Cassazione Civile, Sentenza n. 35608/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha confermato il rigetto dell'opposizione alla cartella di pagamento emessa per il recupero di indennità erogate indebitamente. I punti principali del ricorso: (1) le indennità per attività diverse dall'udienza sarebbero state introdotte da art. 3‑bis della L. n.186/2008 e spettano solo per il futuro; l'indennità di trasferta sarebbe invece dovuta per effetto dell'art. 41 TUSG e non sarebbe stata abrogata; (2) i decreti di liquidazione emessi dal Procuratore sarebbero atti giurisdizionali insuscettibili di revoca senza contraddittorio; (3) la ricorrente aveva provato di aver versato le imposte dovute sulle indennità, perciò il recupero non poteva essere calcolato al lordo; (4) la riscossione tramite ruolo/Equitalia non sarebbe ammessa per tali somme non erariali (art. 187 TUSG non applicabile); (5) censura della liquidazione delle spese di giudizio a suo carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: (i) principio di irretroattività: le indennità introdotte dall'art. 3‑bis L. n.186/2008 spettano solo per attività successive all'entrata in vigore, quindi il recupero delle somme erogate anteriormente è legittimo; (ii) l'indennità di trasferta è stata soppressa dall'art. 1, comma 213, L. n.266/2005 e l'art. 41 TUSG rinvia alla disciplina delle missioni statali, per cui se l'indennità è venuta meno per i dipendenti statali non spetta neppure ai magistrati onorari; (iii) i decreti di liquidazione delle indennità per i magistrati onorari sono atti amministrativi, revocabili e suscettibili di recupero mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 187 TUSG; (iv) la ricorrente ha introdotto tardivamente e in modo non autosufficiente la questione relativa al presunto versamento delle imposte, per cui non ha provato che il recupero dovesse avvenire al netto; (v) la riscossione con cartella per ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 187 TUSG è applicabile anche a questi casi; (vi) la liquidazione delle spese di grado d'appello è stata ritenuta congrua. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio di cassazione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 273/1989, art. 4, comma 2
Richiamato nel contesto delle indennità spettanti ai magistrati onorari; la Corte conferma che le modifiche legislative vanno applicate con rispetto del principio di irretroattività.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG), art. 41
"Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori dalla sede in cui si svolge, i magistrati professionali e onorari hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali"
La norma non attribuisce un diritto assoluto all'indennità ma rinvia alla disciplina delle missioni statali; pertanto, se la corresponsione è cessata per i dipendenti statali, non è dovuta anche ai magistrati onorari.
L. n. 186/2008, art. 3‑bis, comma 1, lett. b
Introdusse indennità per attività fuori udienza; la Corte ricorda che tale novazione opera solo per le attività successive all'entrata in vigore (principio di non retroattività).
L. n. 266/2005, art. 1, comma 213
Ha soppresso, con effetto dal 1° gennaio 2006, l'indennità di trasferta richiamata dalla ricorrente; la soppressione opera anche rispetto alle spettanze dei magistrati onorari per effetto del rinvio di cui all'art. 41 TUSG.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG), art. 171
Stabilisce che il decreto di pagamento è titolo esecutivo; la Corte precisa però che la liquidazione delle indennità verso i VPO ha natura amministrativa e non giurisdizionale.
Legge n. 241/1990, artt. 7, 21‑quinquies, 21‑octies, 21‑nonies
Rammentate dalla ricorrente in tema di trasparenza e contraddittorio procedimentale; la Corte ha ritenuto la questione non adeguatamente introdotta e/o priva di autosufficienza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG), art. 187, comma 1
"Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a ruolo, nei confronti del beneficiario, da parte dell'ufficio che dispone il pagamento"
La Corte interpreta l'art. 187 come norma che legittima il recupero tramite ruolo anche per indebiti derivanti da liquidazioni contra legem di indennità ai magistrati onorari, non limitandone l'ambito ai soli crediti erariali.
Codice civile, art. 2033
Richiamato nel quadro della qualificazione della pretesa come ripetizione di indebito oggettivo; sul punto si è formato giudicato interno.
Codice civile, art. 2697; Codice di procedura civile, art. 115
Richiamati in relazione all'onere della prova: la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia validamente provato il pagamento delle imposte dedotte.
Codice di procedura civile, art. 91
Citati in relazione alla domanda di liquidazione delle spese; la Corte ha ritenuto la valutazione della Corte d'appello congrua e nel potere discrezionale del giudice.
D.M. n. 55/2014, art. 4
Richiamato dalla ricorrente in tema di liquidazione dei compensi; la censura è stata ritenuta inammissibile.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
Richiamato in relazione all'applicabilità degli oneri di riscossione e alla determinazione di ulteriori importi a carico della ricorrente per la proposizione tardiva del ricorso.
Massime di principio
- Principio di irretroattività: nuove indennità introdotte da norme successive si applicano solo alle attività svolte dopo l'entrata in vigore della norma; somme erogate prima possono essere recuperate.
- Se una indennità per i dipendenti statali è stata soppressa, il rinvio dell'art. 41 TUSG fa sì che la stessa soppressione si riverberi sulle spettanze dei magistrati onorari.
- I decreti di liquidazione delle spettanze per i magistrati onorari hanno natura amministrativa e sono revocabili; il recupero dell'indebito può avvenire tramite iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 187 TUSG.
- La parte che invoca la deduzione di imposte pagate deve produrre prova tempestiva e specifica; l'allegazione tardiva o generica è inammissibile.
- La procedura di riscossione tramite ruolo/Equitalia può essere utilizzata anche per il recupero di indebiti derivanti da liquidazioni di indennità non conformi alla legge, non essendo l'art.187 limitato ai soli crediti erariali.
- Le censure procedurali o di trasparenza sull'atto amministrativo di revoca devono essere introdotte e adeguatamente argomentate nel giudizio; questioni vaghe o sollevate tardivamente sono inammissibili.
- Sulla liquidazione delle spese giudiziarie il giudice di merito ha ampia discrezionalità e la sua valutazione è sindacabile in cassazione solo per vizi motivazionali o di irragionevolezza.
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