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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08040/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarandolo inammissibile nei fatti per le plurime ragioni evidenziate in motivazione. Ha inoltre condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di lite in favore del contribuente.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di un imprenditore individuale, determinando induttivamente reddito d'impresa, IRAP e IVA in ragione dell'omessa presentazione della dichiarazione. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente limitatamente al recupero dell'IVA sugli acquisti intracomunitari, ritenendo illegittima la ripresa perché fondata sulla pretesa assenza di autorizzazione e sull'illegittimità della revoca dell'autorizzazione VIES. La CTR aveva confermato il punto, richiamando il principio secondo cui la mancata iscrizione nel VIES non è di per sé indice di inesistenza dell'operazione. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva annullato una ripresa IVA che in realtà non era mai stata effettuata nell'avviso; aggiungeva che il volume d'affari era stato determinato sui ricavi di bilancio, con esclusione delle operazioni intracomunitarie registrate con inversione contabile, e che l'annullamento avrebbe creato un indebito salto d'imposta e persino un rischio di doppia detrazione. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile sia perché formulato in modo cumulativo rispetto a censure eterogenee, sia per difetto originario di precisione, non essendo stato riprodotto il contenuto dell'avviso di accertamento e risultando le affermazioni difensive apodittiche; ha inoltre rilevato la mancanza di interesse dell'Agenzia a proporre il ricorso, poiché anche secondo la sua stessa prospettazione l'annullamento della ripresa non avrebbe inciso sull'accertamento induttivo e non avrebbe prodotto alcun risultato pratico utile per l'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 36 D.Lgs. 31.12.1992, n. 546

    È richiamato come norma la cui violazione era dedotta per censurare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte ne rileva la violazione solo come prospettazione del ricorrente, ma respinge il motivo per inammissibilità.

  • art. 132 c.p.c.

    È evocato insieme all'art. 111 Cost. come parametro della dedotta motivazione apparente; la Corte non accoglie la censura perché il motivo è formulato in modo generico e non autosufficiente.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente denunciato dall'Agenzia.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per lamentare asserita corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ritiene il motivo inammissibile e privo di precisione.

  • art. 39 D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nell'avviso di accertamento come base per la determinazione induttiva del reddito in presenza di omessa dichiarazione.

  • art. 41 D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nell'avviso di accertamento come norma posta a fondamento dell'accertamento induttivo.

  • art. 41-bis D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nell'avviso di accertamento come ulteriore fondamento dell'azione accertativa.

  • art. 55 D.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato quale base della determinazione induttiva dell'IVA a debito in assenza di dichiarazione.

  • art. 47 D.L. n. 331 del 1993

    È richiamato in tema di operazioni intracomunitarie e inversione contabile; la Corte lo menziona nel riepilogo della tesi dell'Agenzia senza assumere una specifica interpretazione di merito.

Massime di principio

  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se cumula censure eterogenee senza consentire di distinguere chiaramente le singole doglianze e il loro autonomo fondamento.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e preciso: quando si contesta il contenuto dell'avviso di accertamento o di altro atto processuale, occorre riportarne le parti rilevanti in modo puntuale, non essendo sufficienti affermazioni apodittiche.
  • La deduzione di un vizio di ultrapetizione, motivazione apparente o travisamento dei fatti non può essere accolta se non è sorretta da una chiara esposizione degli atti e dei passaggi decisivi della decisione impugnata.
  • Manca interesse a ricorrere quando, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, l'accoglimento della censura non potrebbe produrre alcun risultato pratico utile nel processo o incidere sulla posizione sostanziale della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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