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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35014/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva accolto l’appello dell’agente della riscossione, riformando la decisione di primo grado favorevole alla contribuente contro un’intimazione di pagamento e le sottese cartelle esattoriali. I motivi di ricorso erano quattro: (1) omessa pronuncia sulla eccezione di inesistenza/nullità della notifica dell’intimazione perché inviata via PEC da indirizzo non inserito nei pubblici registri e priva di firma digitale; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata verifica che le cartelle considerate ritualmente notificate coincidessero con quelle effettivamente poste a base dell’intimazione, mentre ulteriori cartelle non sarebbero state notificate; (3) violazione dell’art. 4 del d.l. n. 119/2018 per non avere la CTR stralciato le cartelle di importo inferiore a 1.000 euro affidate all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2010, che risultavano annullate ex lege; (4) violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR ritenuto ammissibile l’appello dell’agente della riscossione proposto con difensore del libero foro.

La decisione

La Corte ha respinto il quarto motivo, ritenendo valida la costituzione dell’agente della riscossione con avvocato del libero foro nei casi consentiti dalla disciplina richiamata e dai principi delle Sezioni Unite. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e per mancata autosufficienza del ricorso, osservando che la censura richiedeva accertamenti di fatto e che non erano stati riprodotti né localizzati gli atti e i documenti su cui si fondava. Ha respinto il primo motivo, perché la notifica via PEC dell’intimazione non era viziata dalla mancata firma digitale della copia informatica né dall’uso di un indirizzo mittente non inserito nei pubblici registri, secondo la giurisprudenza richiamata. Ha invece accolto il terzo motivo: le cartelle di importo fino a 1.000 euro affidate dal 1/1/2000 al 31/12/2010 erano state annullate ex lege ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 119/2018, con conseguente cessazione della materia del contendere nei limiti indicati. Le spese sono state compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato per denunciare la violazione di legge nei motivi relativi alla rappresentanza in giudizio dell’agente della riscossione e alla disciplina dello stralcio delle cartelle

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per l’omessa pronuncia sulla eccezione relativa alla notifica dell’intimazione

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 11 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    non impedisce, nel caso concreto, la costituzione in giudizio dell’agente della riscossione a mezzo di avvocato del libero foro secondo i principi delle Sezioni Unite

  • art. 4 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136

    ha determinato l’annullamento ex lege delle cartelle di importo fino a 1.000 euro affidate tra il 1/1/2000 e il 31/12/2010, con cessazione della materia del contendere

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per affermare il venir meno dell’interesse ad agire a seguito dell’annullamento ex lege delle partite

  • art. 111, comma 2, Cost.

    evocato a sostegno dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo

  • art. 384 c.p.c.

    utilizzato per giustificare la decisione nel merito della questione non esaminata dal giudice di appello quando la censura risulti infondata

  • d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 1, comma 1, lett. c), f), i-ter

    richiamato per affermare che la notifica via PEC può avvenire sia con documento informatico nativo digitale sia con copia informatica di atto cartaceo

  • art. 20 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    richiamato per la validità della notifica via PEC mediante copia informatica del documento cartaceo

  • art. 3-bis, comma 1, L. 21 gennaio 1994, n. 53

    considerato come principio generale riferito alle notifiche eseguite dagli avvocati, non ostativo alla validità della notifica nel caso esaminato

  • art. 6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    richiamato per l’utilizzabilità degli indici pubblici anche nelle notifiche verso la pubblica amministrazione

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza, con riproduzione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come ulteriore supporto all’onere di produzione e identificazione degli atti e documenti su cui si fonda il ricorso

  • R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4

    menzionato nel quadro della disciplina della rappresentanza in giudizio dell’Agenzia delle entrate riscossione

  • D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17

    richiamati nel contesto dei criteri per l’affidamento del patrocinio a difensori del libero foro da parte dell’agente della riscossione

  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 5, conv. in L. 1 dicembre 2016, n. 225

    richiamato per gli atti di carattere generale che disciplinano il ricorso agli avvocati del libero foro

Massime di principio

  • La costituzione in giudizio dell’agente della riscossione mediante avvocato del libero foro è valida quando rientra nei casi consentiti dalla disciplina speciale e dai criteri generali applicabili, non essendo necessaria una formalità ulteriore se il patrocinio è legittimamente conferito.
  • In tema di notifica a mezzo PEC di atti della riscossione, la mancanza di firma digitale sulla copia informatica di un atto originariamente cartaceo non determina di per sé nullità, poiché la notifica può avvenire anche mediante copia per immagini in formato PDF.
  • La notifica via PEC non è nulla per il solo fatto che l’indirizzo del mittente non sia inserito nei pubblici elenchi, se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non vi è incertezza sulla provenienza e sull’oggetto.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non vengono riprodotti nel ricorso gli atti e i documenti rilevanti e non ne viene indicata con precisione la collocazione nei fascicoli di merito.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione richiede che il ricorrente indichi in modo specifico e verificabile gli atti e i documenti su cui fonda le censure; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
  • Le cartelle di pagamento di importo fino a 1.000 euro affidate all’agente della riscossione nel periodo individuato dal legislatore sono annullate ex lege e, nei giudizi pendenti, ciò comporta la cessazione della materia del contendere nei limiti oggettivi di applicazione della norma.
  • Quando il giudice di merito omette di pronunciare su un motivo di appello, la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio se la questione è solo di diritto, non richiede ulteriori accertamenti di fatto ed è infondata, così evitando un inutile ritorno della causa al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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