Cassazione Civile, Sentenza n. 35568/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società ha impugnato l'opposizione alla cartella esattoriale per E 13.601,88, derivante da una sanzione amministrativa irrogata dal Garante (atto di contestazione n. 1901/2015) per violazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003. Questione principale: determinare il dies a quo del termine decadenziale per proporre opposizione alla cartella quando, in virtù dell'art. 18 del d.lgs. n. 101/2018, il verbale di contestazione, per mancato pagamento agevolato nei termini, si è convertito ex lege in ordinanza-ingiunzione senza ulteriore notificazione; in particolare se il termine per proporre opposizione decorre dalla notificazione della cartella o dall'ultimo momento utile per la produzione di "nuove memorie" previsto dall'art. 18 d.lgs. 101/2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, per i procedimenti sanzionatori non definiti alla data di applicazione del GDPR e disciplinati dall'art. 18 d.lgs. 101/2018, se il destinatario non paga la misura ridotta entro 90 giorni né produce nuove memorie difensive, l'atto originario di contestazione già notificato si converte in ordinanza-ingiunzione senza obbligo di ulteriore notificazione. Di conseguenza il dies a quo per proporre opposizione alla cartella va individuato nell'ultimo momento utile per produrre le memorie difensive (termine dei 90 giorni aumentato dei 60 giorni successivi per il pagamento o per la produzione di memorie), e non nella sola notificazione della cartella. Nel caso concreto il termine utile individuato dal Tribunale (16/02/2019) è stato rispettivamente superato dalla proposizione dell'opposizione (presentata il 15/01/2020), che quindi è stata dichiarata inammissibile per tardività. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101
Introduce una disciplina transitoria che consente il pagamento in misura ridotta entro 90 giorni dall'entrata in vigore; in mancanza di pagamento l'atto di contestazione notificato assume valore di ordinanza-ingiunzione senza obbligo di ulteriore notificazione; prevede un ulteriore termine di 60 giorni per il pagamento degli importi indicati o per la produzione di nuove memorie difensive.
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy)
L'art. 13 contiene gli obblighi di informativa; la violazione di tali obblighi è sanzionata con riferimento alle norme sanzionatorie citate (art. 161 e seguenti), che sono richiamate per la determinazione dell'illecito e della sanzione concretamente irrogata nel verbale di contestazione.
Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150
Stabilisce il termine decadenziale di trenta giorni per proporre opposizione alla cartella di pagamento (opposizione ex art. 152 d.lgs. 196/2003), ma la Corte interpreta il dies a quo in relazione alla conversione ex lege prevista dall'art. 18 del d.lgs. 101/2018.
Legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamata per la disciplina dell'ordinanza-ingiunzione: l'art. 18 della legge n.689/1981 è il modello normativo cui l'art. 18 del d.lgs.101/2018 rimanda in ordine agli effetti e alla figura dell'ordinanza-ingiunzione.
Decisione della Corte Costituzionale
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte (comma 5) dell'art. 18 d.lgs.101/2018 relativa all'interruzione ex lege della prescrizione, ma ha ritenuto legittimi i primi quattro commi che disciplinano il meccanismo agevolato di definizione delle sanzioni e la conversione del verbale in ordinanza-ingiunzione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata in materia di contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Se a carico del destinatario era stato notificato un verbale di contestazione prima del 19/09/2018 e il procedimento sanzionatorio non era definito, il destinatario poteva pagare la sanzione in misura ridotta (2/5 del minimo) entro 90 giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. 101/2018; il mancato pagamento determina la conversione ex lege del verbale in ordinanza-ingiunzione senza necessità di nuova notificazione.
- Il termine decadenziale di 30 giorni per proporre opposizione alla cartella di pagamento decorre non dalla sola notificazione della cartella, ma dall'ultimo momento utile per produrre le "nuove memorie" previsto dall'art. 18 d.lgs.101/2018 (ossia: termine dei 90 giorni + termine dei 60 giorni previsto per il pagamento o per la produzione di memorie), quando si verifica la conversione ex lege del verbale in ordinanza-ingiunzione.
- Se il destinatario ha effettivamente ricevuto la notifica del verbale di contestazione originario, non può richiamare l'istituto dell'opposizione cd. 'recuperatoria' previsto per i casi di omessa/nulla notificazione dell'atto presupposto: le difese dovevano essere esercitate nelle forme previste dal meccanismo transitorio (pagamento entro 90 giorni o produzione di memorie nei 60 giorni successivi).
- In caso di mancata notifica del verbale originario la tutela può seguire percorsi diversi (si veda l'orientamento delle Sezioni Unite citato), pertanto è fondamentale verificare sempre la regolarità delle notifiche iniziali prima di scegliere il rimedio processuale.
- Prassi consigliata: verificare la data di notifica del verbale originario e la sussistenza del procedimento alla data del 19/09/2018; calcolare con precisione i termini (90 giorni dall'entrata in vigore del d.lgs.101/2018 e gli ulteriori 60 giorni per pagamento/nuove memorie); tempestivamente pagare nella misura agevolata o produrre memorie difensive; se si riceve la cartella, controllare se il verbale si è convertito ex lege e, in caso affermativo, presentare l'opposizione entro 30 giorni dal dies individuato dalla conversione, non dalla semplice notifica della cartella.
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