Cassazione Civile, Ordinanza n. 27060/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
Un agente della riscossione aveva notificato a una persona fisica un'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, fondata su pregresse cartelle di pagamento e avvisi di addebito relativi a imposte erariali, contributi previdenziali e sanzioni per violazioni del codice della strada. La destinataria aveva impugnato intimazione e atti presupposti davanti al giudice tributario, ottenendo l'annullamento. In appello, l'agente della riscossione aveva contestato: (1) il difetto di giurisdizione del giudice tributario per le partite non tributarie, sostenendo che alcune cartelle riguardavano contributi previdenziali e una contravvenzione stradale; (2) l'erroneità della valutazione sulla prova della notifica di una cartella, sostenendo che bastasse la documentazione prodotta per la raccomandata informativa; (3) l'erroneità della decisione sulla notifica di un'altra cartella, deducendo che fosse sufficiente la spedizione della comunicazione nell'ambito della procedura di irreperibilità. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo: ha affermato il difetto di giurisdizione del giudice tributario per i crediti da contributi previdenziali e da sanzioni del codice della strada, appartenenti al giudice ordinario; ha inoltre precisato che, nella notifica eseguita ex art. 139 c.p.c. a mani del portiere, non occorre la prova della ricezione della raccomandata informativa, essendo sufficiente la prova della notificazione nei modi previsti dalla norma. Ha invece respinto il terzo motivo, confermando che, per la cartella notificata secondo la disciplina dell'irreperibilità relativa, non era sufficiente la mera spedizione della raccomandata informativa e che la notifica era invalida per difetto delle ricerche prescritte dalla procedura di irreperibilità assoluta. Ne è derivata la cassazione con rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai primi due motivi, restando ferma la conferma dell'annullamento dell'intimazione solo per la cartella relativa alla notifica invalida.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo, cassando la sentenza impugnata in relazione ai capi investiti dai primi due motivi e rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È rimasto fermo il punto secondo cui l'intimazione di pagamento era annullata solo con riferimento al credito della cartella n. 068-2014-0015770549-000, mentre per gli altri profili la sentenza è stata cassata.
Norme richiamate
art. 50, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma posta a base dell'intimazione di pagamento notificata dall'agente della riscossione.
artt. 2 e 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La giurisdizione tributaria è limitata alle controversie tributarie; per crediti non tributari come contributi previdenziali e sanzioni stradali non sussiste la giurisdizione del giudice tributario.
La notificazione a mani del portiere segue una disciplina diversa da quella dell'art. 140 c.p.c. e non richiede la prova della ricezione della raccomandata informativa.
Richiamato dalla ricorrente nei motivi relativi alla prova della notificazione.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per la notificazione in caso di irreperibilità relativa/assoluta occorre il rispetto della procedura e delle ricerche richieste; la mera spedizione della raccomandata non basta se non sono svolte le necessarie ricerche.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
I motivi sono stati proposti come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza del primo motivo è stata ritenuta infondata perché dal ricorso e dalla sentenza impugnata erano desumibili gli elementi necessari.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Le controversie relative a cartelle o avvisi di addebito concernenti contributi previdenziali e sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, ma in quella del giudice ordinario, sia nella fase di cognizione sia, in assenza di atti esecutivi, in relazione alla formazione del titolo.
- Quando l'atto è notificato a mani del portiere ai sensi dell'art. 139 c.p.c., non occorre la prova della ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario; è sufficiente che risulti la notificazione secondo il modello legale previsto per tale forma di consegna.
- La disciplina della notificazione per irreperibilità ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973 richiede il rispetto delle ricerche prescritte dalla norma; la sola dichiarazione del portiere o la mera spedizione della raccomandata non sono sufficienti se non viene dimostrato l'iter notificatorio previsto per l'irreperibilità assoluta.
- In tema di ricorso per cassazione, il requisito di autosufficienza non è violato quando, dal contenuto del ricorso e dagli atti richiamati o allegati, la Corte sia comunque in grado di individuare i fatti e le questioni necessarie al controllo di legittimità.
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