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Sentenza

Sentenza del 27/03/2015 n. 6196 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - Successione "ex lege" dell'Agenzia delle entrate al Ministero delle finanze - Proposizione dell'appello nei confronti della sola Agenzia - Estromissione del Ministero dalla lite - Conseguenze - Legittimazione passiva del Ministero nel giudizio di legittimità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di rettifica IVA relativi agli anni 1996, 1997 e 1998, emessi dopo un processo verbale di constatazione del 28 settembre 2000 per recuperare imposta su operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. La CTP di Reggio Emilia aveva respinto i ricorsi della società con tre distinte decisioni (nn. 103, 104 e 105/04/04). La CTR dell’Emilia Romagna, con sentenza n. 14/23/07 depositata il 20 febbraio 2007, aveva dichiarato inammissibile l’appello presentato con un unico atto contro le tre sentenze. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, che il gravame cumulativo era ammissibile perché le decisioni riguardavano le stesse parti e questioni identiche; con il secondo, che l’inammissibilità era stata dichiarata d’ufficio senza consentirle di controdedurre. Ha inoltre contestato l’insufficienza della motivazione della CTR.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze: poiché l’appello era stato proposto soltanto contro l’ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate e la contribuente aveva accettato il contraddittorio con il solo nuovo soggetto processuale, il Ministero doveva considerarsi implicitamente estromesso; l’unico legittimato a resistere era l’Agenzia. Nel merito, ha accolto il primo motivo: la CTR non poteva ritenere inammissibile l’appello cumulativo per il solo fatto che le sentenze e gli atti impositivi erano distinti, senza verificare se le pronunce riguardassero le stesse parti e dipendessero da questioni giuridiche identiche. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a un’altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione; non è stata decisa definitivamente la legittimità degli avvisi IVA.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1 e 53

    in materia tributaria è ammissibile il ricorso in appello cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima "ratio", in procedimenti formalmente distinti, ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d'imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di identiche questioni di diritto comuni a tutte le cause

    L’appello cumulativo contro più sentenze tributarie è ammissibile quando le pronunce riguardano le stesse parti e il medesimo rapporto d’imposta e dipendono interamente dalla soluzione di questioni giuridiche identiche, anche se si riferiscono ad annualità diverse. Il giudice deve verificare concretamente tali condizioni: la pluralità di sentenze o di atti impositivi, da sola, non comporta inammissibilità.

  • Codice di procedura civile, art. 121

    La disposizione è stata indicata dalla ricorrente a sostegno del primo motivo, ma la Corte non ne ha fornito una specifica interpretazione autonoma; la decisione sull’ammissibilità dell’appello cumulativo è fondata sul principio elaborato in materia tributaria.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5

    Le disposizioni sono richiamate quali parametri dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha accolto la censura relativa all’erronea applicazione delle regole sull’appello cumulativo e all’omessa verifica delle condizioni di ammissibilità.

  • Codice di procedura civile, artt. 112 e 156

    Sono stati invocati dalla ricorrente nel secondo motivo, relativo alla dichiarazione d’ufficio di inammissibilità e al contraddittorio, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché il motivo è rimasto assorbito.

  • Costituzione, artt. 24 e 111

    Sono stati richiamati dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul mancato contraddittorio prima della dichiarazione d’ufficio di inammissibilità; la Corte non ha deciso tale questione, avendo dichiarato assorbito il secondo motivo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 27, 28, 36, 53, 55 e 61

    Le disposizioni sono state richiamate dalla ricorrente, in particolare per contestare la dichiarazione d’ufficio d’inammissibilità senza possibilità di controdedurre. La Corte non ne ha esaminato l’applicazione, poiché il relativo motivo è stato assorbito.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    Indica il parametro di ammissibilità della censura per violazione o falsa applicazione di legge in cassazione; la Corte ha accolto il primo motivo sotto tale profilo.

Massime di principio

  • In una controversia tributaria, un solo appello può impugnare più sentenze, anche relative a diverse annualità, se le decisioni riguardano le stesse parti e dipendono interamente da questioni giuridiche identiche inerenti al medesimo rapporto d’imposta.
  • Prima di dichiarare inammissibile un appello cumulativo, il giudice deve verificare in concreto l’identità delle parti e delle questioni giuridiche. La diversità formale delle sentenze o degli atti impositivi non è, da sola, sufficiente a escluderne l’ammissibilità.
  • Se l’appello è rivolto soltanto all’ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate succeduta al Ministero e il contribuente accetta il contraddittorio con il solo nuovo soggetto, il Ministero si considera implicitamente estromesso e non è legittimato passivo nel successivo giudizio di cassazione.
  • La cassazione con rinvio per mancata verifica dei presupposti dell’appello cumulativo non decide il merito degli avvisi fiscali: spetta al giudice di rinvio esaminare la controversia secondo il principio indicato dalla Cassazione.

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