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Legge

L.R. Toscana 39/2005

Disposizioni in materia di energia.

Normativa regionaleL.R. Toscana 39/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge toscana disciplina produzione, trasporto, distribuzione e uso dell’energia, definendo funzioni di Regione, province e comuni, programmazione tramite PAER, titoli abilitativi per impianti e linee, controlli, sanzioni, contributi e tutela dall’inquinamento luminoso. Molte disposizioni sono state aggiornate o abrogate; parte della disciplina riguarda effetti e scadenze già conclusi.

Disciplina regionale toscana in materia di energia, autorizzazioni, efficienza energetica e inquinamento luminoso

Disciplina regionale in materia di energia

La legge della Regione Toscana n. 39/2005 definisce il quadro generale delle attività energetiche nel territorio regionale, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e dei principi costituzionali. Regola la programmazione energetica, i procedimenti autorizzativi per impianti e infrastrutture, gli obblighi in materia di efficienza energetica degli edifici e degli impianti termici, la vigilanza e le sanzioni, oltre alle misure contro l’inquinamento luminoso.

Oggetto, finalità e principi generali

La disciplina riguarda produzione, trasporto, trasmissione, stoccaggio, distribuzione, fornitura e uso dell’energia. La Regione persegue obiettivi di sicurezza dell’approvvigionamento, contenimento dei costi, efficienza energetica, sostenibilità ambientale, tutela della salute, promozione delle fonti rinnovabili, riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e valorizzazione delle risorse locali. Sono espressamente richiamati anche la transizione ecologica, l’idrogeno e lo sviluppo delle comunità energetiche e delle forme di economia collaborativa.

Funzioni di Regione, province e comuni

La Regione:

  • promuove ricerca, innovazione e diffusione di tecnologie e programmi energetici;
  • partecipa ai procedimenti con lo Stato e con le altre Regioni e rilascia gli atti di intesa per opere e infrastrutture energetiche autorizzate dallo Stato;
  • rilascia autorizzazioni e concessioni per le opere di propria competenza;
  • gestisce la vigilanza, i controlli, le sanzioni, il sistema informativo energetico e la regolazione attuativa;
  • approva i regolamenti sull’efficienza energetica in edilizia e le misure di attuazione. Le province e i comuni intervengono soprattutto nella pianificazione territoriale, nell’individuazione degli ambiti per reti e corridoi infrastrutturali, nelle prescrizioni edilizie e nella vigilanza sulle opere di rispettiva competenza.

Programmazione energetica regionale

Il sistema di programmazione è fondato sul Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), sui provvedimenti attuativi adottati dalla Giunta e sul documento di monitoraggio e valutazione. Il PAER definisce:

  • fabbisogni energetici e infrastrutture necessarie;
  • obiettivi di risparmio ed efficienza energetica;
  • sviluppo delle rinnovabili e aree non idonee;
  • diversificazione delle fonti e riduzione della dipendenza dai fossili;
  • qualità dei servizi energetici;
  • sviluppo delle reti;
  • prevenzione dell’inquinamento luminoso;
  • azioni e risorse per conseguire gli obiettivi.

Governo del territorio e localizzazione degli impianti

Gli strumenti di pianificazione territoriale devono tener conto dei fabbisogni energetici, degli impianti previsti dal PAER, delle prescrizioni contro l’inquinamento luminoso e delle norme sul contenimento dei consumi negli edifici. Province e comuni devono inoltre considerare le linee e gli impianti esistenti per garantire il rispetto delle prescrizioni permanenti. Se un progetto è in contrasto con la pianificazione, l’autorizzazione può essere rilasciata solo tramite variante agli strumenti urbanistici, anche con accordo di pianificazione.

Titoli abilitativi per impianti e linee

La disciplina distingue tra autorizzazione unica, SCIA, PAS e attività libera.

Autorizzazione unica

Sono soggetti ad autorizzazione unica, tra gli altri:

  • impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale;
  • linee elettriche e relativi impianti;
  • oleodotti e gasdotti, con le eccezioni previste;
  • impianti di stoccaggio di idrocarburi e di oli minerali oltre determinate soglie;
  • depositi di GPL nei casi previsti dalla legge statale. L’autorizzazione unica consente di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie, comprese quelle paesaggistiche e ambientali, e può dichiarare la pubblica utilità e imporre il vincolo preordinato all’esproprio.

Procedimento unico

L’autorizzazione unica è rilasciata al termine di un procedimento unificato, con conferenza dei servizi. La domanda deve contenere progetto, elaborati tecnici, eventuale richiesta di pubblica utilità ed esproprio e, per le linee elettriche, i dati sulle fasce di rispetto elettromagnetico. VIA e AIA, se necessarie, sono acquisite nel procedimento unico.

Regime per le fonti rinnovabili

Per gli impianti a fonti rinnovabili la disciplina è oggi coordinata con il d.lgs. 190/2024 per i procedimenti avviati dopo l’entrata in vigore dell’attuale articolo 13. La legge contiene inoltre regole specifiche per:

  • impianti geotermici, con coinvolgimento dei comuni interessati già all’avvio del procedimento;
  • impianti idroelettrici, per i quali la verifica di assoggettabilità a VIA si svolge normalmente prima della richiesta di AUE; per le grandi derivazioni si applica la disciplina speciale del d.lgs. 79/1999;
  • raccordo tra autorizzazione unica energetica e VIA, sia regionale sia statale, con procedura coordinata e presentazione di un’unica istanza nei casi previsti.

SCIA, PAS e attività libera

La legge individua numerosi interventi soggetti a SCIA o PAS, distinguendo tra nuove opere e interventi su opere esistenti.

SCIA

Sono in SCIA, tra gli altri:

  • alcune installazioni di impianti di illuminazione esterna;
  • pannelli solari termici entro certe soglie;
  • alcune linee elettriche e impianti di limitato impatto territoriale;
  • impianti di produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di energia di limitato impatto territoriale;
  • impianti di cogenerazione sotto determinate soglie;
  • impianti di produzione di calore da risorsa geotermica senza prelievo di fluido.

PAS

Sono in PAS, tra gli altri:

  • impianti a fonti rinnovabili sotto soglie di potenza prefissate;
  • impianti di cogenerazione a fonti rinnovabili sotto determinate soglie;
  • torri anemometriche oltre 36 mesi di rilevazione, se amovibili e in aree non vincolate;
  • impianti fotovoltaici su edifici entro le condizioni previste;
  • interventi di manutenzione straordinaria e varianti non essenziali su impianti esistenti. Se è richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, l’intervento ricade invece nell’autorizzazione unica.

Attività libera

Non necessitano di titolo abilitativo diversi interventi, in particolare alcuni piccoli impianti fotovoltaici, solari termici, eolici, cogenerativi, pompe di calore aria-aria sotto soglia, depositi di GPL entro limiti ridotti, torri anemometriche di breve durata e modifiche/manutenzioni di impianti già esistenti, ferma restando la preventiva comunicazione nei casi previsti e l’autorizzazione paesaggistica quando necessaria. La normativa statale e quella edilizia restano comunque applicabili.

Fasce di rispetto e tutela dall’inquinamento elettromagnetico

Per gli elettrodotti fino a 150 kV il titolo abilitativo determina le fasce di rispetto secondo i criteri statali. I soggetti interessati comunicano i dati necessari al calcolo e i gestori trasmettono i dati ai comuni interessati. È prevista anche una disciplina transitoria per gli elettrodotti già autorizzati.

Obblighi degli esercenti, collaudi e controlli

Chi esercita le attività soggette alla legge deve esibire documenti, consentire ispezioni e fornire le informazioni utili alla vigilanza. Gli impianti e le opere devono essere collaudati o certificati a fine lavori, salvo le ipotesi espressamente escluse. In caso di esito negativo del collaudo o della certificazione si applicano i rimedi e le sanzioni previsti.

Efficienza energetica degli edifici e sistema SIERT

La legge disciplina in modo articolato il rendimento energetico degli edifici, l’attestato di prestazione energetica, il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica (SIERT), il sistema di riconoscimento dei certificatori e degli ispettori, i contributi e le sanzioni.

Il SIERT comprende:

  • il modulo catasto impianti termici, con catasto degli impianti di climatizzazione e registro dei medi impianti termici civili;
  • il modulo attestati di prestazione energetica;
  • l’accatastamento degli apparecchi a biocombustibile solido e, per alcuni casi esclusi dall’obbligo, una specifica autodichiarazione.

La Regione assicura l’accesso al sistema ai proprietari, ai certificatori, ai manutentori, agli organismi ispettori, ai notai, ai comuni e alle unioni di comuni.

Controlli sugli impianti termici e sugli APE

Sono previste attività di accertamento e ispezione sugli impianti termici e attività di monitoraggio, controllo e vigilanza sugli attestati di prestazione energetica. I responsabili degli impianti termici devono contribuire ai costi di accertamento e ispezione; i soggetti tenuti alla trasmissione degli APE devono versare il relativo contributo; gli organismi e i soggetti che operano nel SIERT sostengono anche oneri per la gestione del sistema. Sono inoltre previsti sospensione dell’accesso al SIERT e sanzioni per:

  • omissione dell’invio dei dati dei distributori;
  • omesso invio dei rapporti di controllo;
  • irregolarità ripetute nella compilazione o trasmissione dei documenti;
  • mancato pagamento degli oneri;
  • irregolarità sostanziali o documentali degli APE.

Incentivi e contributi finanziari

La Regione incentiva iniziative per l’efficienza, le fonti rinnovabili, la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo mediante fondi di rotazione, sovvenzioni, contributi in conto interesse e aiuti al funzionamento. È previsto anche che l’accatastamento degli impianti a biocombustibile solido, o la relativa attestazione nei casi esclusi dall’obbligo, costituisca condizione per accedere a incentivi regionali finalizzati alla sostituzione o all’efficientamento di tali impianti. Quando gli interventi generano titoli o crediti energetici o ambientali, la loro valorizzazione può incidere sull’importo dei contributi regionali.

Efficienza energetica di impianti e trasporti

La Regione può fissare livelli minimi di efficienza energetica ambientale per impianti di produzione energetica e limiti di efficienza per sistemi di trasporto e altri impianti. I gestori devono produrre certificazioni di conformità o programmi di adeguamento. In caso di mancato rispetto dei limiti sono previste sanzioni amministrative rilevanti, parametrate alla potenza o di importo fisso, a seconda della disciplina applicabile.

Misure di compensazione ambientale

Per impianti e opere energetiche la Regione può promuovere accordi con gli enti locali interessati per definire misure di compensazione e riequilibrio ambientale. Tali misure possono essere imposte come condizione dell’autorizzazione o della concessione e devono essere specifiche, temporalmente definite, proporzionate all’investimento e accompagnate da meccanismi di controllo e penali. Possono consistere anche in versamenti finanziari agli enti locali.

Servizi energetici, mercato, consumatori e reclami

La Regione e gli enti locali devono garantire ai residenti e a chi opera in Toscana il diritto a servizi energetici di qualità e al miglior prezzo consentito dal mercato. Sono previste azioni per promuovere l’offerta differenziata, la concorrenza e la trasparenza, nonché misure di tutela dei consumatori e procedure per la valutazione di segnalazioni e reclami.

Tutela dall’inquinamento luminoso

La legge disciplina in modo specifico la tutela delle stazioni astronomiche e delle aree naturali protette. Sono previste zone di protezione con divieti e limitazioni per le sorgenti luminose dirette verso l’alto, per i fasci di luce e per gli impianti esterni, con regole differenziate in base alla distanza dalle stazioni astronomiche. I comuni devono adeguare gli impianti e, in caso di inadempienza, si applicano sanzioni e obblighi di riduzione a conformità.

Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

Sono presenti diverse disposizioni transitorie, molte delle quali oggi hanno esaurito i propri effetti, relative a:

  • elettrodotti già esistenti o già autorizzati;
  • fasce di rispetto elettromagnetico;
  • contributi per accertamento e ispezione degli impianti termici;
  • contributi per la gestione degli APE e del SIERT;
  • applicazione del PIER fino al PAER e ai relativi provvedimenti.

Sul piano finanziario, la legge contiene previsioni di copertura per gli anni di prima applicazione e per gli oneri successivi, rinviando in più casi alla legge di bilancio o a specifiche deliberazioni della Giunta.

Regime di abrogazioni e raccordo con altre fonti

La legge ha abrogato o superato precedenti discipline regionali in materia di energia, linee elettriche e inquinamento luminoso, e ha previsto il coordinamento con le norme statali richiamate. Diversi articoli e commi risultano oggi abrogati o sostituiti da interventi successivi, ma la legge continua a costituire il quadro regionale di riferimento per le materie ancora vigenti.

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