Cassazione Civile, Ordinanza n. 18482/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di somministrazione di lavoro stipulato il 7 settembre 2015. Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda della lavoratrice, aveva dichiarato la nullità del solo contratto di somministrazione per difetto di forma scritta, con conseguente accertamento dell’esistenza, da quella data, di un rapporto di lavoro subordinato in capo all’utilizzatrice e condanna al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno. La Corte d’appello aveva confermato l’impostazione di fondo, escludendo la decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010 perché trattavasi di nullità rilevabile senza oneri impugnatori preventivi, e aveva ritenuto corretta la mancata ammissione di prove testimoniali e l’omesso ordine di esibizione del contratto commerciale, oltre a dichiarare non acquisibile un documento prodotto tardivamente in appello ai sensi dell’art. 437 c.p.c. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge e vizi motivazionali per il mancato ingresso della documentazione che, secondo la società, avrebbe provato la stipulazione del contratto commerciale e quindi la validità del rapporto; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. e di varie norme in tema di decadenza e somministrazione, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe esaminato l’eccezione di mancata impugnazione dei contratti di lavoro somministrato e di somministrazione commerciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché formulato in modo promiscuo, cumulando censure eterogenee di violazione di legge e vizi motivazionali, con richiamo a un vizio motivazionale non più vigente, senza consentire la chiara identificazione delle singole doglianze; inoltre la censura tendeva a una rivalutazione del fatto e dei poteri istruttori del giudice di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché anch’esso formulato in modo promiscuo e comunque non pertinente al decisum: la Corte d’appello aveva infatti già affrontato il tema della decadenza, sicché non vi era omissione di pronuncia, mentre l’eventuale errore di diritto andava censurato con diversa tecnica argomentativa. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della società ricorrente alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
decadenza prevista dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010
non opera, secondo la Corte d’appello richiamata in sentenza, rispetto alla nullità del contratto di somministrazione prevista dall’art. 38 d.lgs. n. 81/2015, che può essere fatta valere senza previ oneri impugnatori
art. 38, comma 1, d.lgs. n. 81/2015
in mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore
la nullità per difetto di forma scritta del contratto di somministrazione determina l’imputazione del rapporto all’utilizzatore
il documento è di formazione precedente al giudizio di primo grado; la sua produzione non è stata necessitata dall'evolversi del processo
in appello non sono acquisibili documenti preesistenti che non rispondano ai presupposti di necessità derivanti dall’evoluzione del giudizio e che siano destinati a costituire direttamente la prova del fatto costitutivo allegato
violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla prova del contratto, ma la Corte non entra nel merito della ripartizione probatoria perché dichiara inammissibile il motivo
artt. 115, 201, 421, comma 2, c.p.c.
violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 201, 421, c. 2, 437, c. 2, c.p.c.
richiamati dalla ricorrente per contestare le decisioni istruttorie, ma la censura è reputata inammissibile per formulazione promiscua e richiesta di rivalutazione del merito
violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
la Corte esclude l’omessa pronuncia perché la Corte d’appello si era già espressa sul tema della decadenza
violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l. n. 604 del 1966
invocato nel secondo motivo, ma non è oggetto di un autonomo esame nel merito per l’inammissibilità della censura
art. 39, comma 1, d.lgs. n. 81/2015
violazione e falsa applicazione dell’art. 39, c. 1, d. lgs. n. 81 del 2015
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza scrutinio nel merito per difetto di specificità del motivo
art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che i motivi di ricorso devono essere specificamente ricondotti ai singoli vizi tipizzati; il riferimento a un modello di vizio motivazionale non più vigente e la commistione tra censure diverse determinano inammissibilità
proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
norma richiamata per il rito camerale, senza incidenza sul merito
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali
in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13
richiamato quale parametro del raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti
Massime di principio
- In cassazione il motivo è inammissibile quando cumula indistintamente violazioni di norme sostanziali e processuali con vizi motivazionali eterogenei, senza consentire la precisa identificazione della censura e del relativo vizio tipizzato.
- Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove, nell’ammissione dei mezzi istruttori o nella rilettura del materiale probatorio, salvo deduzione del vizio nei rigorosi limiti consentiti dal ricorso per cassazione.
- Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque deciso sul punto sostanziale dedotto; in tal caso la critica deve investire l’eventuale errore di diritto della statuizione, non la sua pretesa mancanza.
- La nullità del contratto di somministrazione per mancanza di forma scritta comporta l’imputazione del rapporto all’utilizzatore e, secondo l’impostazione richiamata nella decisione, può essere fatta valere senza previ oneri impugnatori.
- In appello la produzione di documenti preesistenti è ammessa solo nei limiti rigorosi previsti dall’art. 437 c.p.c.; non è consentito introdurre documenti destinati a costituire direttamente la prova del fatto costitutivo della pretesa o dell’eccezione senza che ricorrano specifiche esigenze connesse all’evoluzione del processo.
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