Cassazione Penale, Sentenza n. 31075/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Catania aveva confermato la condanna dell'imputato per evasione. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione di legge processuale per asserita irregolarità della notifica del decreto di citazione in appello, notificato a mezzo raccomandata al domicilio dichiarato, senza prova dell'avviso di ricevimento, con conseguente dedotta mancata conoscenza del giudizio di appello; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che l'allontanamento fosse dovuto a un malessere psicologico e fosse durato pochi minuti; 3) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e sulla dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Quanto alla notifica, ha rilevato che la citazione per l'appello era stata ritualmente eseguita presso il luogo di elezione di domicilio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con successivo avviso di deposito del plico non ritirato; ha quindi escluso sia l'omissione sia il vizio della notificazione, richiamando il principio per cui la notificazione è validamente compiuta presso il domicilio eletto. Quanto alla particolare tenuità del fatto e alle attenuanti generiche, ha osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo puntuale: il preteso attacco di panico non era provato e l'imputato era stato trovato a circa 500 metri dall'abitazione, non a pochi metri come dedotto; inoltre, il motivo sulla pena era generico, perché non indicava specifiche ragioni per una maggiore diminuzione, a fronte del fatto che le attenuanti generiche erano già state riconosciute in misura pressoché corrispondente a un terzo della pena e la pena era stata commisurata al minimo edittale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Il reato oggetto del giudizio è l'evasione, confermata nei precedenti gradi di merito.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in mancanza di prova delle circostanze dedotte dalla difesa e alla luce della distanza del luogo di rinvenimento dell'imputato dall'abitazione.
Le attenuanti generiche erano già state riconosciute in misura appena inferiore a un terzo della pena; il motivo di ricorso sul punto è stato ritenuto generico.
La Corte ha richiamato la commisurazione della pena al minimo edittale per escludere la fondatezza della doglianza sulla dosimetria.
La notifica della citazione per il giudizio di appello è stata ritenuta rituale perché effettuata mediante raccomandata al domicilio eletto, con successivo avviso di deposito del plico non ritirato.
Richiamato in via implicita dal tema della validità della notificazione presso il domicilio dichiarato/eletto.
Richiamato in via implicita dal tema della notificazione al domicilio eletto/dichiarato.
Massime di principio
- La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello è rituale quando sia eseguita nel domicilio eletto mediante raccomandata con avviso di ricevimento e, in caso di mancato ritiro del plico, sia stato inviato il successivo avviso di deposito; in tale ipotesi non è configurabile un vizio per il solo fatto che l'imputato deduca di non avere avuto conoscenza del giudizio, se l'allegazione è generica.
- La censura sulla mancata conoscenza del processo richiede un'allegazione specifica e non può fondarsi su mere deduzioni assertive, specie quando dagli atti risulti il corretto espletamento degli adempimenti notificatori e la difesa non abbia sollevato contestazioni in udienza.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone che i fatti dedotti a sostegno siano provati; ove la motivazione del giudice di merito evidenzi l'assenza di prova su elementi decisivi e una distanza significativa tra il luogo del rinvenimento e l'abitazione, la doglianza in cassazione è infondata se si limita a riproporre le stesse contestazioni già esaminate.
- Il motivo di ricorso contro il diniego delle attenuanti generiche e contro la quantificazione della pena deve essere specifico: è inammissibile o comunque infondato se non indica concreti elementi trascurati dal giudice di merito, soprattutto quando le attenuanti siano già state concesse e la pena sia stata determinata nel minimo edittale.
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