Cassazione Civile, Ordinanza n. 00683/2026 del 12/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio fiscale: uno nei confronti della società, con cui venivano disconosciuti la deducibilità ai fini delle imposte dirette e la detraibilità IVA di alcuni costi relativi al periodo d'imposta 2009, con conseguenti riprese a tassazione e sanzioni; un secondo nei confronti della socia accomandante, per la rideterminazione del reddito di partecipazione. In primo grado i ricorsi dei contribuenti venivano respinti; in appello la Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile l'appello della socia e accoglieva solo in parte quello della società, riconoscendo la deducibilità delle sole spese pubblicitarie. In Cassazione i ricorrenti principali proponevano cinque motivi: nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione o delega del firmatario; omesso esame del fatto decisivo relativo alla delega di firma; nullità dell'atto per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, dell'obbligo di motivazione e dei principi di collaborazione e buona fede; ulteriore omesso esame su tali vizi; vizio di motivazione della sentenza d'appello per avere ritenuto legittime le riprese fiscali. L'Agenzia proponeva ricorso incidentale deducendo motivazione solo apparente sulla deducibilità dei costi di sponsorizzazione. Tuttavia, la Corte rilevava il mancato adempimento all'ordine di integrazione del contraddittorio disposto nei confronti della litisconsorte necessaria e dichiarava quindi inammissibile il ricorso principale; qualificava inoltre il ricorso incidentale come tardivo e lo dichiarava inefficace.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale per mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria; dichiara inefficace il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate perché tardivo, proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.; pone le spese del giudizio di legittimità a carico dei ricorrenti principali e dà atto del raddoppio del contributo unificato nei loro confronti. La decisione non entra nel merito dei motivi di censura tributari, risolvendo il giudizio su presupposti processuali.
Norme richiamate
invocato dai ricorrenti come parametro per sostenere la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione valida, ma la Corte non esamina il merito della censura per la declaratoria di inammissibilità
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato quale vizio di legittimità dedotto nei motivi di ricorso
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato quale vizio di omesso esame di fatti decisivi dedotto nei motivi di ricorso
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
invocato insieme agli artt. 10 e 12 dello Statuto del contribuente per censurare il preteso difetto di motivazione e di contraddittorio dell'atto impositivo
art. 10, comma 1, L. n. 212/2000
richiamato per i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
richiamato dai ricorrenti in tema di garanzie partecipative del contribuente
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
invocato per sostenere il vizio di motivazione della sentenza impugnata
art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
richiamato nel ricorso incidentale per lamentare motivazione apparente della sentenza tributaria
coordinato con l'art. 331 c.p.c. per affermare che, se il contraddittorio è stato ordinato e poi non è stata data prova della sua integrazione, il ricorso è improcedibile solo quando l'ordine sia stato tempestivamente eseguito e poi non sia stato depositato l'atto nei termini
la mancata tempestiva esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio comporta l'inammissibilità dell'impugnazione
il ricorso incidentale è qualificato tardivo perché proposto oltre il termine lungo di impugnazione
individua il termine semestrale di impugnazione decorso dalla pubblicazione della sentenza
il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace se il principale è dichiarato inammissibile
richiamato per la trattazione camerale della causa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti principali in caso di inammissibilità dell'impugnazione
art. 12, comma 5, D.L. n. 16/2012
richiamato per l'esenzione delle amministrazioni pubbliche dal pagamento delle imposte e tasse del processo mediante prenotazione a debito
art. 158, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'esenzione dell'Agenzia delle Entrate dal pagamento delle imposte e tasse processuali
Massime di principio
- Quando la Corte ordina l'integrazione del contraddittorio, la mancata prova dell'adempimento dell'ordine comporta l'inammissibilità dell'impugnazione; l'improcedibilità opera invece solo se l'integrazione è stata tempestivamente eseguita ma il relativo atto non è stato depositato nei termini.
- Il ricorso incidentale proposto oltre il termine lungo di impugnazione è tardivo; se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo perde efficacia.
- Nel giudizio di legittimità, la definizione della causa su un presupposto processuale assorbe l'esame dei motivi di merito relativi alla validità dell'avviso di accertamento, alla motivazione dell'atto e alla deducibilità dei costi.
- La soccombenza processuale va riferita alla parte cui è imputabile l'inammissibilità dell'impugnazione; in tal caso, le spese del giudizio di legittimità e il raddoppio del contributo unificato gravano sui ricorrenti soccombenti.
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