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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35593/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Condominio ha impugnato la sentenza d'appello per violazione dell'art. 91 c.p.c.: la Corte d'appello ha accolto il motivo di nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni condomini (litisconsorzio necessario) e ha rimesso la causa al primo giudice, ma ha nondimeno condannato l'appellante vittorioso al pagamento delle spese di grado. Il ricorso in Cassazione contestava l'erronea applicazione del principio che le spese seguono la soccombenza e la mancata adeguata motivazione circa chi abbia effettivamente cagionato la nullità e quindi debba sopportare le spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha cassato la sentenza di appello con riferimento al motivo accolto e ha rimesso la causa al primo giudice per la liquidazione delle spese, disponendo che il giudice di appello doveva, quando rinvia la causa per integrazione del contraddittorio, decidere sulle spese del grado di appello attribuendole alla parte che ha dato causa alla nullità; se ha elementi sufficienti può anche decidere sulle spese del primo grado. Pertanto la sentenza d'appello è cassata e la causa torna al primo giudice per la determinazione e liquidazione delle spese (incluse quelle del grado di appello e di legittimità).

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Utilizzato per contestare la violazione del principio per cui le spese seguono la soccombenza; la Corte ha ritenuto che la decisione d'appello non motivi correttamente l'attribuzione delle spese nonostante la dichiarata nullità e la sostanziale reciproca soccombenza

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato nei principi affermati: quando il giudice d'appello rinvia la causa al primo giudice per integrazione del contraddittorio (art. 354), deve provvedere sulle spese del giudizio di appello e può attribuirle alla parte che ha causato la nullità; può altresì, se ne ha elementi, decidere sulle spese del primo grado

  • Cass. sez. richiamate (Cass. 14522/2012, 6163/2006, 11865/2021)

    La giurisprudenza citata distingue i casi di litisconsorzio necessario: l'obbligo di integrare le parti ricorre generalmente quando la pluralità riguarda il lato passivo (più destinatari della domanda), non quando la pluralità è sul lato attivo; inoltre fornisce il principio secondo cui, in caso di rinvio per integrazione del contraddittorio, il giudice d'appello deve motivare l'attribuzione delle spese e può caricarle sulla parte che ha cagionato la nullità

Massime di principio

  • Il litisconsorzio necessario va valutato distinguendo se la pluralità di soggetti è sul lato passivo (richiede generalmente integrazione) o sul lato attivo (non sempre obbligatorio per la validità del processo).
  • La mancata citazione di litisconsorti necessari determina la nullità della decisione e la rimessione della causa al primo giudice per integrazione del contraddittorio.
  • Quando il giudice d'appello rinvia la causa per integrazione del contraddittorio, deve decidere sulle spese del grado d'appello e motivare l'attribuzione: le spese devono essere poste a carico della parte che ha dato causa alla nullità; se ha elementi sufficienti può anche decidere sulle spese del primo grado.
  • Le parti che rilevano il difetto di contraddittorio o l'omissione devono sollevare tempestivamente l'eccezione; tuttavia il giudice deve valutare se la responsabilità sia da imputare all'attore, ai convenuti o a negligenza del giudice e motivare l'attribuzione delle spese di conseguenza.
  • In cause con domande riconvenzionali (es. accertamento usucapione) è necessario verificare caso per caso se l'integrazione del contraddittorio è richiesta: non basta affermare genericamente la necessità di tutti i condomini se la riconvenzionale non è diretta nei confronti di più soggetti sul lato passivo.

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