Cassazione Penale, Sentenza n. 15617/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Faso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la condanna in primo grado per furto di energia elettrica (art. 625, nn. 2 e 7 c.p.). Con un unico motivo deduceva erronea applicazione della legge penale e sosteneva che la sentenza di primo grado era priva dei necessari elementi specifici a sostegno della condanna; inoltre richiamava il principio secondo cui l'onere di specificità dell'impugnante è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e dei fatti esposti nella decisione impugnata. Contestava dunque la decisione di inammissibilità fondata, secondo lui, su una valutazione sbagliata della genericità dei motivi di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. Richiamando l'art. 581 c.p.p. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla genericità estrinseca ed intrinseca, la Corte ha ritenuto che l'atto di appello conteneva motivi sufficientemente specifici (contestazione dell'attribuibilità dell'allaccio abusivo all'imputato e richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti) e che la Corte territoriale aveva in realtà svolto un giudizio di manifesta infondatezza dei motivi invece di limitarsi all'accertamento della loro ammissibilità. Per questi motivi la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Norma che configura il reato di furto; nella vicenda contestata era aggravato ai nn. 2 e 7 (cose destinate a pubblico servizio). La sentenza di merito aveva confermato la condanna per tale fattispecie.
Disciplina la forma e la specificità dei motivi dell'impugnazione: i motivi devono essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte. La Corte ha richiamato questo articolo per valutare la specificità dell'appello.
legge 23 giugno 2017, n. 103 (riforma art. 581 c.p.p.)
Riforma che ha rafforzato l'esigenza di specificità nell'atto di impugnazione; citata per contestualizzare il più stringente contenuto richiesto all'atto di appello.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33 comma 1 lett. d) (richiamato nel provvedimento)
Richiamato nel testo come intervento normativo che incide sulla disciplina dell'impugnazione; la sentenza lo menziona nel quadro delle modifiche recenti alla specificità delle censure.
Sez. U n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha equiparato, quanto al requisito della specificità, l'appello al ricorso per cassazione: i motivi devono essere collegati in modo critico e puntuale alle ragioni della decisione impugnata.
Sez. 5 n. 34504 del 25/05/2018 (Cricca)
Precisazione giurisprudenziale sul requisito della specificità, richiedendo l'esplicito collegamento del motivo alla parte specifica della sentenza impugnata.
Sez. 6 n. 1770 del 18/12/2012 (PG in proc. Lombardo)
Richiamata a supporto dell'orientamento che i motivi debbano delimitare con precisione l'oggetto del gravame per evitare impugnazioni generiche o dilatorie.
Massime di principio
- Perché un appello sia ammesso è necessario enunciare motivi specifici e collegarli criticamente alle ragioni di fatto o di diritto esposte nella decisione impugnata; non sono sufficienti censure generiche o astratte.
- Occorre distinguere tra genericità intrinseca (motivi vaghi o non pertinenti) e genericità estrinseca (mancanza di correlazione tra le censure e le ragioni della decisione impugnata); entrambe possono inficiare l'atto di impugnazione, ma vanno valutate concretamente rispetto al testo della sentenza impugnata.
- Il giudice d'appello, quando valuta l'ammissibilità, non deve sostituirsi al merito compiendo un esame di manifesta infondatezza dei motivi; se i motivi sono specifici, anche se deboli, l'impugnazione deve essere rimessa al merito.
- Nelle impugnazioni contro condanne per reati come il furto di energia elettrica è utile indicare espressamente i punti della motivazione di primo grado che si contestano (es. assenza di prova dell'attribuibilità dell'allaccio abusivo) e chiedere chiaramente la diversa decisione che si intende ottenere.
- Quando si impugna la quantificazione del danno o la valutazione delle aggravanti/attenuanti, è importante articolare con precisione sia i fatti sia le argomentazioni giuridiche che giustificano la diversa valutazione, richiamando eventuali carenze probatorie nella sentenza di merito.
- Per il difensore: redigere l'atto di appello indicando testualmente le parti della sentenza impugnata cui si riferiscono le censure e motivando il nesso critico; questo riduce il rischio di veder dichiarata l'inammissibilità per mancanza di specificità.
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