Sentenza del 27/03/2015 n. 6227 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di rettifica IVA per il 1997, relativo al recupero di lire 14.610.000 per un costo ritenuto inesistente e alla fattura n. 163 del 4 settembre 1997, che l’Agenzia sosteneva essere fittizia e non consegnata alla destinataria. La CTP di Ascoli Piceno aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR delle Marche, con sentenza n. 109/06/08 depositata il 1° ottobre 2008, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con i primi due motivi, la nullità della sentenza regionale per insufficiente esposizione del processo e motivazione apparente, anche perché fondata sul rinvio a una non precisata sentenza coeva; in subordine ha contestato l’efficacia di giudicato di tale pronuncia, l’omessa motivazione su fatti decisivi e una possibile ultrapetizione. Le questioni subordinate sono state assorbite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi: la sentenza della CTR non esponeva in modo comprensibile le posizioni delle parti, gli elementi essenziali della controversia né le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il generico rinvio a una «coeva sentenza» della stessa CTR non permetteva di individuare la ratio decidendi e non poteva supplire alla motivazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti: la Cassazione non ha deciso nel merito la debenza dell’IVA né la fittizietà della fattura.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, e art. 61
La sentenza della CTR non contiene, se non apparentemente, «la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto», «le richieste delle parti» e «la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto»; elementi tutti richiesti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 3; nonchè dall'art. 36, stesso comma 2, n. 4 (sostanzialmente corrispondente all'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, citato dalla ricorrente), in combinato disposto con l'art. 61 del medesimo D.Lgs. (il quale richiama per il procedimento di appello, in quanto applicabili e non incompatibili, le norme dettate per il procedimento di primo grado).
La sentenza tributaria d’appello deve contenere gli elementi essenziali richiesti per la decisione di primo grado, nei limiti della loro applicabilità: esposizione delle richieste e motivazione intelligibile in fatto e in diritto. La loro omissione, se impedisce di comprendere la lite e la decisione, comporta la nullità.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Costituisce motivazione apparente, denunciabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto integrante una ipotesi di invalidità della sentenza (prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 3; art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), la motivazione della sentenza che, pur graficamente esistente, non permetta di individuare la ratio decidendi, cioè di percepire le premesse e l'iter logico seguito per pervenire al risultato decisorio.
La motivazione è apparente quando, pur essendo materialmente presente, non rende ricostruibili le premesse e il ragionamento che conducono alla decisione. In tal caso la sentenza è invalida e il vizio è denunciabile in cassazione.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Costituisce motivazione apparente, denunciabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto integrante una ipotesi di invalidità della sentenza (prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 3; art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), la motivazione della sentenza che, pur graficamente esistente, non permetta di individuare la ratio decidendi, cioè di percepire le premesse e l'iter logico seguito per pervenire al risultato decisorio.
La decisione richiama questa disposizione quale riferimento, insieme alle norme sulla sentenza, per il requisito di una motivazione che consenta di comprendere la ratio decidendi; il rinvio generico a un’altra pronuncia non soddisfa tale requisito quando non ne espone i contenuti rilevanti.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Costituisce motivazione apparente, denunciabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto integrante una ipotesi di invalidità della sentenza (prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 3; art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), la motivazione della sentenza che, pur graficamente esistente, non permetta di individuare la ratio decidendi, cioè di percepire le premesse e l'iter logico seguito per pervenire al risultato decisorio.
Il vizio di motivazione apparente, in quanto causa di invalidità della sentenza, può essere fatto valere con ricorso per cassazione ai sensi del n. 4.
Massime di principio
- La motivazione giudiziale deve consentire di ricostruire la ratio decidendi: non basta che vi siano parole o un richiamo formale a un’altra decisione se non sono comprensibili le premesse e il percorso logico seguito.
- Il rinvio a un’altra sentenza può sostenere la motivazione solo se è sufficientemente specifico e rende conoscibili i contenuti rilevanti per la controversia; un generico riferimento a una pronuncia coeva, senza indicarne adeguatamente il contenuto e la pertinenza, non è sufficiente.
- Una sentenza tributaria d’appello deve rendere identificabili le questioni controverse, le posizioni delle parti e le ragioni della decisione. Se tali carenze impediscono di comprendere il thema decidendum e il decisum, la sentenza è nulla e va cassata con rinvio.
- La cassazione per difetto di motivazione non decide automaticamente il merito della pretesa tributaria: le questioni di merito non esaminate restano da valutare nel giudizio di rinvio.
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