Cassazione Civile, Ordinanza n. 13536/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 1998, emesso dall'Amministrazione finanziaria sulla base degli studi di settore. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo che gli studi di settore costituissero solo una presunzione semplice, non sufficiente da sola a motivare l'accertamento, e che nell'atto non fossero stati indicati gli elementi specifici posti a base della rettifica dei ricavi. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 42 del d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 62-bis e 62-sexies del d.l. n. 331/1993 e dell'art. 7 della l. n. 212/2000, sostenendo che la CTR aveva erroneamente annullato l'avviso nonostante il contraddittorio procedimentale fosse stato instaurato e nonostante fossero state indicate le ragioni dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli desunti dagli studi di settore.
La decisione
La Corte ha ritenuto regolarmente instaurato il contraddittorio con la contribuente e ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza della CTR perché il giudice di merito non si era conformato ai principi in tema di accertamento standardizzato: una volta attivato il contraddittorio, l'ufficio può fondare l'accertamento sugli studi di settore, restando necessario verificare in concreto il presupposto della grave incongruenza tra dati dichiarati e standard applicabile. Poiché tale verifica non era stata compiuta, la decisione impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del vizio denunciato, per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
regola gli accertamenti induttivi; gli studi di settore operano come strumento alternativo rispetto a tale disciplina.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come norma violata in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331
norma di base degli studi di settore elaborati per l'accertamento standardizzato.
art. 62-sexies, comma 3, d.l. 30 agosto 1993, n. 331
"gli accertamenti ... possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore"
l'accertamento fondato sugli studi di settore è legittimo quando emergano gravi incongruenze tra dichiarato e standard; il requisito della grave incongruenza è presupposto necessario.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato come norma sulla motivazione e trasparenza dell'azione accertativa.
art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
consente di ritenere valida la notificazione presso il domicilio eletto in primo grado, in ragione dell'ultrattività di tale indicazione se la parte non si costituisce in appello.
richiamato per la notifica del ricorso per cassazione presso il difensore domiciliatario in primo grado.
Massime di principio
- L'accertamento tributario fondato sugli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici che richiede l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, a pena di nullità dell'accertamento.
- Se il contribuente partecipa al contraddittorio, l'avviso di accertamento non può essere motivato soltanto con lo scostamento rispetto agli standard, ma deve dar conto dell'applicabilità concreta dello standard prescelto e delle ragioni del mancato accoglimento delle deduzioni difensive del contribuente.
- Il contribuente ha l'onere di allegare e provare, con ogni mezzo, le circostanze idonee a dimostrare che la propria attività non è riconducibile allo standard applicato o che, nel periodo considerato, la realtà economica concreta giustificava lo scostamento.
- Il requisito della 'grave incongruenza' tra reddito dichiarato e reddito desumibile dallo studio di settore è presupposto necessario dell'accertamento e la sua sussistenza integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
- In caso di mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio regolarmente convocato, l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola applicazione degli studi di settore, fermo restando il successivo potere del contribuente di giustificare giudizialmente lo scostamento.
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