Sentenza del 27/03/2015 n. 6208 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'avviso di accertamento IVA notificato il 31 dicembre 2004 per l'anno d'imposta 1999. L'Ufficio contestava la non imponibilità delle cessioni di preforme e polimeri, sostenendo che le operazioni non fossero triangolari tra I.P. s.p.a., C. s.p.a. e gli imbottigliatori UE ed extra-UE, ma quadrangolari per l'interposizione di P. inc.; da ciò derivava, secondo l'Ufficio, l'imponibilità delle cessioni. La CTP aveva respinto il ricorso della società sul merito, accogliendolo soltanto quanto alla determinazione delle sanzioni. La CTR del Lazio aveva invece accolto l'appello, ritenendo non provato il coinvolgimento di P. e l'evasione IVA. L'Agenzia ha denunciato, da un lato, motivazione insufficiente e contraddittoria della CTR sull'effettivo ruolo di P. e sui contratti; dall'altro, omessa pronuncia sui rilievi relativi alle differenze dei prezzi di rivendita, ai conguagli dei prezzi d'acquisto e alla clausola "take or pay". C. ha proposto motivi incidentali, condizionati e non, su prova e motivazione dell'accertamento, mancata valutazione delle osservazioni presentate dopo il PVC e omessa pronuncia sui rilievi minori e sui relativi profili IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, dopo la rinuncia dell'Agenzia a seguito dell'eccezione di giudicato esterno; il secondo è stato dichiarato inammissibile sia per mancanza del quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., sia per difetto d'interesse a impugnare l'omessa pronuncia su un capo dell'appello della controparte. È stata respinta l'eccezione di giudicato interno: l'affermazione della CTR sull'assenza di prova dell'evasione non costituiva una ratio autonoma, ma l'esordio e la sintesi del percorso motivazionale. I ricorsi incidentali di C. sono rimasti assorbiti, così come l'istanza subordinata relativa al giudicato esterno. Non vi è stata quindi una decisione di merito della Cassazione sulla natura triangolare o quadrangolare delle operazioni: resta ferma la decisione favorevole a C. resa dalla CTR. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese: euro 2.935,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Per il ricorso soggetto alla disciplina applicabile al caso, la mancanza del quesito di diritto comporta l'inammissibilità del motivo.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La disposizione è indicata come base della censura di motivazione insufficiente e contraddittoria; quel motivo, tuttavia, non è stato esaminato nel merito perché l'Agenzia vi ha rinunciato ed è venuto meno il suo interesse.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per la censura processuale di nullità e omessa pronuncia; la Corte non ne ha valutato il merito, dichiarando inammissibile il motivo per le ragioni processuali esposte.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
È richiamato quale requisito della motivazione della sentenza tributaria; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale requisito della motivazione del provvedimento; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo che lo invocava, senza decidere la questione sostanziale.
Massime di principio
- In Cassazione, la rinuncia a un motivo o il sopravvenuto venir meno dell'interesse possono renderlo inammissibile e impedire l'esame delle questioni di merito che vi erano affidate.
- Un motivo soggetto all'art. 366-bis c.p.c. è inammissibile se manca il quesito di diritto richiesto; inoltre, occorre un interesse concreto a impugnare, che può mancare quando si censura l'omessa pronuncia su un capo dell'appello della controparte.
- Il ricorso incidentale della parte già vittoriosa nel merito è, di regola, condizionato all'accoglimento del ricorso principale: se quest'ultimo è inammissibile, l'incidentale può restare assorbito.
- Un'affermazione iniziale del giudice non costituisce una ratio decidendi autonoma quando il resto della motivazione ne sviluppa e dimostra il contenuto; per sostenere che sia passata in giudicato occorre quindi verificare che abbia effettiva autonomia decisoria.
- La decisione di inammissibilità in Cassazione non equivale a una nuova valutazione nel merito della controversia tributaria: in questo caso è rimasto fermo l'esito favorevole al contribuente pronunciato dalla CTR.
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