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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35629/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione contro la sentenza della CTR che aveva riformato la decisione di primo grado e confermato un avviso di accertamento Irpef relativo al 2006 per omessa dichiarazione nel quadro RW di capitali detenuti all'estero. L'accertamento si fondava su una 'fiche' tratta dalla cosiddetta lista “Falciani” e su indagini della Guardia di Finanza che attribuivano al contribuente la disponibilità di conti presso HSBC in Svizzera, formalmente intestati a società estere (Valet Services S.A. e Haya Anstalt) per le quali il Lubin risultava mandatario (attorney). Il ricorrente deduceva: 1) omissione/violazione per mancata pronuncia della CTR circa la titolarità reale dei capitali (sostiene di essere mero mandatario); 2) inattendibilità e mancanza di valenza indiziaria della fiche perché anonima; 3) illegittimità dell'applicazione retroattiva della presunzione di cui all'art. 12, comma 2, D.L. n. 78/2009; 4) omesso esame di fatto decisivo relativo al ruolo di mandatario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Lubin. Ha ritenuto che: la CTR abbia adeguatamente motivato circa la titolarità e la disponibilità di fatto delle somme (anche in presenza di intestazioni societarie), dato che la fiche indicava il nome del contribuente e codici/iban collegati; la fiches proveniva regolarmente tramite cooperazione internazionale (Direttiva 77/799/CEE e convenzione Italia-Francia) ed è utilizzabile come elemento indiziario; la giurisprudenza di legittimità consente l'uso di dati acquisiti anche in modo irrituale salvo violazioni di diritti costituzionali o specifiche norme che ne vietino l'utilizzo; la presunzione di cui all'art. 12(2) non è stata invece decisiva nel giudizio della CTR e, comunque, la giurisprudenza esclude efficacia retroattiva di quella presunzione. Il ricorrente non ha fornito prova analitica e specifica per confutare la titolarità o l'effettiva disponibilità dei fondi. Condanna alle spese di cassazione e liquidazione in favore della controricorrente (Euro 8.000,00 oltre spese). Riconosciuto anche il doppio contributo.

Norme richiamate

  • D.L. n. 78/2009, art. 12, comma 2

    "In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ... si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni ... sono raddoppiate"

    La Corte rileva che la CTR non ha fondato la decisione esclusivamente su questa presunzione e ricorda la giurisprudenza che ne nega l'efficacia retroattiva; pertanto la questione non ha inciso sul rigetto del ricorso.

  • D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (art. 4 - obbligo di dichiarazione quadro RW)

    La norma stabilisce l'obbligo di segnalazione delle attività finanziarie estere; la Corte conferma che l'omessa compilazione del quadro RW giustifica l'accertamento quando emergono disponibilità estere riconducibili al contribuente.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 31-bis

    Riferita nella motivazione come base normativa per la cooperazione internazionale e per l'utilizzo dei dati bancari trasmessi da autorità straniere; la Corte ne riconosce l'attinenza all'utilizzabilità dei dati.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 2 e art. 41, comma 2

    Citati come disposizioni che ammettono l'utilizzo di elementi 'comunque' acquisiti nelle attività istruttorie fiscali, contribuendo al principio di non tipicità della prova in materia tributaria.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 55, comma 1

    Riferimento analogo a quelli del DPR 600/1973: norme che consentono utilizzabilità di elementi acquisiti anche con modalità non tipiche.

  • Direttiva 77/799/CEE

    Base giuridica della cooperazione amministrativa tra autorità fiscali degli Stati membri; giustifica la legittima acquisizione e trasmissione della fiche dalla Francia all'Italia.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia del 5.10.1989 (ratificata con L. n. 20/1992)

    Ulteriore titolo che legittima lo scambio di informazioni tra autorità fiscali e l'acquisizione della documentazione bancaria utilizzata nell'accertamento.

  • Art. 112 cod. proc. civ. / art. 111 Cost. (richiamati dal ricorrente)

    Richiamati nelle censure processuali relative al diritto di pronuncia del giudice e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto tali censure infondate perché la CTR ha adeguatamente motivato e affrontato le questioni rilevanti.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. n. 8605/2015; n.31779/2019; n.26965/2020; n.33223/2018)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che i dati della lista Falciani e, più in generale, elementi acquisiti in modo irrituale sono utilizzabili nell'accertamento tributario salvo specifiche violazioni di diritti fondamentali o divieti di legge; e che l'onere probatorio grava sul contribuente per confutare analiticamente le movimentazioni.

Massime di principio

  • I dati bancari acquisiti da autorità straniere nell'ambito della cooperazione amministrativa (es. lista Falciani) sono, in linea di principio, utilizzabili come elementi indiziari nell'accertamento tributario, anche se la loro acquisizione è stata 'irrituale', salvo violazione di diritti costituzionali o divieti di legge specifici.
  • Se una fiche contiene nome, codice cliente e riferimenti a conti/IBAN, la sua riferibilità al soggetto è considerata certa e ne discende piena utilizzabilità probatoria come indice della disponibilità di somme.
  • Quando un soggetto ha potere di firma individuale o altri poteri dispositivi su conti esteri (anche se formalmente intestati a società), la giurisprudenza ritiene che possa sussistere una disponibilità di fatto che obbliga alla dichiarazione in quadro RW.
  • L'onere della prova, una volta acquisite movimentazioni o disponibilità su conti esteri, si rovescia in pratica sul contribuente: occorre fornire prova analitica e specifica, per singola operazione, che le somme non sono imponibili o non rientrano nella sua disponibilità fiscale.
  • La presunzione prevista dall'art. 12(2) del D.L. n. 78/2009 non può essere applicata retroattivamente; occhio a valutare se la decisione si fonda effettivamente su quella presunzione.
  • L'illegittimità dell'acquisizione dei dati ad opera di terzi (es. dipendente infedele) non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle informazioni per l'accertamento tributario se i dati sono stati acquisiti legittimamente dall'autorità estera e trasmessi secondo canali ufficiali.
  • In situazioni analoghe è essenziale, per il contribuente: 1) produrre documentazione che dimostri la distinzione effettiva tra patrimonio personale e patrimonii di società estere (statuti, deleghe limitate, estratti conto che provino divieti di disposizione); 2) dimostrare analiticamente che le movimentazioni non costituiscono redditi imponibili; 3) documentare eventuale adesione a strumenti di emersione (es. scudo fiscale) con idonea prova.
  • In sede processuale, le eccezioni generiche o non specificamente circostanziate (es. 'omesso esame di questioni' senza indicazione precisa) sono dichiarate inammissibili; la strategia difensiva deve essere puntuale e provata.

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