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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22570/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società immobiliare a ristretta base sociale per il mancato inserimento, nelle dichiarazioni dei redditi relative al 2013 e al 2014, delle quote di plusvalenza rateizzata ai sensi dell'art. 86, comma 4, TUIR, originata da una vendita immobiliare del 2011. Sulla base di tali recuperi a tassazione nei confronti della società, l'Agenzia ha poi emesso nei confronti della socia due ulteriori atti impositivi, imputandole pro quota presunti utili extracontabili distribuiti dalla società. La contribuente ha impugnato gli atti sostenendo che mancasse il presupposto per la presunzione di distribuzione di utili occulti, perché il maggior reddito societario derivava non da ricavi in nero o costi fittizi, ma dalla sola omessa variazione in aumento di quote di plusvalenza già dichiarata, iscritta in bilancio e transitata nelle scritture contabili. Con il ricorso per cassazione ha dedotto violazione dell'art. 2727 c.c., dell'art. 47 TUIR, dell'art. 86, comma 4, TUIR e delle norme sulla prova, sostenendo che non vi fosse alcun reddito occulto distribuibile ai soci e che la ripresa fiscale riguardasse solo il debito della società.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che, nelle società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili opera ogniqualvolta la società abbia realizzato un maggior reddito imponibile non dichiarato, anche se il recupero derivi dall'omessa indicazione in dichiarazione di quote di plusvalenza rateizzata e non dal rinvenimento di ricavi non contabilizzati o costi fittizi. Ha quindi escluso che, nel caso concreto, l'assenza di una formale distribuzione deliberata o il fatto che la plusvalenza fosse stata originariamente dichiarata nel 2011 impedissero l'applicazione della presunzione, poiché le quote omesse per gli anni 2013 e 2014 costituivano comunque elementi patrimoniali attivi idonei ad accrescere l'imponibile. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e alle ulteriori statuizioni accessorie previste in sentenza.

Norme richiamate

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare l'uso della presunzione; la Corte ribadisce però che, nelle società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è ammissibile e opera al ricorrere dei suoi presupposti.

  • art. 47 d.P.R. n. 917/1986

    La Corte richiama l'orientamento secondo cui la norma si applica agli utili dichiarati e deliberati in distribuzione, non ai casi di ripresa fiscale per utili extracontabili accertati in capo alla società.

  • art. 86, comma 4, d.P.R. n. 917/1986

    Norma sulla rateizzazione della plusvalenza patrimoniale; nel caso concreto la sua omessa esposizione nelle annualità successive ha costituito il presupposto del recupero a tassazione societario.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di prova; la Corte afferma che la prova contraria del socio deve essere positiva e deve riguardare la diversa destinazione degli utili extracontabili.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    La Corte afferma che l'entrata in vigore della norma non ha inciso sull'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, alla base della censura proposta dalla contribuente.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Richiamato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Prevista la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di un maggior reddito imponibile in capo alla società consente di presumere la distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci, salvo prova contraria.
  • La presunzione di distribuzione non richiede che il socio rivesta cariche gestorie o direttive: è sufficiente la partecipazione alla compagine sociale, salvo che il socio dimostri una concreta posizione di conflitto o di estraneità rispetto alla gestione.
  • Per vincere la presunzione, il socio deve fornire una prova positiva della diversa destinazione degli utili accertati, non limitarsi a negarne la percezione.
  • La presunzione può operare anche quando il maggior reddito societario derivi dall'omessa dichiarazione di elementi patrimoniali positivi, come quote di plusvalenza rateizzata, e non solo da ricavi non contabilizzati o costi fittizi.
  • L'art. 47 TUIR non esclude la tassazione in capo al socio nelle ipotesi di utili extracontabili presuntivamente distribuiti, poiché riguarda la distribuzione di utili dichiarati e oggetto di deliberazione assembleare.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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