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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07192/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (università)

La controversia

Due ex specializzandi in medicina avevano chiesto, in via principale, l'accertamento del diritto a essere inquadrati con contratto di formazione e lavoro nell'ambito degli enti che avevano utilizzato la loro attività durante la specializzazione, con conseguente corresponsione del trattamento economico, normativo e previdenziale, oltre rivalutazione e accessori; in via subordinata, avevano domandato il risarcimento dei danni per la mancata tempestiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di formazione medica specialistica. La Corte d'appello aveva respinto le domande ritenendo prescritte sia le pretese risarcitorie sia quelle economiche. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme processuali sulla riproposizione delle eccezioni e sull'onere di indicazione degli atti, sostenendo che l'eccezione di prescrizione fosse stata tardivamente sollevata dall'Avvocatura dello Stato; 2) violazione dell'art. 2935 c.c., assumendo che la prescrizione dovesse decorrere solo dal 2007, quando si sarebbe cessato l'inadempimento statale; 3) ancora violazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che il diritto al risarcimento fosse esigibile solo dopo successive pronunce della Cassazione e della CGUE; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l'eccessiva condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché fondato su circostanze documentali non specificamente indicate e localizzate nel fascicolo, in violazione dell'onere di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c.; i secondi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché la sentenza impugnata si era conformata all'orientamento consolidato sul dies a quo della prescrizione per le pretese degli specializzandi, fissato al 27 ottobre 1999 per chi avesse terminato il corso entro l'a.a. 1990/1991; il quarto motivo è stato parimenti inammissibile perché la regolazione delle spese è discrezionale e, comunque, la censura sulla liquidazione era generica. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore dell'Università, oltre a una somma ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato per contestare la riproposizione dell'eccezione di prescrizione

  • art. 436 c.p.c.

    richiamato per sostenere che l'eccezione avrebbe dovuto essere tempestivamente riproposta in appello

  • art. 2934 c.c.

    richiamato nei motivi sulla prescrizione del diritto

  • art. 2935 c.c.

    la Corte ha ribadito che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, secondo l'orientamento consolidato richiamato in sentenza

  • art. 11 L. n. 370/1999

    individuato come dies a quo per la decorrenza della prescrizione delle pretese degli specializzandi che avevano concluso il corso entro l'a.a. 1990/1991

  • D.lgs. n. 257/1991

    richiamato per le pretese retributive connesse all'indennità/borse di studio, ritenute prescritte dal 1 settembre 1991

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    usato per dichiarare inammissibili i motivi che si ponevano in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, poi ritenuto infondato/inammissibile

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, per contestare la mancata compensazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    indicato come base del procedimento accelerato di definizione dei ricorsi manifestamente inammissibili o infondati

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la composizione del collegio nel procedimento accelerato

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    interpretato nel senso che impone la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti posti a base di ciascun motivo, a pena di inammissibilità

  • art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta

  • art. 6, par. 1 CEDU

    richiamato a sostegno della compatibilità dell'onere di specifica indicazione degli atti con il giusto processo

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    applicato per la condanna per responsabilità aggravata in caso di definizione conforme alla proposta

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

  • d.m. n. 147/2022

    richiamato nella censura sulle spese, ma la doglianza è stata ritenuta generica

  • direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE, 93/16/CEE

    richiamate come base sostanziale della domanda risarcitoria per mancata attuazione tempestiva

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che presuppone l'esame di atti e documenti è inammissibile se il ricorrente non ne indica specificamente il contenuto rilevante e la precisa collocazione nel fascicolo processuale.
  • L'art. 366 n. 6 c.p.c. impone un onere di specifica localizzazione degli atti e dei documenti sui quali il motivo si fonda; non è sufficiente un rinvio generico o per relationem, perché la Corte di cassazione non è tenuta a ricercare gli atti.
  • Le censure sulla decorrenza della prescrizione sono inammissibili quando la decisione impugnata si conformi a un orientamento giurisprudenziale consolidato sul dies a quo del diritto azionato.
  • In tema di pretese degli specializzandi medici, per i corsi conclusi entro l'a.a. 1990/1991 la prescrizione delle domande risarcitorie decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della L. n. 370/1999.
  • Le censure sulla liquidazione delle spese sono inammissibili se non indicano in modo analitico lo scaglione tariffario applicabile e gli importi che si assumono erroneamente liquidati; la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
  • Nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, la definizione conforme alla proposta può fondare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., quale ipotesi normativa di abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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