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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14355/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Gli originari attori avevano convenuto in giudizio il geometra sostenendo che, a causa di atti e omissioni da lui posti in essere nella gestione della pratica edilizia relativa a un immobile di loro proprietà, non erano stati eseguiti lavori di eliminazione delle barriere architettoniche necessari a rendere l'abitazione fruibile da una persona gravemente invalida. In primo grado il tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria, escludendo una responsabilità personale del professionista; la corte d'appello aveva poi confermato il rigetto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, violazione del giudicato esterno e delle norme sulla responsabilità e sulla prova: hanno sostenuto che la corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare una sentenza penale irrevocabile di assoluzione intervenuta nei confronti del loro dante causa e una sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l'ordine di demolizione dei lavori, trattandosi di decisioni passate in giudicato e ritenute decisive per affermare la legittimità delle opere e la responsabilità grave o la negligenza del professionista nella gestione dell'intera procedura amministrativo-edilizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto alla sentenza penale, ha ribadito che l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato non spiega efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, nel quale il giudice deve accertare autonomamente i fatti e il nesso causale tra condotta e pregiudizio. Quanto alla decisione del TAR, ha rilevato che i ricorrenti non avevano assolto agli oneri di specificità del ricorso, omettendo di riportare integralmente il contenuto della sentenza amministrativa e di indicarne adeguatamente la rilevanza nei gradi di merito; inoltre, dai passaggi trascritti emergeva comunque che l'annullamento dell'ordine di demolizione riguardava un atto dell'amministrazione comunale, non un atto del professionista, e che la domanda risarcitoria era stata dichiarata inammissibile per difetto di prova del nesso causale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato come parametro di legittimità per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta violazione del giudicato

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato esterno

  • L. 13/1989, artt. 2-3

    invocata dai ricorrenti come disciplina sostanziale della vicenda edilizia e dell'eliminazione delle barriere architettoniche

  • L. 662/1996, art. 2, comma 60, n. 7

    richiamata dai ricorrenti in relazione alla disciplina applicabile alla pratica edilizia

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 28 Cost.

    richiamato dai ricorrenti nel contesto della denunciata responsabilità del pubblico funzionario

  • artt. 22-23 d.P.R. 3/1957

    richiamati dai ricorrenti nel quadro della responsabilità del pubblico dipendente

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale base della domanda risarcitoria da fatto illecito

  • artt. 2712 e 2714 c.c.

    richiamati dai ricorrenti in tema di valore probatorio documentale

  • artt. 5-6 L. 241/1990

    richiamati dai ricorrenti in relazione all'attività amministrativa e ai profili di responsabilità

  • art. 652 c.p.p.

    la Corte afferma che l'assoluzione penale perché il fatto non costituisce reato non fa stato nel giudizio civile di danno

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato per l'integrazione del contraddittorio disposta in appello

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non costituisce reato non produce efficacia vincolante nel successivo giudizio civile risarcitorio; il giudice civile conserva piena autonomia nell'accertamento dei fatti e nella qualificazione giuridica della condotta.
  • Nel giudizio civile di danno, il risarcimento richiede la prova del nesso causale tra la condotta del convenuto e il pregiudizio lamentato; senza tale prova la domanda deve essere respinta.
  • La deduzione del giudicato esterno impone al ricorrente oneri di specificità rigorosi: occorre indicare con precisione dove la questione sia stata trattata nei gradi di merito e trascrivere integralmente il contenuto della decisione invocata, non essendo sufficiente un mero riassunto o richiamo parziale.
  • L'annullamento di un provvedimento amministrativo non comporta automaticamente la responsabilità risarcitoria del singolo professionista o funzionario coinvolto, se non è dimostrato che la sua specifica condotta sia causalmente collegata al danno allegato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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