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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07210/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta ad ottenere la rideterminazione del trattamento di fine rapporto, con inclusione nella base di calcolo di tutti gli importi percepiti a titolo di assegno integrativo aziendale, e la condanna al pagamento delle differenze conseguenti. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto tre censure strettamente connesse: 1) violazione delle clausole del CCNL Fondazioni lirico-sinfoniche e del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, sostenendo che la contrattazione aziendale non potesse derogare alla disciplina nazionale già definita sul TFR; 2) violazione dell'art. 2120 c.c., perché la clausola aziendale che qualificava l'assegno come "non valido a nessun effetto retributivo" non sarebbe bastata a escluderne il computo nel TFR in assenza di una chiara e univoca volontà derogatoria; 3) violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell'art. 12 preleggi, per avere la Corte territoriale interpretato la clausola aziendale senza un esame complessivo e coordinato delle disposizioni collettive, assumendo erroneamente che mancasse un principio legale di onnicomprensività del TFR. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi. Ha affermato che il TFR è retribuzione differita e che l'art. 2120 c.c., nel testo vigente, accoglie un criterio omnicomprensivo: sono esclusi solo gli emolumenti occasionali o riferiti a situazioni straordinarie e imprevedibili. Ha inoltre precisato che la contrattazione collettiva, anche aziendale, può derogare al criterio legale e incidere sulla base di calcolo del TFR, ma la deroga deve risultare da una volontà chiara e univoca, espressa o desumibile senza incertezze dal testo contrattuale. Nel caso concreto, la Corte territoriale ha errato perché ha valorizzato in modo apodittico la clausola "non è valido a nessun effetto retributivo" senza svolgere una vera interpretazione sistematica dell'intero accordo aziendale e del suo coordinamento con le clausole del CCNL che definivano retribuzione, competenza della contrattazione integrativa e base di calcolo del TFR. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Napoli e ha rinviato la causa alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame attenendosi ai principi affermati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha ritenuto che la decisione di merito non avesse correttamente applicato l'art. 2120 c.c. e i criteri di interpretazione dei contratti collettivi, omettendo una lettura complessiva e coordinata delle fonti collettive rilevanti e della clausola aziendale sull'assegno integrativo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    è stata la norma processuale utilizzata per denunciare in cassazione l'errore di diritto nell'interpretazione e applicazione delle disposizioni collettive e dell'art. 2120 c.c.

  • art. 11 CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche del 2003

    Per retribuzione si intende: a) il minimo retributivo...; ... Le indennità previste dal presente contratto o da particolari accordi aziendali fanno parte della retribuzione qualora siano corrisposte al lavoratore in forma continuativa e con carattere di corrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa.

    la clausola è stata letta come rilevante per definire quali emolumenti rientrano nella retribuzione ai fini del TFR, in collegamento con il criterio di continuità e corrispettività

  • art. 43 CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche del 2003

    Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione specificata al 1° comma dell'art. 11 anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo purché siano di ammontare determinato.

    la disposizione è stata richiamata come base della disciplina collettiva del TFR e come conferma dell'inclusione degli elementi retributivi continuativi e determinati

  • art. 47 CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche del 2003

    la contrattazione aziendale non potrà avere ad oggetto materie ed istituti già definiti a livello nazionale

    la Corte ha però chiarito che il rapporto tra contratto nazionale e aziendale non si risolve in termini di gerarchia normativa, ma dipende dalla volontà delle parti sociali e dall'ambito di competenza pattizia; nel caso concreto, la clausola richiedeva un'interpretazione coordinata e non meramente letterale

  • art. 2 del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993

    La contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL

    è stata richiamata per delineare l'assetto della contrattazione di secondo livello e il rapporto con il CCNL, senza attribuirle un automatismo di gerarchia assimilabile alle fonti legislative

  • art. 1372 c.c.

    è stato evocato per sostenere che le parti originarie possono modificare o derogare i patti solo con un successivo accordo tra le medesime parti; la Corte non ha accolto una lettura che ne facesse discendere una preclusione assoluta alla contrattazione aziendale

  • art. 2120, comma 2, c.c.

    tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese

    la Corte ha ribadito che il TFR segue un criterio onnicomprensivo: sono escluse solo le erogazioni occasionali, straordinarie o i rimborsi spese; gli emolumenti riferiti al rapporto di lavoro e corrisposti con frequenza e corrispettività vanno computati salvo valida deroga collettiva chiara e univoca

  • artt. 1362 c.c. e 1363 c.c.

    sono stati indicati come criteri ermeneutici da applicare anche alla contrattazione collettiva; la Corte ha censurato la sentenza di merito per non aver interpretato la clausola aziendale nel quadro complessivo dell'accordo e del sistema contrattuale

  • art. 12 preleggi

    richiamato insieme ai criteri interpretativi codicistici per contestare un'interpretazione che travalicava il dato testuale e sistematico della clausola aziendale

  • legge n. 297/1982

    richiamata come riforma che ha novellato l'art. 2120 c.c. e ha sostituito il previgente istituto dell'indennità di anzianità con il TFR

Massime di principio

  • Ai fini del trattamento di fine rapporto, il sistema legale vigente adotta un criterio di onnicomprensività della retribuzione: nella base di calcolo rientrano tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, restando escluse solo le erogazioni occasionali, straordinarie o i rimborsi spese.
  • La contrattazione collettiva può derogare al criterio legale di computo del TFR, anche introducendo esclusioni o una diversa nozione di retribuzione, ma la volontà derogatoria deve risultare in modo chiaro, specifico e univoco dal testo contrattuale, senza poter essere desunta in modo meramente implicito o equivoco.
  • Nell'interpretazione dei contratti collettivi non è sufficiente il solo dato letterale quando il testo non renda evidente l'intenzione delle parti: occorre un'interpretazione sistematica e coordinata di tutte le clausole rilevanti e del contesto negoziale complessivo.
  • Il rapporto tra contratto collettivo nazionale e contratto collettivo aziendale non va ricostruito con schemi di gerarchia o specialità propri delle fonti legislative, ma in base all'effettiva volontà delle parti sociali e all'ambito di competenza attribuito alla contrattazione di secondo livello.
  • Una clausola aziendale che affermi che un assegno "non è valido a nessun effetto retributivo" non è di per sé sufficiente, se isolata e non coordinata con l'intero assetto contrattuale, a escludere automaticamente quel compenso dal TFR.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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