Cassazione Civile, Ordinanza n. 20668/2021 del 20/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per il mancato versamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, oltre a sanzioni e interessi, relativo a operazioni dell'anno 2012. L'atto era stato notificato alla società ricorrente come coobbligata in solido di un esercizio/ricevitoria che raccoglieva scommesse. I giudici di merito avevano ritenuto legittima la pretesa fiscale, affermando la sussistenza dei presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali del tributo. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto sette motivi: omessa pronuncia e violazione delle norme processuali per non avere la CTR esaminato le censure sulla insussistenza del presupposto soggettivo e oggettivo dell'imposta; erronea affermazione del presupposto territoriale; omesso esame delle questioni di compatibilità con l'art. 56 TFUE, con i principi di parità di trattamento e non discriminazione e con il legittimo affidamento; violazione dell'art. 53 Cost. e della capacità contributiva; violazione degli artt. 3 Cost. e dei principi di uguaglianza e ragionevolezza; violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 117 Cost. per l'effetto retroattivo della norma interpretativa. La ricorrente ha anche chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o alla Corte costituzionale, e la trattazione in pubblica udienza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'omessa pronuncia, ritenendo che la CTR avesse motivato in modo sufficiente e che, comunque, le questioni fossero infondate. Nel merito ha affermato che l'imposta unica colpisce la gestione e organizzazione delle scommesse, non la sola giocata, e che il soggetto che, tramite centri di trasmissione dati, raccoglie scommesse in Italia per conto proprio o di terzi realizza il presupposto d'imposta ed è soggetto passivo, con responsabilità solidale del soggetto per conto del quale l'attività è svolta. Ha richiamato la disciplina interpretativa introdotta dalla legge di stabilità 2011 e la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, che ha dichiarato l'illegittimità solo limitatamente alle annualità precedenti al 2011 per le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, ma ha confermato la portata generale della norma interpretativa. Ha inoltre ritenuto infondate le censure eurounitarie, osservando che la normativa non è discriminatoria e che la Corte di giustizia ha già escluso violazioni della libera prestazione di servizi. Ha respinto anche la doglianza sulla violazione del legittimo affidamento e quella sull'art. 6 CEDU, riconoscendo la legittimità dell'intervento interpretativo volto a risolvere un'incertezza normativa. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la sopravvenuta giurisprudenza costituzionale e unionale, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale è stato chiesto ma non ritenuto necessario, poiché i profili di diritto unionale erano già stati chiariti dalla Corte di giustizia.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro sul dovere di motivazione della sentenza.
invocato per la dedotta omessa pronuncia/motivazione; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione sintetica del giudice di merito.
richiamato in relazione alla motivazione per relationem e al richiamo di precedenti conformi.
richiamato tra le norme sulla motivazione della sentenza tributaria.
richiamato per la motivazione della sentenza tributaria e per le censure di omessa pronuncia.
richiamato per le doglianze di omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché il rigetto implicito è sufficiente se incompatibile con la tesi di parte.
norma sul ricorso per cassazione invocata nei motivi.
interpretato nel senso che soggetto passivo è chiunque gestisca, anche senza concessione, concorsi pronostici o scommesse, anche per conto di terzi e anche se ubicati all'estero.
art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010
norma interpretativa ritenuta valida e applicabile; chiarisce che il soggetto passivo è chi gestisce le scommesse con qualunque mezzo, anche telematico, e prevede la solidarietà del committente.
art. 1, comma 66, lett. a), L. 220/2010
stabilisce che l'imposta è dovuta anche se la raccolta avviene in assenza o inefficacia della concessione.
art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998
richiamato sul quadro normativo dell'imposta unica e del suo riordino.
individua il presupposto oggettivo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.
art. 16 d.m. economia e finanze 10 marzo 2006 n. 111
richiamato quale disposizione sul pagamento dovuto dal concessionario.
art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014
richiamato per il criterio forfetario di determinazione della base imponibile.
art. 56 TFUE
la Corte ha escluso che la disciplina italiana violi la libertà di prestazione dei servizi.
art. 53 Cost.
invocato per la capacità contributiva; la Corte ha ritenuto che il meccanismo di traslazione dell'imposta consente il rispetto del principio.
art. 3 Cost.
invocato per uguaglianza e ragionevolezza; la Corte ha richiamato la pronuncia della Corte costituzionale che ha già affrontato tali profili.
art. 6 CEDU
la retroattività della norma interpretativa è stata ritenuta compatibile, essendo sorretta da un motivo imperativo di interesse generale consistente nello scioglimento di un'incertezza interpretativa.
art. 117 Cost.
richiamato in relazione alla conformità dell'ordinamento interno alla CEDU.
art. 64, comma 3, d.P.R. 600/1973
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla capacità contributiva.
art. 4, commi 1 e 4-bis, L. 401/1989
citato solo per distinguere il profilo penale dell'esercizio abusivo di gioco/scommesse dalla soggettività passiva fiscale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel settore dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, il presupposto d'imposta non è la singola giocata in sé, ma l'attività di organizzazione e gestione del servizio di gioco; chi raccoglie e trasmette scommesse in Italia realizza il fatto imponibile.
- La disposizione interpretativa del 2010 deve essere letta nel senso che il soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse, anche senza concessione e anche per conto di terzi; in tal caso il terzo per conto del quale l'attività è svolta risponde solidalmente del tributo e delle sanzioni.
- La qualificazione come lecito o illecito dell'attività ai fini penali non incide automaticamente sulla debenza del tributo: la soggettività passiva fiscale va verificata secondo la disciplina tributaria, che può operare autonomamente rispetto alla sfera sanzionatoria penale.
- Non sussiste violazione della libertà di prestazione di servizi o del divieto di discriminazione quando il prelievo si applica indistintamente a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio nazionale, a prescindere dallo Stato di stabilimento.
- La retroattività di una norma interpretativa è compatibile con l'art. 6 CEDU e con i principi costituzionali quando sia giustificata dall'esigenza di chiarire un'incertezza interpretativa preesistente e non introduca una disciplina arbitraria o irragionevole.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito, pur non esaminando espressamente ogni singolo argomento, sia incompatibile con la tesi della parte e consenta di comprendere la ratio del rigetto.
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