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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07154/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una prestazione resa per un ente pubblico sanitario tramite contratti di collaborazione autonoma, poi ritenuti dal giudice di merito sostanzialmente riconducibili a un rapporto di lavoro subordinato dal 1° gennaio 2010 al 31 gennaio 2014. In un primo momento erano state riconosciute differenze retributive, contributi dovuti all’INPS e un risarcimento del danno quantificato in via presuntiva. Dopo cassazione con rinvio, la Corte d’appello ha riesaminato solo il profilo del risarcimento del danno, escludendolo perché il ricorso introduttivo non conteneva adeguate allegazioni e richieste di prova sul danno da precarizzazione o sul danno comunitario da abusiva reiterazione di contratti a termine. La ricorrente ha quindi denunciato violazione dell’art. 36 d.lgs. 165/2001 e della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto applicare una valutazione presuntiva del danno, senza pretendere una prova rigorosa, richiamando anche i criteri dell’art. 32, comma 5, l. 183/2010.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata né con i limiti del giudizio di rinvio ex art. 384 c.p.c. Il giudice del rinvio aveva correttamente verificato se, nell’atto introduttivo, fosse stato allegato e provato il danno da precarizzazione o il danno comunitario da reiterazione abusiva del termine; avendo riscontrato la mancanza di tali allegazioni specifiche, aveva legittimamente negato il risarcimento. È stata quindi confermata la condanna della ricorrente alle spese in favore dell’istituto resistente, mentre le spese verso l’INPS sono state compensate. È stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    nei rapporti di lavoro pubblico, l’agevolazione probatoria e il risarcimento del danno sono collegati alla necessità di conformare l’ordinamento interno alla disciplina unionale solo in presenza dei presupposti della reiterazione abusiva del termine o di fattispecie assimilabili.

  • clausola 5 dell’Accordo Quadro della Direttiva 1999/70/CE

    opera per sanzionare l’illegittima reiterazione di contratti a termine; fuori da tale ambito non giustifica l’esonero dalla regola generale sull’onere di allegazione e prova del danno.

  • art. 32, comma 5, legge n. 183/2010

    richiamato dalla ricorrente come criterio di quantificazione del danno, ma il giudice ha escluso la sua applicazione in assenza dei presupposti fattuali e delle necessarie allegazioni sul danno invocato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di legittimità dedotto dalla ricorrente per violazione di legge.

  • art. 384 c.p.c.

    il giudizio di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente e non consente di riesaminare questioni estranee a tale perimetro.

  • art. 2126 c.c.

    resta applicabile per riconoscere le conseguenze economiche della prestazione di fatto resa in presenza di un rapporto invalido, con condanna al pagamento delle differenze retributive e contributive.

  • artt. 1, 4-bis e 10 d.lgs. n. 368/2001

    richiamati nella precedente fase rescindente in relazione alla disciplina del contratto a termine e alla reiterazione abusiva.

  • art. 11 d.lgs. n. 288/2003

    richiamato nella precedente fase rescindente quale norma rilevante per l’ente pubblico sanitario.

  • art. 414 c.p.c.

    l’atto introduttivo del giudizio di lavoro deve contenere allegazioni sufficienti e specifiche domande, anche sul danno che si pretende risarcire.

  • art. 373 c.p.c.

    richiamato in relazione al sub-procedimento incidentale di sospensione e alle relative spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comporta, in caso di rigetto/inammissibilità, l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il giudizio di rinvio ha carattere chiuso: le censure contro la sentenza rescissoria devono riguardare esclusivamente la mancata o inesatta attuazione del principio di diritto fissato dalla Cassazione, senza riaprire questioni ormai cristallizzate.
  • In materia di lavoro pubblico, la sola prova dell’instaurazione di un rapporto di fatto e la sua invalidità non consentono automaticamente il riconoscimento del danno: il danno deve essere specificamente allegato e provato, salvo che il presupposto normativo unionale imponga una diversa regola in presenza di abusiva reiterazione del termine.
  • L’agevolazione probatoria elaborata per conformare il diritto interno alla disciplina UE sui contratti a termine opera solo quando il lavoratore alleghi e il giudice accerti i presupposti della reiterazione abusiva; in difetto, torna applicabile la regola generale dell’onere della prova.
  • L’art. 2126 c.c. consente di riconoscere le conseguenze retributive e contributive della prestazione di fatto, ma non comporta di per sé l’automatica spettanza di un risarcimento ulteriore per danno da precarizzazione o danno comunitario.
  • Nel ricorso introduttivo del giudizio di lavoro, la domanda risarcitoria deve essere costruita con allegazioni coerenti e specifiche rispetto al tipo di danno invocato; domande formulate solo in termini generici o riferite a danni futuri di diversa natura non consentono di fondare un risarcimento diverso da quello adeguatamente dedotto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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