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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07204/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente di ottenere l’accertamento dell’obbligo della datrice di lavoro di rideterminare il trattamento di fine rapporto includendo, nella base di calcolo, tutti gli importi percepiti a titolo di assegno integrativo aziendale nel periodo agosto 1990 - 31 marzo 2013. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, mentre la Corte d’appello di Napoli, riformando la decisione, aveva respinto la pretesa. In cassazione la lavoratrice ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 11, 43 e 47 del CCNL Fondazioni Lirico-Sinfoniche 2003, dell’art. 2 del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e dell’art. 1372 c.c., sostenendo che la contrattazione aziendale non potesse derogare alla disciplina nazionale del TFR già definita dal CCNL; (2) violazione dell’art. 2120, comma 2, c.c., perché la clausola aziendale che prevedeva che l’assegno "non è valido a nessun effetto retributivo" non sarebbe stata sufficiente a escludere la voce dalla base di computo del TFR, dato il carattere continuativo e corrispettivo dell’emolumento; (3) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in combinazione con l’art. 2120 c.c. e l’art. 12 preleggi, per non avere la Corte territoriale interpretato in modo corretto e coordinato il testo del CCNL e dell’accordo aziendale, applicando in modo apodittico la clausola di esclusione senza una vera esegesi complessiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i tre motivi, ritenendoli fondati in quanto la Corte d’appello non aveva svolto un’interpretazione complessiva e coordinata delle clausole contrattuali rilevanti e aveva dato per scontata, in modo non conforme ai criteri ermeneutici, l’esclusione dell’assegno integrativo dalla base di calcolo del TFR. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che l’art. 2120 c.c. adotta un criterio omnicomprensivo per il TFR, derogabile dalla contrattazione collettiva solo con volontà chiara e univoca, e che nel caso concreto la clausola aziendale non era stata correttamente letta alla luce del complessivo assetto contrattuale nazionale e aziendale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione della legge

    la Corte ha trattato i motivi come censure di violazione di legge riferite all’interpretazione e applicazione delle norme contrattuali e dell’art. 2120 c.c.

  • art. 11 CCNL Fondazioni Lirico-Sinfoniche 2003

    La retribuzione comprende le indennità previste dal contratto o da particolari accordi aziendali qualora siano corrisposte in forma continuativa e con carattere di corrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa.

    la norma contrattuale di settore definisce la nozione di retribuzione rilevante e impone un coordinamento con la clausola aziendale e con l’art. 43 sul TFR

  • art. 43 CCNL Fondazioni Lirico-Sinfoniche 2003

    Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione ... anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo purché siano di ammontare determinato.

    la Corte la valorizza come clausola che, coordinata con l’art. 2120 c.c., conferma la computabilità di voci continuative e determinate ai fini del TFR

  • art. 47 CCNL Fondazioni Lirico-Sinfoniche 2003

    la contrattazione aziendale non potrà avere ad oggetto materie ed istituti già definiti a livello nazionale

    la Corte non accoglie la lettura della sentenza impugnata come se introducesse una riserva esclusiva e inderogabile della fonte nazionale; il rapporto tra livelli contrattuali va risolto secondo la volontà delle parti e l’interpretazione complessiva del testo

  • art. 2 del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993

    La contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL

    richiamato per inquadrare il rapporto tra CCNL e contrattazione di secondo livello e per escludere una lettura puramente gerarchica delle fonti collettive

  • art. 1372 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la deroga ai patti originari richiederebbe un successivo accordo tra le stesse parti originarie; la Corte non accoglie questa impostazione come decisiva nel caso concreto

  • art. 2120, comma 2, c.c.

    tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese

    ha accolto un criterio omnicomprensivo per il TFR; la deroga collettiva è possibile, ma solo se la volontà di escludere determinate voci o di adottare una diversa nozione di retribuzione sia chiara e univoca

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    l’interpretazione della contrattazione collettiva richiede l’uso coordinato dei criteri ermeneutici e non può fermarsi al solo dato letterale se questo non sia inequivoco

  • art. 12 preleggi

    richiamato congiuntamente alle regole ermeneutiche per l’interpretazione della clausola contrattuale

Massime di principio

  • Ai fini del trattamento di fine rapporto, il criterio legale è quello dell’onnicomprensività della retribuzione: nella base di calcolo rientrano tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo quelle occasionale o riconducibili a rimborso spese.
  • La deroga collettiva al criterio legale del TFR è ammissibile, anche in senso meno favorevole al lavoratore, ma deve risultare da una volontà negoziale chiara e univoca; non è sufficiente un’esclusione solo implicita o ambigua.
  • Nell’interpretazione dei contratti collettivi occorre applicare in modo coordinato i criteri degli artt. 1362 e ss. c.c., attribuendo rilievo non solo al tenore letterale ma all’intero assetto negoziale e al significato complessivo delle clausole.
  • Nel rapporto tra contratto collettivo nazionale e contrattazione aziendale non opera automaticamente una gerarchia di tipo legislativo: conta la volontà delle parti sociali e il rispettivo ambito di competenza, da ricostruire in modo sistematico.
  • Una clausola aziendale che escluda un emolumento da ogni effetto retributivo non basta, da sola, a escluderne la computabilità nel TFR se il testo complessivo del contratto non manifesti in modo inequivoco la volontà derogatoria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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