Sentenza del 27/03/2015 n. 6217 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito il diniego, perché l’impugnazione non era stata proposta nelle forme processuali prescritte. La lite tributaria originaria era già stata definita con il rigetto del ricorso di B.M. mediante ordinanza n. 13381/2013, depositata il 29 maggio 2013. Non vi è stata statuizione sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.M. ha impugnato il diniego dell’Agenzia delle entrate alla domanda di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011, della lite pendente in Cassazione relativa alla cartella di pagamento per IRAP 2003. Il ricorso contro il diniego è stato proposto mediante consegna diretta o spedizione postale all’Ufficio che lo aveva emesso, anziché essere notificato secondo le forme del codice di procedura civile.
Norme richiamate
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111
l'impugnazione del provvedimento di diniego della definizione della lite che penda in fase di legittimità deve essere proposta dinanzi alla Corte di cassazione nelle forme e secondo le modalità del ricorso per cassazione dettate dal codice di procedura civile
Il diniego relativo a una lite già pendente in Cassazione va impugnato davanti alla Corte con un ricorso notificato secondo le regole del processo civile, non mediante consegna diretta o spedizione postale all’Ufficio.
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16
atteso il richiamo di queste da parte del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 2, e l'inesistenza, in tale D.Lgs., di qualsivoglia disposizione peculiare in ordine alle modalità di proposizione di detto ricorso.
La disciplina della definizione agevolata richiamata dal D.L. n. 98/2011 non introduce modalità speciali per impugnare in Cassazione il diniego; si applicano pertanto le forme ordinarie del ricorso per cassazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 2
atteso il richiamo di queste da parte del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 2, e l'inesistenza, in tale D.Lgs., di qualsivoglia disposizione peculiare in ordine alle modalità di proposizione di detto ricorso.
Il rinvio alle regole del ricorso per cassazione comporta che l’impugnazione del diniego, quando la lite è in fase di legittimità, rispetti le forme del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Il diniego di definizione agevolata di una controversia già pendente in Cassazione deve essere impugnato davanti alla Corte con le forme del ricorso per cassazione previste dal codice di procedura civile.
- La consegna diretta o la spedizione postale del ricorso all’Ufficio che ha emanato il diniego non sostituiscono la notificazione processuale richiesta; l’inosservanza comporta l’inammissibilità.
- L’inammissibilità per un vizio delle modalità di proposizione impedisce l’esame del merito della contestazione sul diniego.
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