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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07142/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda un dirigente tecnico comunale che, nel corso del rapporto, era stato sospeso cautelarmente due volte in relazione al medesimo procedimento penale: una prima volta per l'applicazione della custodia cautelare in carcere, e una seconda volta dopo una condanna penale poi riformata in sede di rinvio, con esito finale di assoluzione per alcuni reati e prescrizione per altri. Il lavoratore aveva chiesto la ricostituzione della propria posizione economica per entrambi i periodi di sospensione, con conguaglio tra l'indennità alimentare percepita e la retribuzione che avrebbe maturato se fosse rimasto in servizio. La Corte d'appello aveva accolto la domanda solo per la seconda sospensione, ritenendo decisivo che, dopo l'assoluzione, il datore di lavoro non avesse avviato o ripreso il procedimento disciplinare. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 9, comma 8, CCNL area dirigenza Regioni e Autonomie locali 22.2.2010, deducendo che la disciplina applicabile fosse invece l'art. 12, comma 7, CCNL 22.2.2006, vigente al tempo dei fatti; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, CCNL 22.2.2006, sostenendo che il diritto al conguaglio sarebbe sorto solo in caso di assoluzione definitiva con le formule "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso", mentre nella specie vi era stata anche prescrizione per alcuni reati. La difesa del resistente ha sostenuto la correttezza della decisione d'appello e del diritto alla restitutio in integrum.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto irrilevante la questione della disciplina contrattuale temporalmente applicabile, poiché il testo dell'art. 12, comma 7, CCNL 2006 e quello dell'art. 9, comma 8, CCNL 2010 sono sostanzialmente sovrapponibili quanto al diritto al conguaglio. Nel merito, ha confermato l'interpretazione estensiva già affermata in giurisprudenza per una disciplina analoga: la sospensione cautelare del dipendente pubblico, quale misura interinale, perde il proprio titolo e comporta il diritto alla reintegrazione del trattamento economico quando, concluso il processo penale, il datore di lavoro non attivi o non prosegua il procedimento disciplinare e non adotti alcuna sanzione che legittimi, in tutto o in parte, la sospensione. In questa fattispecie, poiché per i fatti per cui era intervenuta una sentenza penale non preclusiva l'azione disciplinare il Comune non aveva emesso alcun provvedimento disciplinare, la sospensione è divenuta priva di titolo anche sul piano patrimoniale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 8, CCNL Area della Dirigenza delle Regioni e Autonomie Locali 22.2.2010

    "In caso di sentenza penale definitiva di assoluzione pronunciata con la formula 'il fatto non sussiste' o 'l'imputato non lo ha commesso'... verrà conguagliato..."

    La Corte ne evidenzia la sostanziale identità con la disciplina precedente e ne esclude una lettura restrittiva che limiti il conguaglio alle sole assoluzioni con formula piena, valorizzando la funzione della sospensione cautelare come misura interinale correlata all'esito disciplinare.

  • art. 12, comma 7, CCNL Area della Dirigenza delle Regioni e Autonomie Locali 22.2.2006

    "Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione pronunciata con la formula 'il fatto non sussiste' o 'l'imputato non lo ha commesso'... quanto corrisposto... a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato..."

    La disposizione va interpretata in senso estensivo: il diritto alla reintegrazione economica sussiste quando, terminato il processo penale, non segua una sanzione disciplinare che mantenga o giustifichi la sospensione; resta esclusa solo l'ipotesi in cui la prestazione lavorativa sia resa impossibile da custodia cautelare in carcere o misura analoga.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte conferma la sentenza impugnata con integrazione della motivazione.

  • art. 27, comma 7, CCNL comparto Ministeri 16.5.1995

    "in caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena"

    Richiamato come precedente interpretativo consolidato: il diritto alla reintegrazione economica spetta anche quando, concluso il processo penale, venga applicata una sanzione disciplinare non espulsiva o di durata inferiore alla sospensione cautelare.

  • art. 10, comma 2, secondo periodo, CCNL 22.2.2006

    Richiamato dalla clausola contrattuale per disciplinare l'ipotesi in cui il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni e il conguaglio debba tenere conto delle eventuali sanzioni applicate.

  • art. 129 c.p.p.

    È menzionato solo per indicare il proscioglimento prima del dibattimento nel testo del CCNL 2010, ma non incide sulla ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nella sospensione cautelare del dipendente pubblico in pendenza di procedimento penale, il diritto al conguaglio tra assegno alimentare e trattamento economico pieno non dipende solo dalla formula letterale dell'assoluzione, ma dalla permanenza o meno di un titolo legittimante la sospensione dopo la definizione del processo e dell'eventuale procedimento disciplinare.
  • Le clausole collettive che prevedono il conguaglio in caso di assoluzione con formula piena devono essere lette in modo funzionale alla natura interinale della sospensione cautelare: se il procedimento disciplinare non viene attivato o ripreso e non interviene alcuna sanzione, la sospensione perde efficacia anche sul piano patrimoniale.
  • La distinzione tra sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa non è decisiva ai fini del diritto alla restitutio in integrum, salvo il caso in cui la misura cautelare personale renda oggettivamente impossibile la prestazione lavorativa.
  • Quando il testo contrattuale successivo riproduce sostanzialmente quello anteriore, l'eventuale errore sulla disciplina ratione temporis può risultare privo di decisività se la corretta interpretazione conduce comunque allo stesso esito.
  • In tema di sospensione cautelare del pubblico dipendente, il mancato esercizio dell'azione disciplinare dopo l'esito del processo penale può determinare il venir meno del titolo della sospensione e fondare il diritto alla ricostituzione della posizione economica.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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