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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07188/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La società gestore del servizio idrico ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. avverso una precedente ordinanza della Cassazione che aveva respinto il suo ricorso contro la sentenza d'appello favorevole al lavoratore. La precedente decisione aveva confermato il diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto con la società senza soluzione di continuità dal 1° gennaio 2014, con conservazione dei diritti acquisiti e con condanna della società al risarcimento del danno. Nel ricorso per revocazione la società ha dedotto un errore di fatto della Corte, sostenendo che quest'ultima avrebbe erroneamente presupposto l'inesistenza di attività lavorativa del dipendente presso la società alla data del 24 luglio 2013, mentre in realtà il lavoratore avrebbe svolto attività in posizione di comando già dal 2006 e comunque al 31 dicembre 2013 presso il gestore privato, in forza della convenzione di gestione e della normativa di settore. Secondo la ricorrente, tale errore avrebbe inciso sulla valutazione del concorso colposo del lavoratore ex art. 1227 c.c. e sulla rilevanza del suo rifiuto dell'offerta di assunzione del 24 luglio 2013. La Corte ha tuttavia ritenuto che il motivo non integrasse un vero errore di fatto revocatorio, ma mirasse a una diversa valutazione giuridica e fattuale già esaminata nei gradi di merito e non interna al giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che il dedotto errore non presentava i requisiti dell'errore di fatto revocatorio, in particolare perché non si trattava di una svista percettiva immediatamente rilevabile dal confronto tra ordinanza e atti, ma di una contestazione sulla valutazione giuridica dei fatti e sulla lettura parziale della precedente ordinanza. Ha inoltre osservato che il ricorso riproponeva, in sostanza, una censura già dichiarata inammissibile nella precedente ordinanza, configurando impropriamente un quarto grado di giudizio. La società è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di revocazione, con distrazione in favore del difensore antistatario, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Rimedio revocatorio esperibile avverso le pronunce della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione dei fatti di causa, non può riguardare valutazioni o interpretazioni giuridiche, deve essere evidente, decisivo e desumibile dal solo confronto tra decisione e atti interni al giudizio di cassazione.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma che avrebbe dovuto escludere o limitare il risarcimento per concorso del danneggiato nella produzione del danno.

  • art. 173 d.lgs. n. 152/2006

    Nel servizio idrico integrato prevede una fattispecie legale tipica di passaggio di attività da ente pubblico a gestore privato, con trasferimento ope legis del personale e irrilevanza del consenso del lavoratore.

  • art. 2112 c.c.

    La disciplina del trasferimento di ramo d'azienda è richiamata per garantire la continuità occupazionale e la conservazione dei diritti dei lavoratori trasferiti.

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    Costituisce il rinvio normativo che consente di applicare la disciplina del trasferimento del rapporto al passaggio del personale nel contesto considerato.

  • art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, può essere dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

  • art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115 del 2002

    Parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando la decisione derivi da una svista percettiva su un fatto incontestabilmente emergente dagli atti; non è sufficiente contestare l'apprezzamento giuridico o la lettura del materiale probatorio.
  • Il rimedio della revocazione non può essere utilizzato per riproporre, sotto veste di errore di fatto, questioni già decise o censure dichiarate inammissibili, perché ciò comporta un improprio quarto grado di giudizio.
  • Nei casi di trasferimento del personale nel servizio idrico integrato, il passaggio del rapporto può avvenire ope legis con continuità del rapporto e conservazione delle posizioni acquisite, mentre il consenso del lavoratore è irrilevante quando il trasferimento è imposto dalla disciplina di settore.
  • Ai fini dell'ammissibilità della revocazione davanti alla Cassazione, l'asserito errore deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità e incidere direttamente sulla pronuncia impugnata; non sono deducibili errori fondati su accertamenti di merito esterni al giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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