Cassazione Civile, Ordinanza n. 31963/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un infermiere dipendente di una struttura sanitaria privata, contestandogli di avere, durante un periodo di malattia e nella fascia oraria in cui era soggetto a visita fiscale, svolto attività lavorativa presso la sede di un'associazione sportiva di cui risultava presidente. La Corte d'appello aveva accolto il reclamo del lavoratore, annullato il licenziamento e applicato la tutela reintegratoria con risarcimento pari a dodici mensilità, ritenendo non provata né la simulazione della malattia né l'idoneità dell'attività extra-lavorativa a ritardare la guarigione. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme del rito speciale introdotto dalla L. n. 92 del 2012 per tardività e irritualità della notificazione dell'opposizione e del reclamo; 2) omesso esame e travisamento dei fatti quanto alla compatibilità tra malattia e attività svolta; 3) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che spettasse al lavoratore provare la compatibilità della condotta con la malattia e che la Corte avrebbe dovuto valutare la condotta secondo correttezza e buona fede; 4) violazione dell'art. 421 c.p.c. per mancato esercizio dei poteri officiosi istruttori da parte della Corte territoriale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel rito Fornero il termine di notifica dell'opposizione è termine a difesa e la sua violazione è sanata dalla costituzione della controparte, così come è sanato il vizio di notifica alla parte personalmente anziché al difensore se il destinatario si costituisce. Ha rigettato anche i motivi secondo, terzo e quarto, ribadendo che, nel caso di svolgimento di altra attività durante la malattia, il datore deve provare la simulazione della malattia oppure la potenziale idoneità dell'attività a ritardare la guarigione; ha inoltre rilevato che le censure miravano in realtà a una diversa valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, e che i poteri officiosi del giudice del lavoro non impongono una nuova istruttoria in assenza di un'omissione decisiva. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società alle spese in favore dell'Erario per il patrocinio a spese dello Stato del lavoratore e con conseguente raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha confermato integralmente la decisione della Corte d'appello: il licenziamento disciplinare è rimasto annullato, è stata confermata la reintegrazione del lavoratore e il risarcimento pari a dodici mensilità. La Corte ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Erario, dato il patrocinio a spese dello Stato del controricorrente, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La decisione si fonda sulla sanatoria dei vizi di notifica per effetto della costituzione della parte opposta e sulla correttezza dell'accertamento di merito circa l'insussistenza della giusta causa, non essendo stata dimostrata né la simulazione della malattia né la concreta idoneità pregiudizievole dell'attività svolta durante l'assenza.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come parametro di deduzione delle violazioni di legge, ma le censure sono state reputate infondate perché rivolte in realtà contro accertamenti di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è escluso quando la censura mira soltanto a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 1, commi 51 e 52, L. n. 92 del 2012
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato... almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione
Il termine per la notificazione dell'opposizione nel rito Fornero è termine a difesa; la sua violazione è sanata dalla costituzione dell'opposto.
La notificazione dell'atto al difensore costituito è regola applicabile al rito Fornero; la notificazione alla parte personalmente è nulla ma sanabile per costituzione del destinatario.
La nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo quando il destinatario si costituisce, anche se per eccepire il vizio.
L'onere di provare i fatti costitutivi della giusta causa di licenziamento grava sul datore di lavoro.
La valutazione dell'idoneità degli indizi e il ricorso alle presunzioni spettano al giudice di merito e non possono essere sostituiti in cassazione con una diversa lettura probatoria.
Nel rito del lavoro il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi è censurabile solo se ha determinato l'omissione di una motivazione decisiva e la mancanza di prova idonea a sovvertire con certezza l'esito della lite.
È posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare tutti gli elementi che integrano la fattispecie giustificativa del licenziamento.
art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970
La Corte d'appello aveva applicato la tutela reintegratoria attenuata; la Cassazione non ne ha modificato l'applicazione perché il ricorso è stato rigettato.
Richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.
art. 131 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la liquidazione delle spese in favore dell'Erario in presenza di patrocinio a spese dello Stato.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la disciplina delle spese quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito speciale in materia di licenziamento introdotto dalla L. n. 92 del 2012, il termine per notificare l'opposizione è un termine a difesa: la sua violazione determina una nullità sanabile dalla costituzione della parte destinataria, salvo la possibilità di chiedere un rinvio per esercitare pienamente il diritto di difesa.
- La notificazione di un atto processuale alla parte personalmente anziché al difensore costituito integra una nullità, ma tale vizio resta sanato se il destinatario si costituisce in giudizio, anche al solo fine di eccepirlo.
- Quando il lavoratore, durante la malattia, svolge altra attività, il licenziamento è legittimo solo se il datore dimostra che la malattia è simulata oppure che l'attività extra-lavorativa, valutata ex ante, è idonea a ritardare la guarigione o il rientro in servizio.
- L'onere di provare gli elementi costitutivi della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento grava sul datore di lavoro; non basta chiedere al lavoratore di provare la compatibilità della propria condotta con lo stato di malattia.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione degli indizi; la denuncia di violazione dell'art. 2729 c.c. è inammissibile quando mira solo a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito.
- Nel rito del lavoro, il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi è censurabile in cassazione solo se ha impedito l'accertamento di un fatto decisivo tale da sovvertire con certezza la decisione impugnata.
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