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Sentenza

Sentenza del 27/03/2015 n. 6197 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Ufficio aveva emesso un avviso di rettifica IVA per il 1995, recuperando l’imposta relativa a operazioni infragruppo ritenute oggettivamente inesistenti, nell’ambito del gruppo Carisma. Secondo gli accertamenti, le società fornitrici erano prive di strutture operative, le operazioni erano prive di adeguata documentazione e non comportavano effettivi trasferimenti di beni o pagamenti, con prezzi non di mercato. La contribuente ha contestato l’accertamento induttivo nonostante la regolarità formale della contabilità, l’uso della sentenza penale relativa al dominus del gruppo e la valutazione della propria consulenza tecnica; ha inoltre contestato il recupero dell’IVA sulle fatture emesse e il diniego della detrazione dell’IVA sugli acquisti.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero, perché, dopo la successione dell’Agenzia delle Entrate nel processo e l’accettazione del contraddittorio con il solo nuovo soggetto, il Ministero doveva considerarsi estromesso e privo di legittimazione passiva. Ha rigettato integralmente il ricorso contro l’Agenzia: l’accertamento induttivo era legittimo anche con contabilità formalmente regolare, alla luce degli elementi presuntivi e delle risultanze del PVC; la sentenza penale poteva essere valutata come elemento indiziario, senza efficacia vincolante; la consulenza di parte non aveva autonomo valore probatorio e non scalfiva gli accertamenti di merito. Ha inoltre confermato che l’IVA indicata in fatture per operazioni inesistenti è dovuta dall’emittente, mentre il destinatario non può detrarla, né compensarla con l’IVA sulle operazioni attive. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 30.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito. La decisione impugnata proveniva dalla CTR, che aveva confermato il rigetto del ricorso già pronunciato dalla CTP di Reggio Emilia.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

    In materia di accertamento dell'IVA, il ricorso al metodo induttivo è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 il quale autorizza l'accertamento anche in base al "altri documenti" o "scritture contabili" (diverse da quelle previste dalla legge) o ad "altri dati e notizie" raccolti nei modi prescritti dagli articoli precedenti, potendo le conseguenti omissioni o false o inesatte indicazioni essere indirettamente desunte da tali risultanze, ovvero anche all'esito dell'acquisizione di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti.

    La regolarità formale dei registri non impedisce l’accertamento induttivo dell’IVA: omissioni o inesattezze possono essere provate attraverso dati e documenti ulteriori e presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55

    Il giudice di appello ha, difatti, accertato - sulla scorta delle precise e specifiche risultanze del processo verbale di constatazione - che il meccanismo evidenziato dai verbalizzanti consisteva in acquisti di merce ed in prestazioni di servizi infragruppo, operati da società totalmente prive di strutture aziendali, non supportati da adeguata documentazione, effettuati in totale assenza di un effettivo spostamento di beni o del pagamento di corrispettivi, ed a prezzi non in linea con i valori di mercato.

    Nel caso concreto, le anomalie documentali e operative, unite all’assenza di strutture effettive e di scambi reali e ai prezzi incongrui, hanno consentito di ritenere legittimo l’accertamento induttivo previsto dall’art. 55.

  • Codice civile, art. 2697

    Ed il relativo onere probatorio, in forza degli ordinari criteri in tema di onere della prova ( art. 2697 c.c. ) cede a carico dell'interessato.

    Chi invoca la detrazione deve provare i presupposti del diritto, compresa l’effettività e l’inerenza dell’acquisto all’attività d’impresa; la sola fattura o il pagamento dell’imposta esposta non sono sufficienti.

  • Codice civile, art. 2729

    Le presunzioni semplici possono fondare l’accertamento quando presentano i requisiti di gravità, precisione e concordanza, secondo il principio richiamato dalla Corte in relazione all’accertamento IVA.

  • Codice di procedura civile, art. 116

    E tuttavia, la sentenza penale costituisce pur sempre un indizio od elemento di prova critica, in ordine ai fatti in essa eventualmente accertati sulla base delle prove raccolte nel relativo giudizio, del quale il giudice tributario ben può tenere conto, ai fini della formazione del suo convincimento, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

    La sentenza penale non vincola automaticamente il giudice tributario, ma può essere considerata come indizio o elemento di prova critica insieme agli altri elementi acquisiti.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4

    E' bensì vero, infatti, che nel processo tributario non opera automaticamente l'efficacia vincolante del giudicato penale ai sensi dell'art. 654 c.p.p. , vigendo invece le limitazioni probatorie sancite dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, e potendo in tale giudizio valere anche le presunzioni, come tali inidonee, invece, a supportare una pronuncia penale di condanna.

    Nel processo tributario il giudicato penale non produce automaticamente efficacia vincolante; il giudice tributario valuta autonomamente le prove e può utilizzare anche presunzioni.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1

    In presenza di operazioni inesistenti, non si realizza l'ordinario presupposto impositivo, nè la configurabilità stessa di un "pagamento a titolo di rivalsa", nè i presupposti del diritto alla detrazione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1.

    La detrazione presuppone un acquisto reale di beni o servizi nell’esercizio dell’impresa; l’IVA formalmente addebitata su un’operazione inesistente non è detraibile.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7

    Correlativamente - come detto - per le operazioni attive, le fatturazioni per operazioni accertate inesistenti oggettivamente, danno luogo ad addebito dell'imposta ad esse relativa, che è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7.

    Chi emette una fattura per operazioni oggettivamente inesistenti è debitore dell’intera IVA indicata, anche se manca il presupposto ordinario dell’imposta. Tale debito resta separato dal normale meccanismo di detrazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26, comma 3

    Per altro verso, incide, sia pure indirettamente, anche sul destinatario della fattura, confermandone, in combinato disposto con l'art. 19, comma 1 e art. 26, comma 3, la preclusione ad esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta, in assenza del relativo presupposto (acquisto o importazione di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa, arte o professione).

    In assenza di un acquisto effettivo, il destinatario non può detrarre l’IVA né ottenere una variazione dell’imposta sulla base della sola fattura.

Massime di principio

  • La contabilità formalmente regolare non esclude un accertamento induttivo IVA se elementi concreti e presunzioni gravi, precise e concordanti dimostrano che le operazioni registrate sono fittizie o la contabilità è inattendibile.
  • L’assenza di strutture operative, di documentazione adeguata, di trasferimenti effettivi di beni o servizi e di pagamenti reali, insieme a prezzi fuori mercato, può costituire un quadro presuntivo sufficiente a dimostrare operazioni oggettivamente inesistenti e la partecipazione della società al meccanismo.
  • Nel processo tributario una sentenza penale non vincola automaticamente il giudice, ma può essere utilizzata come elemento indiziario, da valutare insieme alle prove e agli elementi specifici riferibili al contribuente.
  • La consulenza tecnica di parte è un’allegazione difensiva e non prova autonomamente i fatti: il giudice può ritenerla insufficiente se contraddetta da altri elementi e non è tenuto ad attribuirle valore decisivo.
  • Per le fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l’emittente deve versare l’IVA indicata, mentre il destinatario non può detrarla; non è quindi consentito compensare tale imposta con l’IVA a monte nel calcolo ordinario del tributo.
  • Quando il soggetto originario è stato sostituito nel processo dall’ente successore e il contribuente ha accettato il contraddittorio con quest’ultimo, il ricorso contro il dante causa può essere inammissibile per carenza di legittimazione passiva.

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