Cassazione Civile, Sentenza n. 35593/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Condominio ha impugnato la sentenza d'appello per violazione dell'art. 91 c.p.c.: la Corte d'appello ha accolto il motivo di nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni condomini (litisconsorzio necessario) e ha rimesso la causa al primo giudice, ma ha nondimeno condannato l'appellante vittorioso al pagamento delle spese di grado. Il ricorso in Cassazione contestava l'erronea applicazione del principio che le spese seguono la soccombenza e la mancata adeguata motivazione circa chi abbia effettivamente cagionato la nullità e quindi debba sopportare le spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha cassato la sentenza di appello con riferimento al motivo accolto e ha rimesso la causa al primo giudice per la liquidazione delle spese, disponendo che il giudice di appello doveva, quando rinvia la causa per integrazione del contraddittorio, decidere sulle spese del grado di appello attribuendole alla parte che ha dato causa alla nullità; se ha elementi sufficienti può anche decidere sulle spese del primo grado. Pertanto la sentenza d'appello è cassata e la causa torna al primo giudice per la determinazione e liquidazione delle spese (incluse quelle del grado di appello e di legittimità).
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Utilizzato per contestare la violazione del principio per cui le spese seguono la soccombenza; la Corte ha ritenuto che la decisione d'appello non motivi correttamente l'attribuzione delle spese nonostante la dichiarata nullità e la sostanziale reciproca soccombenza
art. 354 c.p.c.
Richiamato nei principi affermati: quando il giudice d'appello rinvia la causa al primo giudice per integrazione del contraddittorio (art. 354), deve provvedere sulle spese del giudizio di appello e può attribuirle alla parte che ha causato la nullità; può altresì, se ne ha elementi, decidere sulle spese del primo grado
Cass. sez. richiamate (Cass. 14522/2012, 6163/2006, 11865/2021)
La giurisprudenza citata distingue i casi di litisconsorzio necessario: l'obbligo di integrare le parti ricorre generalmente quando la pluralità riguarda il lato passivo (più destinatari della domanda), non quando la pluralità è sul lato attivo; inoltre fornisce il principio secondo cui, in caso di rinvio per integrazione del contraddittorio, il giudice d'appello deve motivare l'attribuzione delle spese e può caricarle sulla parte che ha cagionato la nullità
Massime di principio
- Il litisconsorzio necessario va valutato distinguendo se la pluralità di soggetti è sul lato passivo (richiede generalmente integrazione) o sul lato attivo (non sempre obbligatorio per la validità del processo).
- La mancata citazione di litisconsorti necessari determina la nullità della decisione e la rimessione della causa al primo giudice per integrazione del contraddittorio.
- Quando il giudice d'appello rinvia la causa per integrazione del contraddittorio, deve decidere sulle spese del grado d'appello e motivare l'attribuzione: le spese devono essere poste a carico della parte che ha dato causa alla nullità; se ha elementi sufficienti può anche decidere sulle spese del primo grado.
- Le parti che rilevano il difetto di contraddittorio o l'omissione devono sollevare tempestivamente l'eccezione; tuttavia il giudice deve valutare se la responsabilità sia da imputare all'attore, ai convenuti o a negligenza del giudice e motivare l'attribuzione delle spese di conseguenza.
- In cause con domande riconvenzionali (es. accertamento usucapione) è necessario verificare caso per caso se l'integrazione del contraddittorio è richiesta: non basta affermare genericamente la necessità di tutti i condomini se la riconvenzionale non è diretta nei confronti di più soggetti sul lato passivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 20 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 35568/2023 del 20/12/2023
- Sentenza civile · 20 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 35608/2023 del 20/12/2023
- Sentenza civile · 20 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 35618/2023 del 20/12/2023
- Sentenza civile · 20 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 35629/2023 del 20/12/2023
- Sentenza civile · 19 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 35437/2023 del 19/12/2023
- Sentenza civile · 19 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 35442/2023 del 19/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →