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Sentenza

Sentenza del 27/03/2015 n. 6237 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'accertamento relativo all'anno 2001, con cui l'Agenzia aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi ritenuti non contabilizzati sulla base dei versamenti presenti sui suoi conti correnti bancari. Il ricorrente sosteneva che i conti fossero personali e non dedicati all'attività professionale, che le movimentazioni avessero giustificazioni estranee al reddito, che fosse stata illegittimamente impedita la produzione di documenti in appello e che la compensazione delle spese fosse ingiustificata. L'Agenzia, con ricorso incidentale, contestava invece la motivazione della CTR nella parte in cui aveva qualificato alcuni versamenti come giroconti provenienti da altri conti del contribuente, nonostante l'illeggibilità o l'assenza della relativa documentazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale del contribuente, ritenendo applicabile la presunzione legale prevista dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 anche ai versamenti effettuati su conti correnti personali non specificamente destinati all'attività professionale. Ha inoltre dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi alla valutazione delle prove, alla produzione documentale in appello e alla compensazione delle spese. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che la CTR aveva motivato in modo apodittico la qualificazione di due versamenti come giroconti, senza chiarire se avesse esaminato le contestazioni dell'Ufficio sull'illeggibilità o mancanza degli assegni. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2

    I versamenti e i prelevamenti risultanti dai conti bancari possono essere imputati a ricavi se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione del reddito o che sono estranei all'attività produttiva.

    La norma introduce una presunzione legale di riconducibilità all'attività professionale o d'impresa delle movimentazioni bancarie. La presunzione opera anche sui conti correnti personali e non richiede che esista un conto separato destinato all'attività.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 19, comma 2

    La disposizione è stata invocata dal contribuente, ma la Corte non ha ritenuto che l'assenza, per il 2001, di un obbligo di conto corrente separato escludesse l'applicazione della presunzione bancaria.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 12

    La previsione dell'obbligo di un conto corrente dedicato all'attività professionale è distinta dalla presunzione fiscale dell'art. 32 e non costituisce il presupposto necessario per applicarla.

  • D.L. n. 112 del 2008, art. 32, comma 3

    La norma ha abrogato l'obbligo di conto corrente dedicato previsto dal D.L. n. 223/2006; tale abrogazione non incide sulla distinta presunzione legale relativa alle movimentazioni bancarie.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58

    Nel processo tributario è possibile produrre nuovi documenti in appello, ma la produzione deve comunque rispettare il termine perentorio previsto dall'art. 32, comma 1, ossia venti giorni liberi prima dell'udienza, con le formalità richieste.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1

    Il termine per il deposito dei documenti è funzionale al rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa; la sua inosservanza comporta la decadenza dalla produzione.

  • Art. 2729 c.c.

    I requisiti di gravità, precisione e concordanza riguardano le presunzioni semplici. Non sono invece necessari per la presunzione legale prevista dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973.

  • Artt. 91 e 92 c.p.c.

    In presenza di soccombenza reciproca, il giudice di merito può compensare, totalmente o parzialmente, le spese. La riduzione significativa della pretesa fiscale può giustificare la compensazione, senza comportare automaticamente la soccombenza dell'Amministrazione.

  • Art. 366 bis c.p.c.

    La Corte ha ritenuto sufficiente l'indicazione della ragione per cui la motivazione della CTR sarebbe stata inidonea, escludendo l'inammissibilità dei motivi incidentali per carenza del relativo requisito.

Massime di principio

  • In materia di accertamenti bancari, i versamenti su un conto personale possono essere considerati ricavi professionali o d'impresa anche se il conto non è formalmente dedicato all'attività. Spetta al contribuente fornire una spiegazione documentata e analitica per ogni movimento contestato.
  • Dichiarazioni rese a posteriori da familiari, amici o clienti, se generiche o non corroborate da documenti oggettivi, possono non essere sufficienti a superare la presunzione legale.
  • Per dimostrare che un versamento è un giroconto, occorre documentare con chiarezza la provenienza della somma, ad esempio tramite estratti conto leggibili, assegni identificabili e corrispondenza tra conto di origine e conto di destinazione.
  • La possibilità di produrre documenti nuovi in appello tributario non elimina i termini processuali: la documentazione deve essere depositata tempestivamente e secondo le formalità previste, altrimenti può essere dichiarata inutilizzabile.
  • In cassazione non è sufficiente richiamare genericamente documenti o testimonianze: occorre indicarne specificamente il contenuto e, quando si denuncia un vizio di motivazione, trascrivere le parti rilevanti per consentire il controllo della decisività.
  • La Corte di cassazione non rivaluta normalmente il merito delle prove; può intervenire quando la motivazione del giudice di merito è assente, apparente, contraddittoria o non consente di comprendere il percorso logico seguito.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla soccombenza reciproca o dalla sensibile riduzione della pretesa fiscale, anche quando una delle parti risulti parzialmente prevalente.

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