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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31077/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per plurimi episodi di evasione commessi il 21 novembre 2020, il 27 novembre 2020 e nei giorni 9, 10, 11, 12 e 13 dicembre 2020. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il primo giudice avesse riportato in sentenza un capo di imputazione difforme rispetto ai fatti effettivamente esaminati: l'imputazione trascritta faceva riferimento a un fatto del 22 giugno 2019 e a ulteriori fatti del 27 novembre e del 9-13 dicembre 2020, mentre la motivazione di primo grado avrebbe riguardato solo un fatto del 21 novembre senza indicazione dell'anno. Secondo il ricorrente, la Corte di appello non avrebbe potuto limitarsi a qualificare l'errore come mero errore materiale né sanare con la propria motivazione la mancanza originaria del primo giudice. La Corte di cassazione ha però ritenuto infondata la censura sulla nullità/motivazione: il giudice di appello aveva pieno potere di cognizione e poteva integrare o redigere integralmente la motivazione mancante, spiegando l'errore materiale e pronunciando sui fatti contestati. Tuttavia ha rilevato un diverso profilo: per gli episodi del 12 e 13 dicembre 2020 la Corte territoriale aveva fondato la responsabilità su un ragionamento che presupponeva la continuità dell'allontanamento iniziato l'11 dicembre, senza verificare la prova di un concreto e stabile rientro dell'imputato nel luogo di restrizione dopo ciascun episodio. In assenza di tale prova, la pluralità di condanne per evasione relativa a fatti ravvicinati nello stesso arco temporale viola il divieto di bis in idem sostanziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo con riguardo alla dedotta nullità della sentenza di primo grado per asserita difformità/motivazione mancante, affermando che la Corte di appello poteva sanare l'errore materiale e motivare pienamente sui fatti. Ha però accolto il ricorso nei limiti degli episodi del 12 e del 13 dicembre 2020, ritenendo che non vi fosse prova di un rientro concreto e stabile dell'imputato nel luogo di esecuzione della misura cautelare, necessario per configurare autonomi episodi di evasione. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio limitatamente ai fatti del 12 e 13 dicembre 2020, perché il fatto non sussiste, e la pena per il residuo reato continuato è stata rideterminata in dieci mesi di reclusione.

Norme richiamate

  • art. 604 c.p.p.

    La mancanza assoluta di motivazione su un capo di imputazione non rientra tra i casi tassativi che impongono al giudice di appello di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e trasmettere gli atti al primo giudice; il giudice di appello può integrare o redigere la motivazione mancante esercitando il pieno potere di cognizione.

  • art. 649 c.p.p.

    Il divieto di bis in idem sostanziale impedisce plurime condanne per evasione quando l'allontanamento dal luogo di restrizione si sia sostanzialmente protratto senza un concreto e stabile rientro, idoneo a interrompere l'effetto permanente del primo allontanamento.

  • art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.

    Consente alla Corte di cassazione di rideterminare la pena per il reato residuo dopo l'annullamento parziale senza rinvio.

Massime di principio

  • Anche in presenza di una motivazione di primo grado mancante o affetta da errore materiale nella trascrizione del capo di imputazione, il giudice di appello può procedere alla completa ricostruzione dei fatti e alla motivazione della decisione, senza che ciò comporti automaticamente la regressione del processo al primo grado.
  • La pluralità di condanne per evasione non è configurabile quando i fatti contestati si collocano nello stesso arco temporale di un medesimo allontanamento non interrotto da un rientro effettivo, stabile e controllabile nel luogo di restrizione.
  • Per distinguere episodi autonomi di evasione occorre la prova che, dopo ciascun fatto, l'agente sia rientrato concretamente e stabilmente nel luogo di custodia o restrizione; in mancanza, l'allontanamento mantiene un carattere unitario.
  • Quando l'annullamento riguarda solo alcuni episodi di una condanna per reato continuato, la Corte può annullare senza rinvio per i fatti insussistenti e rideterminare la pena per il residuo.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiNe bis in idemPrescrizione del reato

Testo integrale

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