Cassazione Civile, Ordinanza n. 22982/2025 del 09/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva avviato nel 2004 un'attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, cessandola nel 2006. Per l'anno d'imposta interessato gli era stato notificato un avviso di accertamento per il recupero di somme a titolo di IRPEF, IRAP e IVA. La CTP aveva respinto il ricorso ritenendo legittimo l'accertamento analitico-induttivo; la CTR aveva confermato la decisione. In Cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e insussistenza dei presupposti per l'accertamento analitico-induttivo; 2) violazione del medesimo art. 39 e dell'art. 2729 c.c., per l'uso di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e 111, comma 6, Cost.; 4) omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla non applicabilità delle sanzioni. Tuttavia, prima della decisione, il ricorrente depositava rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritta e conforme ai requisiti di legge.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal contribuente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese. Ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Norma invocata per contestare i presupposti dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa; la doglianza del ricorrente mirava a escluderne l'applicazione nel caso concreto.
Richiamato per sostenere che le presunzioni utilizzate dall'Ufficio non avessero i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare la dedotta motivazione apparente della sentenza di merito.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza della CTR.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato a sostegno del vizio di motivazione apparente della decisione impugnata.
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta conforme ai requisiti formali previsti da questa disposizione.
È stata applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito della rinuncia rituale al ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso che il contributo unificato aggiuntivo fosse dovuto, perché la norma si applica solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è interpretativa in via estensiva o analogica.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, se correttamente depositata e sottoscritta, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, poiché la norma si applica solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non può essere estesa analogicamente.
- Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, la Corte non decide sul merito dei motivi di impugnazione e non provvede sulle spese salvo diversa regolazione imposta dalla legge.
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