Cassazione Civile, Ordinanza n. 07197/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso per revocazione, l'ordinanza della Corte di cassazione n. 4793/2025 che aveva accolto il primo motivo del ricorso dell'INPS contro la decisione della Corte d'appello di Napoli, cassando con rinvio. Il motivo di revocazione deduceva errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 391-bis c.p.c., sostenendo che la Corte non avesse rilevato la tardività del ricorso per cassazione originariamente proposto dall'INPS, perché depositato oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza di secondo grado, previsto dall'art. 1, comma 62, L. n. 92/2012. L'INPS ha resistito eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della revocazione per mancato rispetto del termine trimestrale di riassunzione davanti al giudice di rinvio ex art. 392 c.p.c., con estinzione del giudizio ex art. 393 c.p.c.; ha inoltre sostenuto che l'errore denunciato non era deducibile in revocazione perché avrebbe richiesto valutazioni sugli atti di cancelleria e sulla conoscenza del testo integrale della sentenza, dunque non un errore percettivo immediato. In memoria ha anche prospettato carenza di interesse del ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la tardiva proposizione del ricorso per cassazione, pur desumibile dagli atti, non integri errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., perché non consiste in una falsa percezione immediata dell'esistenza o inesistenza di un fatto, ma nell'omessa valutazione di una circostanza processuale rilevante, censura non proponibile con revocazione. La Corte ha osservato che, nel caso concreto, per accertare la dedotta tardività sarebbe stato necessario esaminare gli atti di cancelleria e valutare la conoscenza del testo integrale della sentenza da parte dell'INPS, attività incompatibili con il paradigma dell'errore revocatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione immediata dell'esistenza o inesistenza di un fatto risultante dagli atti con assoluta immediatezza; non basta l'omesso rilievo della tardività di un ricorso, se ciò implica valutazioni o apprezzamenti processuali.
art. 391-bis c.p.c.
È il rimedio processuale invocato per la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, ma non è esperibile quando si denuncia un'omessa valutazione di fatti processuali e non un errore percettivo.
art. 1, comma 62, L. n. 92/2012
È il termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza di secondo grado richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività del ricorso per cassazione dell'INPS.
art. 392 c.p.c.
Prevede il termine trimestrale per la riassunzione davanti al giudice di rinvio; l'INPS lo ha evocato per contestare la ritualità della revocazione e prospettare l'estinzione del giudizio di rinvio.
art. 393 c.p.c.
È richiamato dall'INPS come conseguenza dell'eventuale mancata riassunzione tempestiva del giudizio di rinvio, con estinzione del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È la base del contributo unificato cui si ricollega l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale.
Massime di principio
- La tardiva proposizione di un ricorso per cassazione, quand'anche emergente dagli atti ma non rilevata dalla sentenza impugnata, non integra di per sé un errore di fatto revocatorio: il revocatorio richiede una falsa percezione immediata e incontrovertibile di un dato di fatto, non una omissione valutativa su circostanze processuali.
- Non è ammissibile la revocazione quando per verificare il dedotto errore occorre svolgere attività di interpretazione degli atti, ricostruzione del loro contenuto o valutazione di circostanze ulteriori, poiché tali operazioni esulano dall'errore percettivo ex art. 395, n. 4, c.p.c.
- Il mancato rilievo di una questione processuale può al più tradursi in violazione processuale o vizio motivazionale, ma non in errore revocatorio, salvo che il giudice abbia affermato l'esistenza di un fatto la cui inesistenza risulti immediatamente dagli atti.
- Ai fini dell'errore di fatto revocatorio è decisiva la distinzione tra errata supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto e semplice omesso esame di una circostanza: solo la prima è deducibile con revocazione della decisione di legittimità.
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