Cassazione Penale, Sentenza n. 15626/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bologna sostenendo, in sintesi: 1) l'inutilizzabilità degli esiti delle analisi svolte da ARPAC per violazione degli artt. 220 e 223 disp. att. c.p.p. (mancata comunicazione, mancanza di avvisi, assenza di consegna di aliquote, assenza di sigillatura e di preavviso della data di analisi); 2) l'irregolarità delle testimonianze fondate su tali analisi e la loro natura di dichiarazioni di relato (violazione artt. 191 e 195 c.p.p.); 3) mancanza dell'elemento soggettivo e della prova della pericolosità del rifiuto (art. 256 D.lgs.152/06), con conseguente possibile derubricazione; 4) travisamento probatorio circa quantità, collocazione e pericolo del materiale (big bags, "polverino"); 5) omissione dell'attivazione della procedura estintiva ex art. 318-bis D.lgs.152/06 e violazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che: le analisi Arpac erano frutto di attività conoscitive/amministrative e al momento del prelievo non erano emersi elementi tali da attribuire rilevanza penale tale da attivare le garanzie previste dagli artt. 220 e 223 disp. att. c.p.p.; la sostanza non era provata come deperibile quindi non operava l'anticipazione del regime garantistico; eventuali nullità erano di regime intermedio e non tempestivamente eccepite; le dichiarazioni dei testi relative agli esiti analitici erano utilizzabili e non costituivano testimonianza di relato invalida; l'omessa attivazione della procedura ex art. 318-bis non integra causa di improcedibilità e non obbliga gli accertatori ad adottarla; l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è stata esclusa in ragione della gravità, quantità e persistenza del deposito e della mancata immediata gestione da parte dell'amministratore. Sono pertanto confermate le statuizioni penali impugnate nei termini esaminati.
Norme richiamate
Le garanzie difensive previste per gli accertamenti tecnici operano dal momento in cui l'attività ispettiva assume rilevanza penale oggettiva (emergono tutti gli elementi costitutivi del reato, anche se non ancora attribuiti a persona determinata). Nel caso in esame la Corte ha ritenuto che ciò non sussistesse al momento del prelievo, essendo l'attività meramente conoscitiva
L'avviso della data delle analisi è richiesto a pena di nullità solo per le analisi per le quali non è prevista la revisione (es. materiali deperibili). Per sostanze non deperibili il regime garantistico non si applica anticipatamente; inoltre eventuali nullità di regime intermedio devono essere eccepiti tempestivamente
Regola la testimonianza di relato. La Corte ha ritenuto che i testi non abbiano reso dichiarazioni di relato ma abbiano riferito dati analitici o risultanze a loro direttamente note, quindi non sussiste la causa di inutilizzabilità dedotta
Norma sul divieto di utilizzare documenti nulli: la Corte ha escluso che sussistesse una nullità tale da inficiare l'utilizzo delle analisi e delle dichiarazioni basate su di esse
Imposta l'onere del produttore dei rifiuti di provvedere allo smaltimento. La Corte ha richiamato questo principio per ritenere che il produttore (amministratore) abbia l'onere di attivare le misure necessarie sin dal primo giorno dell'attività
Disciplina il reato di gestione illecita di rifiuti, con specifiche aggravanti per rifiuti pericolosi. La Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi probatori della pericolosità e del deposito incontrollato, sia per le analisi sui campioni sia per la valutazione globale del materiale presente
art. 318-bis e ss. D.lgs. 152/2006
Procedura estintiva per le contravvenzioni ambientali: l'organo di vigilanza o la P.G. non hanno l'obbligo di impartire prescrizioni né di informare obbligatoriamente l'indagato della procedura; la mancata attivazione non determina improcedibilità dell'azione penale
Causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto non applicabile la causa alla luce della gravità, della quantità e della persistenza del deposito e della mancata immediata gestione dei rifiuti
Criteri per la determinazione della pena e per valutare la tenuità: la Corte ha osservato che non è necessario esaminare tutti i parametri purché siano indicati quelli ritenuti rilevanti; nel caso è stata valorizzata la gravità e la persistenza
Concorso di persone nel reato: richiamato essendo contestata la responsabilità dell'amministratore con altri per la gestione illecita di rifiuti
art. 25-undecies comma 2 lett. b) D.lgs. 231/2001
Rilevata nella sentenza di merito in relazione alla responsabilità amministrativa dell'ente; in appello la sanzione pecuniaria a carico della società era stata revocata e la Cassazione non ha mutato il quadro delle statuizioni in punto di responsabilità dell'ente come già deciso in appello
Massime di principio
- Gli accertamenti analitici compiuti nell'ambito di attività ispettive amministrative diventano soggetti alle garanzie del codice di rito (art.220 e 223 disp. att.) solo quando dall'attività emergono elementi obiettivi che costituiscono un quadro indiziario di rilevanza penale, anche se non ancora riferibile a persona determinata
- L'obbligo di preavviso dell'analisi (art.223 disp. att.) è richiesto soprattutto per analisi non suscettibili di revisione (materiali deperibili); per sostanze non deperibili il regime garantistico non si applica automaticamente alle prime analisi
- Le nullità di regime intermedio vanno eccepite tempestivamente nel primo atto utile; la mancata tempestiva eccezione può comportare la utilizzabilità delle risultanze
- Le dichiarazioni dei testi circa risultati di analisi possono essere utilizzate anche se i testi non sono gli autori tecnici degli accertamenti, purché essi riferiscano conoscenze dirette e non mera testimonianza di relato; la valutazione del peso probatorio rimane di merito
- La mancata attivazione della procedura estintiva ex art. 318-bis D.lgs.152/06 da parte degli organi di controllo non implica automaticamente l'improcedibilità dell'azione penale né obbliga gli accertatori ad attivarla
- Il produttore di rifiuti ha l'onere di gestione e smaltimento sin dall'inizio dell'attività (art.188 D.lgs.152/06); ciò può concorrere a fondare responsabilità penale in caso di deposito incontrollato o persistente
- Per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) occorre una valutazione complessiva in base ai criteri dell'art.133 c.p.; quantità, persistenza, pericolosità e gravità dell'offesa sono elementi decisivi
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