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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35618/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IRPEF anno 2007 per maggior reddito contestato in base ad indagini bancarie (versamenti per Euro 541.958 contestati, poi ridotti in autotutela a Euro 172.175). Contestazioni principali: 1) violazione del termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, legge n. 212/2000; 2) invalidita dell'avviso per mancanza dell'indicazione della categoria reddituale cui ascrivere i versamenti, con conseguente trattazione errata delle presunzioni; 3) indebita applicazione della presunzione legale relativa alle movimentazioni bancarie anche per redditi di partecipazione e conseguente inversione dell'onere della prova; 4) erronea attribuzione al contribuente di versamenti su conto intestato a lui ma utilizzato per l'associazione sportiva dilettantistica di cui era presidente, senza adeguata valutazione della documentazione probatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo ha ritenuto che il termine dilatorio di 60 giorni non si applica agli accertamenti derivanti da verifiche 'a tavolino' e non da accessi/ispezioni presso la sede del contribuente; inoltre è stato rilevato un ampio contraddittorio pre-decisorio tra ufficio e contribuente. Sul secondo e terzo motivo la Corte ha confermato che, ai sensi dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 richiamato dall'art. 38, i dati emergenti dai conti bancari costituiscono base per rettifiche e determinano una presunzione legale relativa (versamenti hanno valore presuntivo nei confronti di tutti i contribuenti, mentre la giurisprudenza limita il valore dei prelevamenti ai titolari di reddito di impresa), con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve fornire prova analitica e non generica. Sul quarto motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per difetto di specificità: il contribuente non ha specificato in che modo ogni singolo versamento fosse riferibile all'associazione e la CTR aveva correttamente valutato la documentazione prodotta. Sono state liquidate le spese di giudizio a carico del ricorrente per complessivi Euro 7.500,00 piu spese prenotate a debito, e riconosciuti i presupposti per il doppio contributo.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)

    Il termine dilatorio di 60 giorni opera solo quando siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente; non si applica agli accertamenti eseguiti a tavolino sulla base di documenti o dati acquisiti dall'Amministrazione

  • D.P.R. n. 600 del 1973

    I dati risultanti dai conti bancari possono essere posti a base delle rettifiche e costituiscono presunzione legale relativa; una volta accertati versamenti non dichiarati, l'onere di dimostrare che essi sono inclusi nel reddito o sono irrilevanti grava sul contribuente con prova analitica per ciascun versamento

  • D.P.R. n. 600 del 1973

    Articolo richiamato dall'art. 32 per la determinazione del reddito complessivo; la Corte lo utilizza per confermare che la presunzione relativa derivante dalle movimentazioni bancarie si estende alla generalità dei contribuenti, indipendentemente dalla categoria reddituale

  • D.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata nei motivi di impugnazione relativi a requisiti formali dell'avviso; nella decisione la mancata indicazione della categoria reddituale non è stata ritenuta decisiva quando la natura dei proventi risultava incontestata e l'accertamento si fondava su presunzioni previste dalla legge

  • Codice Civile

    art. 2697, art. 2718, art. 2729

    Richiamati in relazione all'onere della prova; la Corte conferma che, nell'ambito dell'accertamento bancario disciplinato da norme tributarie, la regola generale sull'onere della prova è modulata dalla presunzione legale fiscale che inverte, in pratica, l'onere probatorio a carico del contribuente

  • Codice di Procedura Civile

    Norme sulla prova e sui mezzi di prova; la Corte sottolinea il principio di specificità dei motivi in cassazione e richiama l'obbligo di fornire, già in sede di merito, prove analitiche e documentali per neutralizzare la presunzione fiscale

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma richiamata in relazione all'obbligo del versamento del contributo unificato e al doppio contributo processuale; la Corte accerta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del doppio contributo a carico del ricorrente

  • Corte Costituzionale

    Giurisprudenza costituzionale richiamata per precisare che le operazioni di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre le operazioni di versamento hanno efficacia presuntiva nei confronti di tutti i contribuenti

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12 legge 212/2000 si applica solo se l'accertamento deriva da accessi, ispezioni o verifiche nella sede del contribuente; gli accertamenti a tavolino non richiedono tale termine
  • I versamenti bancari costituiscono presunzione legale relativa ai sensi dell'art. 32 DPR 600/1973 e determinano, se non adeguatamente giustificati, una inversione dell'onere della prova a carico del contribuente
  • La presunzione derivante da versamenti bancari si estende alla generalita dei contribuenti indipendentemente dalla categoria reddituale, mentre la presunzione collegata ai prelevamenti e circoscritta, secondo giurisprudenza, ai soggetti titolari di reddito di impresa
  • L'assenza nell'avviso di accertamento dell'indicazione della categoria reddituale non comporta automaticamente la nullita dell'atto se la natura dei proventi e/o la possibilita di verifica della presunzione non risultano compromesse e la questione e sostanzialmente non contestata
  • Quando si sostiene che versamenti su conto intestato al contribuente sono invece riconducibili a terzi o a un'associazione, e quindi non produttivi di reddito personale, occorre fornire prova specifica e analitica per ciascuna operazione; in cassazione non e possibile ottenere dalla Corte una valutazione documentale di nuovo
  • I motivi di cassazione devono rispettare il principio di specificita: non basta indicare documenti prodotti in sede di merito, ma bisogna evidenziare concretamente dove il giudice di merito avrebbe errato nella valutazione delle prove

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