47 c.p. nel motivo sull'errore inevitabile.
art. 47 cod. pen.
richiamato insieme all'art. 43 c.p. nel motivo sull'errore inevitabile.
art. 5 cod. pen.
l'ignoranza o l'errore sulla spettanza del beneficio, quando si risolva in errore sulla legge penale, non esclude il dolo.
art. 133 cod. pen.
criteri per la valutazione delle circostanze e, in particolare, per il giudizio sulle attenuanti generiche.
art. 616 cod. proc. pen.
fonte della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di reddito di cittadinanza, la falsa dichiarazione sul possesso di uno dei requisiti normativamente richiesti integra il fatto tipico quando il requisito è effettivamente presupposto dalla disciplina applicabile e la sua mancanza è oggettivamente accertata.
- La residenza continuativa e il titolo di soggiorno devono essere valutati distintamente: la falsità sulla residenza non è configurabile se il giudice di merito ne accerta in fatto la continuità, mentre è penalmente rilevante la mendace attestazione sul permesso di soggiorno UE di lungo periodo quando tale requisito sia richiesto dalla legge.
- Nei reati di falsa dichiarazione finalizzata all'ottenimento di un beneficio pubblico, l'eventuale errore del dichiarante sulla spettanza del beneficio, se si traduce in ignoranza della disciplina che integra il precetto penale, non esclude il dolo ai sensi dell'art. 5 c.p..
- L'assistenza di un CAF o di altro intermediario non esclude la responsabilità dell'istante se la dichiarazione mendace è a lui riferibile e riguarda circostanze di immediata percezione e di sua diretta conoscenza.
- La mancata o irregolare sottoscrizione della domanda non esclude, di per sé, la riferibilità dell'istanza al richiedente né neutralizza l'effetto della domanda stessa quando essa sia comunque riconducibile al soggetto che ha fornito i dati falsi.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi, anche solo, elementi negativi della personalità dell'imputato o la gravità del fatto; in cassazione non è consentito sostituire una diversa valutazione di merito a quella non manifestamente illogica resa dal giudice di appello.
- In sede di legittimità, la censura è inammissibile quando si risolve nella mera sollecitazione di una rivalutazione del fatto o della prova, senza evidenziare specifiche illogicità o violazioni di legge della motivazione impugnata.
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