Cassazione Civile, Sentenza n. 35437/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento in Italia degli effetti di una sentenza di adozione pronunciata dal Tribunale distrettuale della Contea di Bexar (Texas, USA) il 15/12/2017 in favore loro (adottanti) della minore B.C.; l'Ufficiale di Stato Civile aveva negato la trascrizione/riconoscimento ritenendo non rispettati i requisiti previsti dalla normativa italiana (richiamando la disciplina dell'adozione internazionale e il requisito del vincolo matrimoniale). I ricorrenti ricorrevano in Cassazione contro il decreto della Corte d'appello di Milano che aveva respinto il loro ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'adozione configurata nel caso di specie non fosse un'adozione internazionale soggetta al procedura prevista dalla L. n. 184/1983 (Titolo III artt.29-39-ter), poiché la minore è cittadina statunitense e vive stabilmente con i genitori adottivi negli USA (quindi non vi è stato sradicamento dello Stato d'origine). Ne consegue l'applicabilità, per il riconoscimento, delle norme di diritto internazionale privato (art.41 e artt.64-66 L. n.218/1995) e la possibilità di riconoscimento automatico ai sensi dell'art.65 L.218/1995 purché non emergano profili di manifesta contrarietà all'ordine pubblico. La Corte ha inoltre ritenuto infondata la rilevanza della conservazione della cittadinanza italiana da parte degli adottanti e che l'assenza del vincolo matrimoniale non costituisce di per sé motivo di contrarietà all'ordine pubblico tale da impedire il riconoscimento. Ha altresì rilevato che la prova della residenza all'estero (iscrizione AIRE) era stata fornita ed è stata determinante per il risultato. Pertanto il ricorso dei genitori è stato accolto; la causa è decisa nel merito e le spese compensate.
Norme richiamate
art. 41 L. 218/1995 (Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione)
I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori
La Corte ha richiamato l'art.41 per affermare che le sentenze straniere di adozione possono essere riconosciute secondo gli artt.64-66 L.218/1995; nel caso di specie, trattandosi di adozione non internazionale (minore e adottanti residenti nello Stato d'adozione), si applica la procedura di riconoscimento prevista dalla L.218/1995 (anche modalità di riconoscimento automatico ex art.65) e non la procedura speciale dell'adozione internazionale prevista dalla L.184/1983.
Gli artt.64-66 disciplinano il riconoscimento dei provvedimenti stranieri; la Corte ha richiamato la possibilità di riconoscimento automatico dell'atto di adozione da parte dell'Ufficiale di Stato civile (art.65) purché non sussista manifesta contrarietà all'ordine pubblico.
L. n. 184/1983 (Titolo III, artt. 29-39-ter) e Convenzione dell'Aja 29.5.1993
Tale disciplina regola l'adozione internazionale, caratterizzata dallo sradicamento del minore dallo Stato d'origine e da specifiche cautele. La Corte ha stabilito che la disciplina dell'adozione internazionale si applica solo se ricorre lo sradicamento previsto dalla Convenzione dell'Aja; nel caso concreto non essendosi verificato lo sradicamento la L.184/1983 non trova applicazione.
Articolo richiamato dalla Corte d'appello per invocare la procedura italiana di adozione; la Cassazione ha precisato che l'art.36 (procedura nazionale per adozioni di minori all'estero) si riferisce alle ipotesi di adozione internazionale e non è applicabile quando l'adozione estera non abbia comportato lo sradicamento del minore.
Stabilisce condizioni di accesso (es. requisito del vincolo matrimoniale triennale). La Corte ha rilevato che la mancata sussistenza del vincolo coniugale non costituisce automaticamente causa di manifesta contrarietà all'ordine pubblico internazionale e, quindi, non impedisce di per sé il riconoscimento della sentenza straniera.
Stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato, la cittadinanza italiana prevale sulle eventuali altre. La Corte ha precisato che tale norma serve a determinare la legge applicabile ma non a definire il carattere 'internazionale' dell'adozione; la doppia cittadinanza degli adottanti non impone automaticamente l'applicazione della disciplina dell'adozione internazionale.
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (artt. 3, 6, 8, 21) e art. 8 CEDU
Richiami convenzionali utilizzati per valorizzare il principio del 'best interest of the child' e della tutela dell'identità del minore; la Corte considera tali principi rilevanti nella verifica della compatibilità con l'ordine pubblico internazionale e nel favorire il riconoscimento degli effetti di provvedimenti esteri quando tutelano l'interesse superiore del minore.
Massime di principio
- Se l'adozione straniera non comporta lo 'sradicamento' del minore dallo Stato d'origine (es. minore cittadino e residente nello Stato in cui è stata pronunciata l'adozione, adottanti residenti stabilmente all'estero), l'atto è da considerarsi adozione estera e non 'adozione internazionale'; in tal caso si applicano le regole di riconoscimento dei provvedimenti stranieri della L. n.218/1995 (artt.64-66, art.41).
- La conservazione della cittadinanza italiana da parte degli adottanti (doppia cittadinanza) non determina automaticamente l'applicazione della procedura di adozione internazionale prevista dalla L.184/1983; occorre valutare il criterio sostanziale dello sradicamento e della residenza effettiva.
- L'assenza del vincolo matrimoniale tra gli adottanti non costituisce di per sé una causa di manifesta contrarietà all'ordine pubblico internazionale e quindi non è automaticamente ostativa al riconoscimento della sentenza straniera; la verifica deve fondarsi sullo 'best interest of the child' e su un'analisi concreta.
- Per il riconoscimento automatico previsto dall'art.65 L.218/1995 è comunque necessario accertare l'assenza di profili di contrarietà all'ordine pubblico; il giudice deve valutare la compatibilità degli effetti del provvedimento straniero con i principi inderogabili dell'ordinamento (in primis l'interesse del minore).
- La prova della residenza e dei fatti di fatto (es. iscrizione AIRE, certificati di residenza estera) è decisiva: se la residenza all'estero degli adottanti e della minore è documentalmente provata, esse sostengono l'applicabilità della disciplina della L.218/1995 e l'accoglimento della domanda di riconoscimento.
- In contenziosi simili, il ricorrente dovrà documentare con cura la situazione di residenza, la cittadinanza della minore e l'effettiva situazione familiare per ottenere il riconoscimento; l'autorità italiana deve poi esaminare il possibile contrasto con l'ordine pubblico alla luce del principio del miglior interesse del minore.
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