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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22332/2025 del 02/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente territoriale / società)

La controversia

Un comune ha impugnato davanti al TAR, poi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e infine in Cassazione a Sezioni Unite, l'autorizzazione unica regionale e la connessa concessione di derivazione d'acqua rilasciate per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico sulle gore alimentate dal fiume Elsa. La controversia riguardava, in sostanza, il corretto bilanciamento tra autorizzazione energetica e tutela dei beni culturali/monumentali. Il comune ricorrente ha articolato sette motivi: 1) violazione degli obblighi istruttori e motivazionali e del principio di leale collaborazione, per non avere la Regione attivato l'autotutela né risposto alle istanze di annullamento; 2) violazione della disciplina sui beni culturali, sostenendo che un verbale di sopralluogo non potesse valere come superamento del parere negativo della Soprintendenza; 3) nullità per omessa pronuncia sul motivo relativo all'incompetenza della Regione, che avrebbe esercitato un potere riservato alla Soprintendenza; 4) analogo vizio di violazione di legge e incompetenza regionale nella valutazione dell'interferenza con beni culturali; 5) ulteriore censura sulla ritenuta insussistenza di pregiudizio per le gore e sul superamento del parere negativo della Soprintendenza; 6) nuova denuncia di omessa pronuncia sul motivo che contestava l'irrilevanza storico-architettonica delle gore; 7) censura di violazione di legge sulla medesima questione sostanziale della qualificazione culturale delle gore e della legittimità dell'autorizzazione. La Corte ha ritenuto infondati i motivi di merito e inammissibili, in parte, quelli di omessa pronuncia, perché il TSAP aveva effettivamente deciso sul punto e, per il profilo processuale, avrebbe dovuto essere utilizzato il rimedio di rettificazione previsto dall'art. 204 del R.D. n. 1775/1933.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha ritenuto che il TSAP avesse correttamente valorizzato il sopralluogo del 4 giugno 2021, svolto con la partecipazione degli enti coinvolti e della Soprintendenza, dal quale era emerso che i manufatti interessati non erano ultrasettantennali e non presentavano quindi i requisiti per l'operatività della presunzione di interesse culturale e della tutela monumentale. Da ciò la legittimità dell'autorizzazione regionale e l'infondatezza delle doglianze sull'incompetenza della Regione e sulla pretesa necessità di un ulteriore intervento della Soprintendenza. Quanto alle censure di omessa pronuncia, la Corte le ha giudicate in parte inammissibili perché il rimedio corretto era l'istanza di rettificazione ex art. 204 R.D. n. 1775/1933, e in parte infondate perché il TSAP aveva comunque statuito sul motivo. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del Comune alle spese in favore delle controparti costituite e con l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto ammissibili le doglianze formulate come violazioni di legge quando specificamente individuate, ma ha poi escluso la fondatezza dei motivi di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Le censure di nullità per omessa pronuncia sono state respinte in parte perché il vizio non era configurabile alla luce della motivazione della sentenza impugnata, in parte perché il rimedio da esperire era quello di rettificazione.

  • art. 3 L. 241/1990

    È richiamato per il dovere di motivazione del provvedimento amministrativo, ritenuto soddisfatto dall'istruttoria svolta e dagli esiti del sopralluogo.

  • art. 14-quater L. 241/1990

    La Corte ha ribadito che l'autotutela è potere discrezionale della pubblica amministrazione, non soggetto a un obbligo di attivazione su istanza di parte.

  • art. 97 Cost.

    È evocato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, ritenuti non violati dalla condotta della Regione.

  • artt. 10, 12, 21 e 142 d.lgs. 42/2004

    La Corte ha ritenuto che, alla luce degli accertamenti in fatto, i manufatti oggetto del progetto non rientrassero nella tutela monumentale invocata dal ricorrente.

  • art. 12 d.lgs. 42/2004

    È stata esclusa l'operatività della presunzione legale di interesse culturale perché i manufatti non risultavano ultrasettantennali.

  • art. 21 d.lgs. 42/2004

    La sua applicazione è stata esclusa, poiché non risultava un bene soggetto alla tutela monumentale rilevante nel caso concreto.

  • artt. 14-ter e 14-quater L. 241/1990

    Richiamati come norme sul procedimento amministrativo e sulla conferenza di servizi; la Corte ha ritenuto legittimo l'iter seguito dalla Regione.

  • d.lgs. 387/2003, art. 12

    È la base dell'autorizzazione unica per l'impianto idroelettrico; la Corte ne ha confermato la corretta applicazione in rapporto all'istruttoria espletata.

  • L.R. Toscana n. 39/2005

    Richiamata quale disciplina regionale in materia energetica, ritenuta non violata.

  • R.D. n. 1775/1933, art. 204

    Per far valere l'omessa pronuncia nel giudizio sulle acque pubbliche avrebbe dovuto essere proposta istanza di rettificazione; perciò la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'autotutela amministrativa è un potere discrezionale della pubblica amministrazione e non esiste, in capo all'amministrazione procedente, un obbligo giuridico di provvedere sull'istanza del privato o di altri soggetti pubblici diretta all'annullamento d'ufficio di un atto.
  • In presenza di un sopralluogo istruttorio svolto con la partecipazione di tutti gli enti interessati e della Soprintendenza, l'esito oggettivo degli accertamenti può legittimamente superare un precedente parere negativo, se dal verbale emerga l'insussistenza delle criticità inizialmente ravvisate.
  • La presunzione legale di interesse culturale ex art. 12 del codice dei beni culturali opera solo al ricorrere dei suoi presupposti oggettivi; se la datazione del manufatto non supera la soglia richiesta, viene meno il fondamento della tutela monumentale invocata.
  • Nel giudizio davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il vizio di omessa pronuncia non è deducibile in Cassazione quando il rimedio specifico previsto dall'ordinamento speciale è l'istanza di rettificazione del provvedimento ex art. 204 R.D. n. 1775/1933.
  • Ai fini della legittimità di un'autorizzazione unica per impianto energetico, è sufficiente un'istruttoria adeguata che consenta all'amministrazione di verificare la compatibilità dell'intervento con i vincoli culturali e ambientali, senza che sia necessario un ulteriore atto della Soprintendenza quando questa abbia già partecipato e sottoscritto gli esiti dell'accertamento.
  • La censura di omessa pronuncia non può essere utilizzata per riproporre, sotto veste processuale, un motivo di merito che il giudice speciale ha in realtà esaminato e rigettato con motivazione esplicita.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioniConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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