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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31073/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il procedimento trae origine da una condanna di primo grado, confermata in appello, per violenza sessuale commessa ai danni della persona offesa mediante costrizione con violenza a subire atti sessuali, con penetrazione vaginale. In cassazione l'imputato ha proposto quattro motivi: 1) ha contestato la valutazione di credibilità della persona offesa e la ricostruzione dei fatti, sostenendo che la decisione si fondasse solo sulle sue dichiarazioni, ritenute inattendibili per il suo comportamento sessuale, per l'asserita mancanza di riscontri esterni alle violenze e per l'assenza di segni nel certificato di pronto soccorso; 2) ha dedotto la mancata assunzione di una prova decisiva, chiedendo una perizia psicologica o psichiatrica sulla persona offesa, nonché la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; 3) ha censurato la mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di minore gravità prevista per la violenza sessuale; 4) ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo illogica la valorizzazione della gravità del fatto e dell'intensità del dolo a fronte dell'assenza di lesioni e della sua incensuratezza e collaborazione processuale. Con memoria successiva ha riproposto le censure sulla non violenza del rapporto e sul difetto di consenso, sostenendo che i dati fattuali avrebbero dovuto generare ragionevole dubbio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi con cui si chiedeva una diversa valutazione della credibilità della persona offesa e delle risultanze istruttorie, osservando che in presenza di "doppia conforme" il sindacato di legittimità è limitato a vizi specifici della motivazione e che la Corte territoriale aveva motivato in modo coerente e non illogico sulla attendibilità della denunciante, sull'irrilevanza delle pregresse o successive condotte sessuali ai fini del consenso, sulla compatibilità della dinamica violenta con l'assenza di lesioni e sull'irrilevanza dell'assenza di testimoni. Ha inoltre escluso che fosse censurabile la mancata rinnovazione istruttoria, rilevando che la richiesta di perizia sulla persona offesa non era decisiva e che la Corte d'appello aveva spiegato perché gli accertamenti richiesti non avrebbero potuto incidere sull'esito probatorio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo, non risultando proposto in appello il tema della circostanza attenuante del fatto di minore gravità. Il quarto motivo è stato respinto perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era congrua: l'incensuratezza non basta da sola e la Corte di merito aveva valorizzato elementi negativi quali la gravità del fatto e l'intensità del dolo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 609-bis c.p.

    La violenza sessuale richiede la mancanza di consenso al momento del compimento dell'atto; l'eventuale errore sul dissenso o la pregressa disponibilità sessuale della persona offesa non escludono la tipicità del fatto. Il comma finale sulla minore gravità presuppone una specifica deduzione e valutazione di merito.

  • art. 192 c.p.p.

    La credibilità della persona offesa è oggetto di apprezzamento di merito e può fondare da sola l'affermazione di responsabilità se sorretta da motivazione coerente e non manifestamente illogica.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Nel giudizio di legittimità sono deducibili solo violazioni di legge e vizi di motivazione nei limiti consentiti, non una nuova rivalutazione del compendio probatorio.

  • art. 606, comma 1, lett. d) ed e), c.p.p.

    La doglianza sulla mancata assunzione di prova decisiva è scrutinabile solo se l'omissione ha inciso su punti decisivi e se la motivazione impugnata presenta lacune o manifeste illogicità che la prova richiesta avrebbe potuto evitare.

  • art. 603 c.p.p.

    Nel giudizio abbreviato d'appello la rinnovazione istruttoria è rimessa al potere officioso del giudice nei limiti dell'assoluta necessità; la parte può soltanto sollecitarla.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non spettano automaticamente per l'assenza di precedenti o per un comportamento processuale neutro; servono elementi positivi di meritevolezza e la valutazione è discrezionale se congruamente motivata.

  • art. 606 c.p.p.

    Il controllo della Cassazione riguarda la tenuta logica della motivazione e non la sostituzione del proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002

    Le spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidate con separato decreto e poste a carico dell'imputato secondo il regime previsto dal testo unico sulle spese di giustizia.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamato solo per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale parametro per la valutazione discrezionale delle circostanze attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Nella violenza sessuale il consenso va verificato al momento dell'atto: pregresse manifestazioni di interesse, condotte allusive o successivi rapporti sessuali della persona offesa non valgono, di per sé, a dimostrare il consenso all'episodio contestato.
  • La testimonianza della persona offesa può costituire da sola prova sufficiente di responsabilità, purché il giudice di merito ne verifichi con particolare rigore credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, specialmente quando la persona offesa sia anche parte civile.
  • La credibilità della persona offesa, e in generale la valutazione delle prove, appartiene al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione, salvo il caso di manifeste contraddizioni, illogicità macroscopiche o omissione dell'esame di temi decisivi.
  • In presenza di "doppia conforme", il controllo di legittimità sulla motivazione è ulteriormente ristretto: le sentenze di primo e secondo grado si saldano in un unico complesso motivazionale e il ricorrente deve indicare specifiche lacune o travisamenti decisivi non esaminati nei gradi di merito.
  • L'assenza di lesioni fisiche non esclude la violenza sessuale, potendo la costrizione essere finalizzata a vincere la resistenza della vittima anche senza lasciare segni apprezzabili.
  • Nel giudizio abbreviato d'appello la rinnovazione istruttoria non è un diritto della parte, ma una facoltà del giudice esercitabile nei limiti dell'assoluta necessità; la mancata rinnovazione è censurabile solo se la prova richiesta era davvero decisiva e l'omissione ha inciso sulla tenuta della motivazione.
  • La richiesta di perizia psicologica o psichiatrica sulla persona offesa non è decisiva in modo automatico: il giudice può respingerla quando la questione dell'attendibilità sia già compiutamente risolta sulla base degli atti.
  • La circostanza attenuante del fatto di minore gravità nella violenza sessuale e le attenuanti generiche richiedono una specifica valutazione di merito, che può legittimamente essere negativa se il fatto è grave e l'elemento soggettivo è intenso; l'incensuratezza, da sola, non basta.
  • La Cassazione non può sostituire la propria lettura del compendio probatorio a quella dei giudici di merito: il ricorso deve confrontarsi con la motivazione della decisione e non limitarsi a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato a una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese della parte civile.

Come è indicizzato

MaterieViolenza sessualeImpugnazioniRiti alternativi
RamiReati sessualiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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