Cassazione Civile, Ordinanza n. 14355/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Gli originari attori avevano convenuto in giudizio il geometra sostenendo che, a causa di atti e omissioni da lui posti in essere nella gestione della pratica edilizia relativa a un immobile di loro proprietà, non erano stati eseguiti lavori di eliminazione delle barriere architettoniche necessari a rendere l'abitazione fruibile da una persona gravemente invalida. In primo grado il tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria, escludendo una responsabilità personale del professionista; la corte d'appello aveva poi confermato il rigetto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, violazione del giudicato esterno e delle norme sulla responsabilità e sulla prova: hanno sostenuto che la corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare una sentenza penale irrevocabile di assoluzione intervenuta nei confronti del loro dante causa e una sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l'ordine di demolizione dei lavori, trattandosi di decisioni passate in giudicato e ritenute decisive per affermare la legittimità delle opere e la responsabilità grave o la negligenza del professionista nella gestione dell'intera procedura amministrativo-edilizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto alla sentenza penale, ha ribadito che l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato non spiega efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, nel quale il giudice deve accertare autonomamente i fatti e il nesso causale tra condotta e pregiudizio. Quanto alla decisione del TAR, ha rilevato che i ricorrenti non avevano assolto agli oneri di specificità del ricorso, omettendo di riportare integralmente il contenuto della sentenza amministrativa e di indicarne adeguatamente la rilevanza nei gradi di merito; inoltre, dai passaggi trascritti emergeva comunque che l'annullamento dell'ordine di demolizione riguardava un atto dell'amministrazione comunale, non un atto del professionista, e che la domanda risarcitoria era stata dichiarata inammissibile per difetto di prova del nesso causale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato come parametro di legittimità per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione
richiamato in relazione alla dedotta violazione del giudicato
richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato esterno
invocata dai ricorrenti come disciplina sostanziale della vicenda edilizia e dell'eliminazione delle barriere architettoniche
L. 662/1996, art. 2, comma 60, n. 7
richiamata dai ricorrenti in relazione alla disciplina applicabile alla pratica edilizia
richiamati per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 28 Cost.
richiamato dai ricorrenti nel contesto della denunciata responsabilità del pubblico funzionario
richiamati dai ricorrenti nel quadro della responsabilità del pubblico dipendente
richiamato quale base della domanda risarcitoria da fatto illecito
richiamati dai ricorrenti in tema di valore probatorio documentale
richiamati dai ricorrenti in relazione all'attività amministrativa e ai profili di responsabilità
la Corte afferma che l'assoluzione penale perché il fatto non costituisce reato non fa stato nel giudizio civile di danno
richiamato per l'integrazione del contraddittorio disposta in appello
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non costituisce reato non produce efficacia vincolante nel successivo giudizio civile risarcitorio; il giudice civile conserva piena autonomia nell'accertamento dei fatti e nella qualificazione giuridica della condotta.
- Nel giudizio civile di danno, il risarcimento richiede la prova del nesso causale tra la condotta del convenuto e il pregiudizio lamentato; senza tale prova la domanda deve essere respinta.
- La deduzione del giudicato esterno impone al ricorrente oneri di specificità rigorosi: occorre indicare con precisione dove la questione sia stata trattata nei gradi di merito e trascrivere integralmente il contenuto della decisione invocata, non essendo sufficiente un mero riassunto o richiamo parziale.
- L'annullamento di un provvedimento amministrativo non comporta automaticamente la responsabilità risarcitoria del singolo professionista o funzionario coinvolto, se non è dimostrato che la sua specifica condotta sia causalmente collegata al danno allegato.
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